5.1 Contesto generale

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Concetti principali

Nel presente capitolo il termine “partecipazione” rinvia a un concetto definito in senso ampio: oltre alla partecipazione politica dei giovani alle strutture formali della democrazia rappresentativa (ossia in qualità di elettore e/o candidato a cariche pubbliche), il termine si riferisce anche all’impegno civico e alla partecipazione alla società civile in generale.

Il diritto di partecipazione è sancito dall’articolo 3 della Costituzione: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

La Costituzione sancisce inoltre la libertà di associazione, il diritto di istituire partiti politici e sindacati.

Il sistema istituzionale italiano contiene strumenti di democrazia diretta quali i referendum, le petizioni e le proposte di legge di iniziativa popolare.

Istituzioni di democrazia rappresentativa

L’Italia è una Repubblica democratica parlamentare dal 2 giugno 1946, quando la monarchia fu abolita attraverso un referendum istituzionale a suffragio universale, con la partecipazione al voto delle donne per la prima volta. Il 1º gennaio 1948 è entrata in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Viene eletto dal Parlamento in seduta comune. Tra le altre funzioni, il Presidente nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Supremo di Difesa ed è il comandante delle Forze armate. È inoltre responsabile di indire le elezioni e i referendum.

Il potere legislativo è esercitato dal Parlamento, composto dalla Camera dei deputati e dal Senato, i cui membri sono eletti ogni 5 anni. A seguito dell’approvazione della Legge costituzionale 1/2020, il numero dei parlamentari è stato ridotto da 630 a 400 per la Camera dei Deputati e da 315 a 200 per il Senato della Repubblica. 

Il Governo nazionale è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri. Secondo l’Art. 95 della Costituzione “Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri”. In caso di necessità e urgenza, il Governo può emanare decreti con forza di legge che tuttavia devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro sessanta giorni. Il Presidente del Consiglio e i Ministri vengono nominati dal Presidente della Repubblica e devono ricevere il voto di fiducia dal Parlamento.

Secondo la Costituzione (Art. 114) “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.”

L’Italia è composta da 20 Regioni (Art. 131 della Costituzione). Cinque di esse – Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta – hanno statuti speciali che garantiscono loro condizioni particolari di autonomia. La Regione Trentino-Alto Adige è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno poteri legislativi analoghi a quelli delle Regioni.

Secondo l’art. 121 della Costituzione, gli organi della Regione sono:

  • il Consiglio regionale, che esercita i poteri legislativi attribuiti alla Regione;
  • la Giunta regionale che è l’organo esecutivo;
  • il Presidente della Giunta regionale, che rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta ed è responsabile del suo operato; promulga le leggi e gli statuti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate alla Regione dallo Stato, in conformità con le istruzioni del §Governo della Repubblica.

Il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, contiene i principi e le disposizioni relative all’organizzazione degli enti locali. La Legge 56/2014 reca disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni.

Gli organi della Provincia sono i seguenti:

  • il Presidente della Provincia;
  • il Consiglio provinciale;
  • l’Assemblea dei Sindaci.

Gli organi del Comune sono i seguenti:

  • il Sindaco;
  • il Consiglio comunale;
  • la Giunta comunale, presieduta dal Sindaco e composta da Assessori, nominati dal Sindaco;
  • il Segretario comunale.

Il Sindaco e il Consiglio comunale sono eletti dai cittadini ogni 5 anni.

L’articolo 48 della Costituzione italiana stabilisce che “il voto è personale ed eguale, libero e segreto” e definisce il suo esercizio come un “dovere civico”. In caso di astensione non è prevista alcuna sanzione. Il voto è espresso a scrutinio segreto. I cittadini residenti all’estero possono votare per corrispondenza tramite l’Ambasciata. Il voto per delega non è consentito.

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