2.6 Garanzia di qualità

Garanzia di qualità

Il Decreto Legislativo 40/2017 che istituisce il Servizio civile universale contiene una serie di standard di qualità e modalità di controllo volte ad assicurare la qualità, l’efficienza e l’efficacia del programma.

Gli enti pubblici e privati che attuano i progetti di servizio civile, per poter iscriversi all’Albo del Servizio civile universale, devono possedere una serie di requisiti relativi alla capacità organizzativa, come per esempio una dotazione di personale qualificato, e un certo numero di sedi di attuazione in Italia e all’estero (Art. 11).

Le procedure per la selezione degli operatori volontari devono avvenire attraverso bandi pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e attraverso apposite commissioni (Art. 15).

Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale effettua inoltre:

  • Controlli sulla gestione delle attività svolte dagli enti di servizio civile (Art. 20);
  • Una valutazione dell’impatto dei programmi di intervento sui territori e sulle comunità locali interessate (Art. 21);
  • Verifiche ispettive sulle attività svolte dagli enti per assicurare il rispetto delle norme per la selezione e l’impiego degli operatori volontari (Art. 22).

Agli operatori volontari è assicurato un periodo di formazione di almeno 80 ore al fine di assicurarne le competenze necessarie per offrire un servizio di qualità agli utenti e alla comunità (Art. 16).

È stata istituita inoltre una rappresentanza degli operatori volontari, articolata a livello nazionale e regionale, con l’obiettivo di garantire il constante confronto degli operatori volontari con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale (Art. 9).

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