5.6 Sostegno alle organizzazioni giovanili

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Quadro giuridico/politico per il funzionamento e lo sviluppo delle organizzazioni giovanili

L’articolo 18 della Costituzione stabilisce che “i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”.

Il D.Lgs. 117/2017 disciplina gli enti del Terzo settore, tra cui “le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”. Tuttavia, non vi è alcun riferimento specifico alle organizzazioni giovanili.

Supporto finanziario pubblico

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, attraverso il Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili, istituito con il Decreto-Legge 223/2006, convertito con modificazioni dalla Legge 248/2006, finanzia anche attività svolte dalle organizzazioni giovanili. Circa la metà di tali risorse è gestita a livello centrale, mentre la restante parte è gestita a livello regionale e locale. Le autorità pubbliche, sia centrali sia territoriali, pubblicano bandi di progetto per l’assegnazione dei fondi (Cfr. 1.7).

Iniziative per aumentare la diversità dei partecipanti

Attualmente non esistono iniziative su larga scala volte ad aumentare la diversità dei giovani che partecipano alle organizzazioni giovanili.

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