1.2 Legge nazionale sui giovani
In questa pagina:
Esistenza di una legge nazionale sulla gioventù
Ai sensi dell’Articolo 31 della Costituzione italiana, “la Repubblica … protegge … la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.
In base all’Articolo 117 della Costituzione, le questioni giovanili rientrano nella legislazione concorrente. Pertanto, le competenze legislative in materia giovanile sono ripartite tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. La determinazione dei principi fondamentali spetta alla legislazione statale.
A livello nazionale, il 22 dicembre 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, un disegno di legge delega al Governo in materia di politiche giovanili e di Servizio civile universale, per il quale è stato avviato l’iter parlamentare per l’approvazione.
A livello regionale, 18 delle 20 Regioni italiane hanno adottato una propria normativa in materia di politiche giovanili, nel rispetto dei vincoli costituzionali, della normativa europea e internazionale vigente e della strategia nazionale per i giovani (cfr. 1.3). Alla data del 2026, non risultano leggi quadro regionali in materia giovanile nelle Regioni Calabria e Molise.
Il disegno di legge delega al Governo in materia di Politiche giovanili e di Servizio civile universale, approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede il conferimento di deleghe legislative finalizzate alla semplificazione, al riordino e al coordinamento delle politiche nazionali per i giovani, nonché alla revisione della normativa sul Servizio civile universale.
Il provvedimento introduce inoltre misure volte a ridefinire il quadro e gli obiettivi della Carta Giovani Nazionale e a istituire un Osservatorio permanente sulle politiche giovanili, inteso quale sede di dialogo e coordinamento tra amministrazioni pubbliche, diversi livelli di governo e Consiglio Nazionale dei Giovani.
È prevista altresì l’istituzione di una vera e propria Strategia nazionale per i giovani, che definirà priorità strategiche, obiettivi e linee di intervento, avrà una durata minima di cinque anni e sarà adottata previo accordo tra lo Stato e le autonomie territoriali.
Il processo di semplificazione e riordino del quadro normativo vigente in materia giovanile è volto a dare piena attuazione alla Strategia dell’Unione europea per la gioventù, promuovendo la partecipazione attiva dei giovani alla vita politica, economica e sociale, nonché ai processi decisionali e alle scelte di policy che li riguardano, nel rispetto del principio di equità intergenerazionale.
Il disegno di legge individua come giovani le persone di età compresa tra i 14 e i 30 anni.
Per quanto concerne il Servizio civile universale, la misura mira a razionalizzare e semplificare le procedure e prevede, tra l’altro, il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari.
Le 18 leggi regionali in materia di politiche giovanili attualmente in vigore sono le seguenti:
Abruzzo: Legge regionale 11/2025, “Istituzione della Consulta dei giovani d’Abruzzo”.
La legge sostiene e promuove forme e strumenti di partecipazione utili allo sviluppo di una cultura della cittadinanza attiva in cui i giovani rivestono un ruolo centrale. Promuove, incentiva e sostiene le comunità giovanili quali strumenti di crescita culturale e sociale della popolazione giovanile, riconoscendone il ruolo nella promozione e nel rafforzamento dell’integrazione sociale. Favorisce inoltre la partecipazione attiva delle nuove generazioni ai processi decisionali locali e regionali. A tal fine, istituisce il Consiglio dei Giovani d’Abruzzo quale strumento di conoscenza e monitoraggio delle tematiche giovanili, nonché di raccordo e coordinamento tra i giovani e la Regione.
Basilicata: Legge regionale 11/2000, “Riconoscimento e promozione del ruolo delle giovani generazioni nella società regionale.”
La legge promuove i diritti di cittadinanza dei giovani, la loro partecipazione autonoma alla società civile e alle istituzioni regionali, nonché il pieno sviluppo della loro personalità sul piano culturale, sociale ed economico. Prevede l’adozione di piani biennali per le politiche giovanili, individuando i principali ambiti di intervento. Istituisce il Forum regionale dei giovani e un Comitato per le politiche giovanili.
Campania: Legge regionale 26/2016, “Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani”.
La legge promuove misure a favore dei giovani in materia di benessere e sviluppo personale, cittadinanza attiva e leadership, valorizzazione delle competenze e dei talenti, istruzione e formazione formale e non formale, accesso al mercato del lavoro, mobilità e spazi dedicati ai giovani. Riconosce e promuove inoltre lo youth work, prevede un meccanismo regionale di programmazione degli interventi, anche in coordinamento con i Comuni, e istituisce un Osservatorio regionale sulle politiche giovanili e il Forum regionale dei giovani.
Emilia-Romagna: Legge regionale 14/2008, “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”.
La legge definisce un quadro organico di politiche rivolte a bambini, adolescenti e giovani, riconosciuti come risorsa fondamentale per lo sviluppo sociale, culturale ed economico. Promuove il loro benessere, l’autonomia, la partecipazione, l’inclusione e le pari opportunità. Sostiene istruzione, formazione, apprendimento permanente, autonomia abitativa, occupazione e imprenditorialità, nonché attività culturali, artistiche, sportive e ricreative. Favorisce l’inclusione sociale, la prevenzione della povertà educativa, dell’abbandono scolastico, della marginalità e del disagio giovanile, e promuove la salute e il benessere attraverso l’educazione a stili di vita sani, la prevenzione delle dipendenze, il supporto alla salute mentale e la sessualità responsabile. La legge definisce inoltre meccanismi di governance, attribuendo competenze a Comuni, Province e Regione, istituendo organismi di coordinamento e un Osservatorio per il monitoraggio delle condizioni giovanili e delle politiche adottate. Un fondo regionale dedicato finanzia gli interventi e i progetti sul territorio.
Friuli Venezia Giulia: Legge regionale 22/2021, “Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.”
La legge si rivolge ai giovani di età compresa tra 14 e 36 anni e riconosce le giovani generazioni come risorsa fondamentale per la comunità, promuovendo l’autonomia e lo sviluppo dei loro progetti di vita. Favorisce lo sviluppo dell’identità personale, familiare e comunitaria dei giovani e sostiene percorsi di istruzione, formazione e apprendimento finalizzati al rafforzamento delle competenze e dell’occupabilità. Mira a prevenire la povertà educativa e il disagio giovanile, valorizzando creatività, cultura, sport, partecipazione sociale e accesso all’informazione. Sostiene inoltre iniziative culturali, educative e di promozione della salute, tirocini, misure per migliorare l’occupabilità e l’inclusione sociale, l’autonomia abitativa di studenti e giovani lavoratori, la creazione di spazi di aggregazione giovanile e il potenziamento dei Centri Informagiovani.
Lazio: Legge regionale 20/2007, “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale.”
La legge mira a dare attuazione alla Carta europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale del Consiglio d’Europa. Riconosce e favorisce l’istituzione, lo sviluppo e l’interazione dei Consigli comunali dei giovani (15-25 anni) e dei Consigli comunali dei ragazzi (8-14 anni). Istituisce inoltre una rete di tutti i Consigli giovanili, finalizzata alla promozione dello scambio di buone pratiche.
Liguria: Legge regionale 6/2009, “Promozione delle politiche per i minori e giovani.”
La legge mira a dare attuazione alla Carta europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale del Consiglio d’Europa. Istituisce un sistema di coordinamento tra le politiche settoriali rivolte ai giovani e definisce compiti e responsabilità della Regione, delle Province e dei Comuni. Promuove la partecipazione giovanile, l’istituzione di un Forum regionale dei giovani e di forum provinciali, e sostiene le organizzazioni giovanili e il lavoro giovanile.
Lombardia: Legge regionale 4/2022, “La Lombardia è dei giovani.”
La legge si rivolge ai giovani di età compresa tra 15 e 34 anni che vivono, studiano o lavorano nella Regione, riconoscendoli come risorsa essenziale per lo sviluppo sociale ed economico. Promuove l’autonomia, la leadership, il pensiero critico, l’educazione civica e la cultura della legalità. Sostiene l’inclusione sociale, contrasta la povertà educativa e relazionale, l’abbandono scolastico e il fenomeno dei NEET, e promuove l’educazione alle discipline STEM – in particolare per le giovani donne – nonché l’imprenditorialità giovanile e il ricambio generazionale. La legge favorisce inoltre l’accesso all’abitazione e sostiene il benessere fisico e psicologico dei giovani attraverso l’educazione alla salute e alla corretta alimentazione, la prevenzione delle dipendenze, l’assistenza alla salute mentale e la promozione di una sessualità responsabile e consapevole.
Marche: Legge regionale 24/2011, “Norme in materia di politiche giovanili”.
La legge si rivolge alla fascia di età 16-35 anni. Si tratta di un testo organico che prevede l’elaborazione di un piano regionale, in consultazione con le organizzazioni giovanili, nonché la programmazione annuale delle attività. Promuove lo sviluppo dei punti informativi Eurodesk e la creazione di un portale dedicato all’informazione giovanile. Favorisce l’accesso dei giovani all’abitazione e al mercato del lavoro, inclusa l’imprenditorialità, nonché la valorizzazione dei talenti. Sostiene inoltre la partecipazione giovanile a livello politico, culturale e sociale.
Piemonte: Legge regionale 6/2019, “Nuove norme in materia di politiche giovanili”.
La legge mira a sviluppare le politiche giovanili in coordinamento con i Comuni e le organizzazioni giovanili. Si rivolge alla fascia di età 15-29 anni e introduce e sostiene la figura professionale dello youth worker. Prevede l’istituzione di un Forum dei giovani, composto da giovani amministratori locali e rappresentanti delle organizzazioni giovanili. La legge istituisce inoltre un Albo delle organizzazioni giovanili, che consente loro di accedere a finanziamenti pubblici. Il portale dedicato fornisce informazioni sulle politiche giovanili.
Puglia: Legge regionale 10/2025, “Legge regionale in materia di politiche giovanili e modifiche alla legge regionale 7 luglio 2020, n. 14.”
La legge riconosce le giovani generazioni come motore fondamentale della crescita democratica e dello sviluppo culturale, sociale ed economico della Regione, sostenendo la piena partecipazione e il coinvolgimento attivo dei giovani in tutti gli ambiti della vita civica. Definisce le politiche giovanili come componente essenziale dello sviluppo e della coesione sociale, volte a sostenere e accompagnare i giovani nei loro percorsi di crescita personale e professionale e verso l’autonomia. Le politiche giovanili regionali mirano a facilitare la transizione dei giovani verso l’autonomia e la piena cittadinanza attraverso un sistema integrato di azioni e interventi pubblici. Inoltre, la Regione adotta ogni tre anni l’Agenda Giovani Puglia, che definisce obiettivi e priorità dell’azione regionale in materia di politiche giovanili.
Sardegna: Legge regionale 11/1999, “Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani”.
La legge promuove politiche volte a garantire la partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale, economica e culturale; sostiene servizi di informazione giovanile, associazionismo, occupazione e imprenditorialità, inclusione sociale e benessere. Incoraggia inoltre scambi culturali, attività ricreative e sportive e iniziative volte a prevenire la marginalizzazione e l’emigrazione giovanile, favorendo al contempo lo sviluppo locale e la creazione di occupazione.
Sicilia: Legge regionale 6/2019, “Norme in materia di politiche giovanili. Istituzione del Forum regionale dei giovani e dell’Osservatorio regionale delle politiche giovanili”.
La legge istituisce il Forum regionale dei giovani e l’Osservatorio regionale delle politiche giovanili. Mira a dare attuazione alla Carta europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale del Consiglio d’Europa e alle politiche giovanili europee. Promuove, tra le altre cose, misure a favore dei giovani di età compresa tra 14 e 35 anni in materia di partecipazione e cittadinanza attiva, inclusione sociale, informazione, istruzione formale e non formale, accesso al mercato del lavoro. Istituisce inoltre il Comitato regionale di coordinamento delle politiche giovanili, la Commissione per l’integrazione intersettoriale delle politiche giovanili, l’Osservatorio permanente sulla condizione giovanile, il Forum regionale dei giovani e i Forum provinciali e comunali.
Toscana: Legge regionale 81/2020, “Promozione delle politiche giovanili regionali”.
La legge si ispira e consolida l’esperienza maturata dal 2011 con Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani. Giovanisì è un sistema di opportunità articolato in sette macroaree: tirocini, abitazione, servizio civile, sviluppo d’impresa, istruzione e formazione, mercato del lavoro. Promuove inoltre partecipazione, cultura, legalità, azioni sociali e sport. I beneficiari sono giovani di età compresa tra 16 e 40 anni e le opportunità sono finanziate con risorse regionali, nazionali ed europee.
Trentino-Alto Adige: le politiche giovanili sono gestite principalmente a livello provinciale:
- Provincia autonoma di Bolzano: Legge provinciale 13/1983, “Promozione del servizio-giovani nella Provincia di Bolzano”.
La legge istituisce un servizio per i giovani residenti fino ai 25 anni, finalizzato a offrire un’ampia formazione culturale e sociale. Il servizio promuove lo sviluppo personale, psicologico, intellettuale, religioso, culturale, sociale e fisico dei giovani ed è caratterizzato dalla partecipazione volontaria, dal pluralismo delle organizzazioni e delle istituzioni, da metodi e strutture flessibili, dall’adattamento ai bisogni dei giovani e dalla partecipazione dei giovani ai processi decisionali e organizzativi. La Provincia sostiene centri giovanili e punti di incontro, finanziando organizzazioni, infrastrutture, personale, programmi e attività. I consigli giovanili provinciali svolgono funzioni consultive nei confronti del governo provinciale e relazioni annuali sulle iniziative e sui finanziamenti sono presentate al Consiglio provinciale. Ogni tre anni vengono inoltre realizzate indagini sulla condizione giovanile.
- Provincia autonoma di Trento: Legge provinciale 5/2007, “Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del Servizio civile universale provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5”.
La legge riconosce il ruolo specifico dei giovani nei processi di sviluppo sociale ed economico e promuove iniziative educative, sociali, culturali e ricreative volte a favorire la crescita personale e l’integrazione attiva dei giovani nella società e nelle istituzioni. Promuove inoltre la partecipazione responsabile dei giovani alla vita istituzionale e sociale, lo sviluppo di relazioni intergenerazionali e la formazione dei soggetti responsabili dei processi educativi.
Legge provinciale 7/2009, “Istituzione del consiglio provinciale dei giovani”.
La legge istituisce il Consiglio provinciale dei giovani del Trentino, volto a promuovere e rafforzare la cittadinanza attiva, favorendo la conoscenza delle istituzioni locali e la partecipazione alla vita pubblica e sociale. Il Consiglio svolge funzioni consultive e rappresentative, promuove il confronto su tematiche di interesse giovanile, può istituire commissioni tematiche e fornisce pareri alla Provincia su politiche, programmi e atti normativi, partecipando a comitati di gestione e indirizzo.
Umbria: Legge regionale 1/2016, "Norme in materia di politiche giovanili".
La legge mira all’attuazione delle politiche giovanili europee. Promuove, in stretta collaborazione con i Comuni, misure a favore dei giovani di età compresa tra 14 e 35 anni in materia di partecipazione e cittadinanza attiva, accesso all’abitazione, istruzione formale e non formale, certificazione delle competenze acquisite, accesso al mercato del lavoro, inclusa l’imprenditorialità e la creazione di nuove imprese, mobilità, sviluppo di centri giovanili, volontariato, prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
Valle d’Aosta: Legge regionale 12/2013, “Promozione e coordinamento delle politiche a favore dei giovani”.
La legge promuove, tra le altre cose, misure a favore dei giovani di età compresa tra 14 e 29 anni in materia di inclusione, partecipazione, volontariato, accesso all’abitazione, accesso al mercato del lavoro, formazione, mobilità e informazione. Istituisce inoltre un gruppo regionale di coordinamento delle politiche giovanili, un forum locale e un forum regionale dei giovani. Ogni tre anni è adottato un piano regionale per i giovani che definisce obiettivi specifici in collaborazione con enti locali e rappresentanti giovanili.
Veneto: Legge regionale 17/2008, “Promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione alla vita sociale”.
In linea con le politiche giovanili europee, la legge promuove, tra l’altro, misure a favore dei giovani di età compresa tra 15 e 30 anni in materia di inclusione, partecipazione, volontariato, accesso all’abitazione, accesso al mercato del lavoro, formazione, mobilità e informazione. La legge istituisce inoltre un Forum regionale dei giovani.
È stato avviato l’iter parlamentare per l’approvazione del disegno di legge delega al Governo in materia di Politiche giovanili e di Servizio civile universale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre 2025 (cfr. 1.2).
Allegati