Obiezione di coscienza
"Gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, possono essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare. I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto." (Art. 1 della legge 15 dicembre 1972, n. 772)
"I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione (omissis) opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria". (Art. 1 della legge 8 luglio 1998, n. 230)
La giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 53 del 1967, n. 31 del 1982 e n. 164 del 1985) ha chiarito che tale disposizione attua l'art. 52 della Costituzione, che distingue tra il dovere di difesa della Patria (primo comma) e il servizio militare, obbligatorio nei modi e nei limiti di legge (secondo comma). L'obiezione di coscienza ha rappresentato quindi una modalità alternativa per l’adempimento di un dovere civico (la “Difesa della Patria”) ed ha fornito, quanto alle finalità, un modello per la istituzione del Servizio Civile Nazionale. Essa si è rivelata, nel tempo, un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.
Con la legge 64/2001 viene istituito il Servizio Civile Nazionale aperto anche alle donne, concepito come opportunità unica messa a disposizione di tutti i cittadini tra i 18 ed i 28 anni che intendono effettuare un percorso solidaristico. Lo svolgimento del servizio civile volontario non dà luogo al riconoscimento dello “status” di obiettore di coscienza, come per coloro che lo hanno svolto in sostituzione del servizio obbligatorio di leva armato.
La legge 23 agosto 2004, n. 226 ha poi anticipato al 1° gennaio 2005 la sospensione della leva obbligatoria.