5.2 Partecipazione dei giovani alla democrazia rappresentativa
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L’articolo 48 della Costituzione italiana stabilisce che “sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età”. Pertanto, tutti i cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni di età sono iscritti d’ufficio nelle liste elettorali. Tale limite di età si applica a tutte le elezioni (nazionali, locali e europee) e ai referendum. Dal 2022, l’età dell’elettorato attivo per il Senato è stata ridotta da 25 a 18 anni.
I cittadini che non sono in grado di recarsi al seggio elettorale (malati, detenuti) hanno accesso a forme di assistenza per esercitare il diritto di voto.
Per la prima volta, nel giugno 2025 è stato introdotto, con il Decreto-Legge 27/2025, un progetto pilota che consente agli elettori fuori sede di esercitare il diritto di voto durante i referendum. Ciò ha permesso agli elettori che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, si trovavano temporaneamente residenti in un comune situato in una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale, di esercitare il diritto di voto.
I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE) possono votare per corrispondenza tramite l’Ambasciata. Questo vale per le elezioni nazionali ed europee, nonché per i referendum. Per le elezioni locali, possono ottenere agevolazioni sulle tariffe del trasporto pubblico (aereo, treno).
In caso di elezioni, ai giovani che svolgono il Servizio civile universale impiegati fuori dal proprio luogo di residenza, sono concessi permessi e trasporto gratuito per raggiungere il seggio elettorale. Le disposizioni contenenti nella Disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del Servizio civile universale, approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2019, prevedono al paragrafo 8, la possibilità di fruire di giorni di permesso (da 1 a 3 giorni in rapporto alla distanza tra il luogo di residenza e la sede di svolgimento del Servizio civile universale) per esercitare il diritto di voto. I volontari possono inoltre ottenere il permesso per svolgere le funzioni di presidente o segretario di seggio, scrutatore o rappresentante di lista.
I dati di affluenza alle urne in Italia per tutte le elezioni sono aggregati; pertanto, non sono disponibili dati specifici sulla partecipazione giovanile.
Giovani come rappresentanti politici
L’articolo 56 della Costituzione italiana stabilisce che “sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età”, e l’articolo 58 che “sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno”.
L’età minima per aderire a un partito politico varia dai 14 ai 16 anni a seconda dei diversi Statuti e Regolamenti interni dei partiti. Non sono previste “quote” o disposizioni specifiche a favore dei candidati giovani.
Composizione della Camera dei deputati per fasce di età:
| Fascia di età | Totale |
| 25-29 | 1 (0,25%) |
| 30-39 | 44 (11%) |
Composizione del Senato per fasce di età:
| Fascia di età | Totale |
| 40-49 | 40 (19,6%) |
Nel Parlamento eletto nel 2018 l’età media dei membri era di 44,33 anni, mentre al Senato era di 55,37 anni. Nel Parlamento eletto nel 2022, l’età media è aumentata a 51 anni, con il Senato che ha raggiunto un’età media di 57 anni.
In Italia non esistono seggi formalmente riservati ai giovani né alla Camera dei deputati né al Senato, né sono previste funzioni riservate ai giovani. In alcuni casi, tuttavia, esistono organizzazioni giovanili dei partiti politici o movimenti specificamente rivolti ai giovani all’interno di partiti più ampi (ad esempio i Giovani Democratici per il Partito Democratico o il Movimento Giovani Lega per il partito Lega).
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