2.1 Contesto generale
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Storicamente, in Italia il volontariato si è sviluppato attraverso tre grandi matrici culturali. La matrice Cattolica, legata all’opera di evangelizzazione della Chiesa, la matrice operaia e socialista sviluppatasi a partire dall’Ottocento e la matrice liberale.
La Costituzione italiana promuove la solidarietà sociale (Art. 2 e 3) e assegna la responsabilità congiunta alla comunità e alle pubbliche amministrazioni. Vale anche la pena menzionare l’Art. 18 “I cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente […]”.
Nei primi decenni della Repubblica, il modello di volontariato prevalente è di tipo filantropico, orientato soprattutto all’assistenza. A partire dalla fine degli anni Settanta, il volontariato assume sempre maggiore rilevanza nella sfera pubblica anche come opportunità di impegno e di esercizio della cittadinanza attiva e promozione dei diritti sociali.
Nel 1991 viene approvata la prima legge quadro sul volontariato (Legge 266/1991) dopo un dibattito parlamentare durato quindici anni. La legge definisce il profilo giuridico delle organizzazioni di volontariato e ne disciplina il rapporto con le istituzioni pubbliche, riconoscendo il valore sociale e la funzione del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Il Decreto Legislativo 460/1997 definisce il ruolo delle organizzazioni di volontariato e le relative norme fiscali.
Nel 2017 viene intrapresa una radicale riforma del Terzo Settore. Il Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117/2017) ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte.
La nascita del programma di volontariato nazionale riservato ai giovani dai 18 ai 28 anni è legato allo sviluppo storico dell’obiezione di coscienza. Nel 1972, sotto la spinta delle azioni di protesta condotte dalle organizzazioni non violente, la Legge 772/1972 sancisce il diritto all’obiezione per motivi morali, religiosi e filosofici ed istituisce il Servizio civile, sostitutivo del servizio militare e quindi obbligatorio. Nel 1998, la Legge 230/1998 istituisce l’Ufficio nazionale per il Servizio civile e ne affida la gestione alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel 2000, la Legge 331/2000 istituisce il servizio militare professionale e dal 2005 la leva obbligatoria viene sospesa. Nel 2001, la Legge 64/2001 istituisce il Servizio civile nazionale (SCN) su base esclusivamente volontaria, a cui per la prima volta possono partecipare anche le donne. Infine, nel 2017 il Decreto Legislativo 40/2017 trasforma il Servizio civile da nazionale a “universale”.
Il volontariato è un fenomeno profondamente radicato e diffuso a livello nazionale. Ha una lunga tradizione riconosciuta dalla legislazione. La legge, infatti, riconosce il valore sociale e la funzione del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. In Italia esistono anche diverse forme di volontariato non organizzato, ossia attività spontanee e gratuite intraprese a beneficio di altri.
Il Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117/2017) definisce il volontario come “una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiate dalla sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
Il Decreto Legislativo 40/2017 definisce “l’operatore volontario” del Servizio civile universale come “un volontario impegnato nella realizzazione del Servizio civile universale in Italia o all’estero”.
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