5.1 Contesto generale

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Concetti principali

Il diritto di partecipazione è sancito della all’articolo 3 della Costituzione: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

La Costituzione sancisce inoltre la libertà di associazione, il diritto di istituire partiti politici e sindacati.

Il sistema istituzionale italiano contiene inoltre strumenti di democrazia diretta come il referendum, la petizione e il disegno di legge di iniziativa popolare.

Istituzioni di democrazia rappresentativa

L’Italia è una Repubblica democratica parlamentare dal 2 giugno 1946, quando la monarchia fu abolita attraversoun referendum istituzionale a suffragio universale a cui parteciparono per la prima volta anche le donne. Il 1º gennaio 1948 entra in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e ne rappresenta l’unità. Viene eletto dal Parlamento in seduta comune.

Il Presidente, tra l’altro, nomina il Presidente del Consiglio e i Ministri, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Supremo di Difesa e comanda le Forze armate.

Al Presidente spetta indire le elezioni e i referendum.

Il potere legislativo è esercitato dal Parlamento, composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica ed eletto ogni 5 anni. A seguito dell’approvazione della Legge costituzionale 1/2020, il numero dei parlamentari è stato ridotto, rispettivamente, da 630 a 400 per la Camera dei Deputati e da 315 a 200 per il  Senato della Repubblica. 

Il Governo nazionale è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri. Secondo l’Art. 95 della Costituzione “Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri”.

In caso di necessità e urgenza, il Governo può emanare decreti con forza di legge che tuttavia dovranno essere convertiti in legge dal Parlamento entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Il Presidente del Consiglio e i Ministri vengono nominati dal Presidente della Repubblica e devono ricevere il voto di fiducia dal Parlamento.

La Costituzione italiana garantisce il suffragio universale a tutti i cittadini maggiorenni e definisce il diritto di voto come un “dovere civile” (Art. 48). Nessuna sanzione viene applicata in caso di astensione. Il voto è espresso a scrutinio segreto. I cittadini residenti all’estero possono votare per posta tramite l’Ambasciata.

La votazione per procura non è consentita.

Secondo la Costituzione (Art. 114) “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princıpi fissati dalla Costituzione.”

Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs 267/2000 e s.m.i., contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali. Inoltre, la legge 56/2014 stabilisce disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni.

L’Italia è composta da 20 Regioni (Art. 131 della Costituzione). Cinque di esse – Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta – hanno statuti speciali che garantiscono loro condizioni particolari di autonomia. La Regione Trentino-Alto Adige è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno poteri legislativi analoghi a quelli delle Regioni.

Secondo l’art. 121 della Costituzione, gli organi della Regione sono:

  • il Consiglio regionale, che esercita i poteri legislativi attribuiti alla Regione;
  • la Giunta regionale che è l’organo esecutivo;
  • il Presidente della Giunta, che rappresenta la Regione la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate alla Regione dallo Stato, in conformità con le istruzioni del governo della Repubblica.

Le province sono enti territoriali disciplinati ai sensi della legge 56/2014 (commi 51-100). Sono organi delle Province:

  • il Presidente della provincia;
  • il Consiglio provinciale;
  • l’Assemblea dei Sindaci.

Secondo la Costituzione (Art. 114), il Comune è un ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni. Gli organi del Comune sono:

  • il Consiglio comunale,
  • la Giunta comunale, presieduto dal Sindaco e composto da Consiglieri, nominati dal Sindaco;
  • il Sindaco
  • il segretario comunale.

Il Sindaco e il Consiglio comunale sono eletti dai cittadini ogni 5 anni.

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