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Sviluppi storici

Storicamente, in Italia il volontariato si è sviluppato attraverso tre grandi matrici culturali. La matrice Cattolica, legata all’opera di evangelizzazione della Chiesa, la matrice operaia e socialista sviluppatasi a partire dall’Ottocento e la matrice liberale.

La Costituzione italiana promuove la solidarietà sociale (Art. 2 e 3) e assegna la responsabilità congiunta alla comunità e alle pubbliche amministrazioni. Vale anche la pena menzionare l’Art. 18 “I cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente […]”.

Nei primi decenni della Repubblica, il modello di volontariato prevalente è di tipo filantropico, orientato soprattutto all’assistenza. A partire dalla fine degli anni Settanta, il volontariato assume sempre maggiore rilevanza nella sfera pubblica anche come opportunità di impegno e di esercizio della cittadinanza attiva e promozione dei diritti sociali.

Nel 1991 viene approvata la prima legge quadro sul volontariato (Legge 266/1991) dopo un dibattito parlamentare durato quindici anni. La legge definisce il profilo giuridico delle organizzazioni di volontariato e ne disciplina il rapporto con le istituzioni pubbliche, riconoscendo il valore sociale e la funzione del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L’Art. 2, comma 1, chiarisce: “[...] per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”. L’articolo 3, paragrafo 3, stabilisce che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato devono menzionare esplicitamente “[...] l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti […]”. Il Decreto Legislativo 460/1997 definisce il ruolo delle organizzazioni di volontariato e le relative norme fiscali.

Nel 2017 viene intrapresa una radicale riforma del Terzo Settore. Il Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117/2017) ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte.

La nascita del programma di volontariato nazionale riservato ai giovani dai 18 ai 28 anni è legato allo sviluppo storico dell’obiezione di coscienza. Nel 1972, sotto la spinta delle azioni di protesta condotte dalle organizzazioni non violente, la Legge 772/1972 sancisce il diritto all’obiezione per motivi morali, religiosi e filosofici ed istituisce il Servizio civile, sostitutivo del servizio militare e quindi obbligatorio. Nel 1998, la Legge 230/1998 istituisce l’Ufficio nazionale per il Servizio civile e ne affida la gestione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.  Nel 2000, la Legge 331/2000 istituisce il servizio militare professionale e dal 2005 la leva obbligatoria viene sospesa. Nel 2001, la Legge 64/2001 istituisce il Servizio civile nazionale (SCN) su base esclusivamente volontaria, a cui per la prima volta possono partecipare anche le donne. Infine, nel 2017 il Decreto Legislativo 40/2017 trasforma il Servizio civile da nazionale a “universale”.

Concetti principali

Il volontariato è un fenomeno profondamente radicato e diffuso a livello nazionale. Ha una lunga tradizione riconosciuta dalla legislazione. La legge, infatti, riconosce il valore sociale e la funzione del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. In Italia esistono anche diverse forme di volontariato non organizzato, ossia attività spontanee e gratuite intraprese a beneficio di altri.

Il Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117/2017) definisce il volontario come “una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiate dalla sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.

Il Decreto Legislativo 40/2017 definisce  “l’operatore volontario” del Servizio civile universale come “un volontario impegnato nella realizzazione del Servizio civile universale in Italia o all’estero”.

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