1.2 Quadro nazionale delle politiche per la gioventù

In questa pagina:

  1. Esistenza di una legge nazionale sulla gioventù
  2. Ambito e disposizioni
  3. Revisioni/aggiornamenti

 

Esistenza di una legge nazionale sulla gioventù

Ai sensi dell'articolo 31 della Costituzione, la Repubblica tutela i giovani “favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.

Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le questioni relative ai giovani sono disciplinate da legislazione concorrente. Pertanto, il potere legislativo sulla materia delle politiche giovanili è attribuito tanto al Governo centrale quanto alle Regioni e alle Provincie autonome; la determinazione dei principi fondamentali è invece riservata alla legge dello Stato.

A livello nazionale, da qualche anno è in discussione un progetto di legge sui giovani. La Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2023 (NADEF), che delinea lo scenario di base ai sensi della legislazione vigente e gli obiettivi di finanza pubblica per il 2024-2026, prevede una nuova legge sui giovani e il Servizio civile universale ("Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia"), che dovrebbe essere redatta nel 2024. Anche se i dettagli non sono ancora disponibili, la nuova legge dovrebbe includere temi come gli youth checks e lo youth work.

Delle 20 Regioni italiane, 17 si sono dotate di una legislazione in materia di politiche giovanili nel rispetto dei vincoli posti dalla Costituzione, dalla vigente legislazione europea e internazionale e dalla strategia nazionale per la gioventù (Cfr. Paragrafo 1.3). Al 2023, non risulta l’esistenza di leggi quadro nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Calabria e Molise.

Pertanto, allo stato attuale, le politiche italiane per i giovani si basano su un approccio dal basso verso l'alto, che è una caratteristica peculiare della legislazione italiana in materia di gioventù.

Ambito e disposizioni

Le leggi regionali (o delle Province autonome) sulle politiche giovanili sono le seguenti:

Basilicata: Legge regionale 11/2000 “Riconoscimento e promozione del ruolo delle giovani generazioni nella società̀ regionale”.

La legge promuove i diritti della cittadinanza dei giovani, la loro partecipazione autonoma alla società civile e alle istituzioni regionali, nonché il pieno sviluppo della loro personalità a livello culturale, sociale ed economico. Prevede l'adozione di piani biennali per le politiche giovanili, identificando le principali aree di intervento. Istituisce un Forum regionale per i giovani e un Comitato per le politiche giovanili.

Campania: Legge regionale 26/2016 “Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani”. La legge promuove le seguenti misure a favore dei giovani:

  1. benessere e sviluppo personale;
  2. cittadinanza attiva e leadership;
  3. valorizzazione delle competenze e del talento;
  4. istruzione, formazione ed educazione non formale;
  5. accesso al mercato del lavoro;
  6. mobilità;
  7. spazi dedicati.

La legge riconosce e promuove lo youth work; prevede un meccanismo di programmazione regionale degli interventi, anche in coordinamento con i Comuni, e istituisce un Osservatorio regionale sulle politiche giovanili e il Forum regionale dei giovani.

Emilia Romagna: Legge Regionale 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”.

La legge:

  1. istituisce un Osservatorio regionale su bambini e giovani;
  2. promuove l'accesso dei giovani al mercato del lavoro;
  3. sostiene la fornitura di informazioni e orientamento nei 338 spazi di aggregazione polivalenti;
  4. istituisce un portale per i giovani GIOVAZOOM.

Friuli Venezia Giulia: Legge regionale 5/2012 “Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità”.

La legge, indirizzata ai giovani nella fascia di età 14-35 anni, promuove le seguenti misure a favore dei giovani:

  1. partecipazione;
  2. accesso agli alloggi e al mercato del lavoro, compresa l'imprenditorialità;
  3. mobilità;
  4. partecipazione ad attività culturali, sociali e sportive;
  5. sviluppo di centri giovanili;
  6. informazioni, attraverso un sito web dedicato, e il potenziamento degli sportelli Informagiovani.

Lazio: Legge regionale 14/2021 “Promozione e coordinamento delle politiche giovanili” che emenda la Legge regionale 20/2007 “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”.

La legge mira ad attuare la "Carta europea riveduta sulla partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale" del Consiglio d’Europa. Riconosce il ruolo e favorisce la creazione, lo sviluppo e l'interazione di:

  1. consigli comunali dei giovani (15-25 anni);
  2. consigli comunali per bambini (8-14 anni).

La legge istituisce una rete di tutti i consigli per i giovani, con l'obiettivo di promuovere lo scambio di buone pratiche.

Liguria: Legge regionale 6/2009 “Promozione delle politiche per i minori e i giovani”.

La legge mira ad attuare la "Carta europea riveduta sulla partecipazione dei giovani alla vita locale e  regionale" del Consiglio d'Europa. Stabilisce un sistema di coordinamento tra le politiche settoriali rivolte ai giovani. Stabilisce i doveri, i compiti e le responsabilità della Regione, delle Province e dei Comuni. Promuove la partecipazione dei giovani, la creazione di un Forum per i giovani a livello regionale e provinciale. Supporta le organizzazioni giovanili e l’animazione socioeducativa.

Lombardia: Legge regionale 4/2022 “La Lombardia è dei giovani”, Legge regionale n.4 del 31.03.2022.

La legge include 11 articoli e prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro in tre anni, per interventi diretti e finanziamenti finalizzati al rafforzamento delle azioni promosse nei settori dell’impegno civico e sociale, dello studio, della ricerca, dello sport, della cultura, del lavoro, del lavoro imprenditoriale e professionale. Inoltre, vengono finanziati: la rete di servizi Informa-giovani, l’Osservatorio regionale sulle politiche giovanili, il Forum dei giovani, una piattaforma regionale e il premio regionale per i giovani.

Marche: Legge regionale 24/2011 “Norme in materia di politiche giovanili”.

La legge è indirizzata alla fascia di età 16-35. È un testo completo che prevede lo sviluppo di un piano regionale in consultazione con le organizzazioni giovanili e la programmazione annuale delle attività. La legge promuove lo sviluppo di punti informativi Eurodesk e la creazione di un sito Web dedicato all’informazione dei giovani. Promuove l'accesso dei giovani all’alloggio e al mercato del lavoro, compresa l'imprenditorialità e lo sviluppo dei talenti. Promuove la partecipazione dei giovani a livello politico, culturale e sociale.

Piemonte: Legge Regionale 6/2019 “Nuove norme in materia di politiche giovanili”.

La legge mira a sviluppare politiche giovanili in coordinamento con i Comuni e le organizzazioni giovanili e sostiene le attività con un contributo finanziario di 350.000 euro all'anno.

La nuova legge, indirizzata alla fascia di età 15-29 anni, introduce e sostiene il ruolo professionale degli animatori socioeducativi. Prevede la creazione di un Forum dei giovani composto da 25 amministratori locali di età inferiore ai 30 anni e 25 rappresentanti di organizzazioni giovanili. La legge istituisce un registro per le organizzazioni giovanili, che consentirà loro di ricevere finanziamenti pubblici. Il portale dedicato fornisce informazioni sulle politiche per i giovani.

Puglia: Legge Regionale 14/2020 “Misure regionali in favore degli adolescenti”.

La legge promuove la partecipazione, la cittadinanza attiva, l’educazione, la salute e stili di vita sani, e il protagonismo dei giovani dai 15 ai 19 anni. La legge valorizza la figura degli “youth worker” e ne sostiene il percorso formativo. Istituisce il Forum regionale degli adolescenti, al fine di favorire il confronto e il dialogo con la Regione, gli enti locali e gli adolescenti.

Sardegna: Legge regionale 11/1999 “Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani”.

La legge promuove, tra l'altro, le seguenti misure:

  1. partecipazione;
  2. rappresentanza, associazioni e organi consultivi;
  3. inclusione sociale;
  4. accesso al mercato del lavoro

Sicilia: Legge regionale 6/2019 “Norme in materia di politiche giovanili.

Istituzione del Forum regionale dei giovani e dell’Osservatorio regionale delle politiche giovanili”.

La legge mira ad attuare "Carta europea riveduta sulla partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale" del Consiglio d'Europa e le politiche europee per la gioventù. Promuove, tra l'altro, le seguenti misure a favore dei giovani nella fascia di età 14-35 anni:

  1. partecipazione e cittadinanza attiva;
  2. inclusione sociale;
  3. informazioni;
  4. educazione formale e non formale;
  5. accesso al mercato del lavoro.

La legge istituisce:

  • il Comitato Regionale di coordinamento delle politiche giovanili;
  • la Commissione per l'integrazione intersettoriale delle politiche giovanili;
  • l'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile;
  • il Forum regionale dei giovani e i forum provinciali e comunali.

Toscana: Legge regionale 81/2020 “Promozione delle politiche giovanili regionali”.

La legge prende ispirazione e consolida l’esperienza maturata dal 2011 con “Giovanisì” (https://giovanisi.it/) il progetto della regione per l’autonomia dei giovani. “Giovanisì” è un sistema di opportunità strutturato in 7 macro-aree: tirocini, casa, servizio civile, fare impresa, studio e formazione, lavoro. Promuove inoltre la partecipazione, cultura, legalità, sociale e sport. I destinatari del progetto sono giovani dai 16 ai 40 anni e le opportunità sono finanziate con risorse regionali, nazionali ed europee.

Trentino-Alto Adige (Bolzano e Trento):
Provincia autonoma di Bolzano. Legge provinciale 13/1983 “Promozione del servizio-giovani nella Provincia di Bolzano”.

La legge:

  1. istituisce un ufficio che promuove l’animazione socioeducativa, anche attraverso la formazione di operatori giovanili volontari e pagati;
  2. fornisce sostegno finanziario alle organizzazioni giovanili;
  3. sostiene la creazione di centri e spazi per i giovani.

Provincia autonoma di Trento: Legge provinciale 5/2007 e Legge provinciale 7/2009, relative allo sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e all’istituzione del Consiglio provinciale dei giovani. Nel 2018, la legge regionale 8/2008 ha modificato alcune disposizioni della precedente legislazione sulla gioventù. In particolare, la legge ha semplificato la procedura di accesso ai finanziamenti pubblici per le organizzazioni giovanili. La legge promuove, tra l'altro, le seguenti misure a favore della gioventù:

  1. partecipazione, cittadinanza attiva;
  2. creatività, imprenditorialità;
  3. volontariato.

Umbria: Legge regionale 1/2016 “Norme in materia di politiche giovanili”.

La legge mira all'attuazione delle politiche europee per la gioventù. Promuove – in stretta collaborazione con i comuni – le seguenti misure a favore dei giovani nella fascia di età 14-35 anni:

  1. partecipazione e cittadinanza attiva;
  2. accesso all’alloggio;
  3. educazione formale e non formale, certificazione delle competenze acquisite;
  4. accesso al mercato del lavoro, compresa l'imprenditorialità e la creazione di nuovi posti di lavoro;
  5. mobilità;
  6. sviluppo di centri giovanili;
  7. volontariato;
  8. prevenzione e contrasto al bullismo e al cyber-bullismo.

 

Valle d’Aosta: Legge regionale 12/2013 “Promozione e coordinamento delle politiche a favore dei giovani”.

La legge promuove, inter alia, le seguenti misure a favore dei giovani nella fascia di età 14-29 anni:

  1. inclusione;
  2. partecipazione;
  3. volontariato;
  4. accesso agli alloggi;
  5. accesso al mercato del lavoro;
  6. formazione;
  7. mobilità;
  8. informazioni.

La legge istituisce un gruppo di coordinamento regionale per le politiche giovanili. Ogni 3 anni un piano regionale per i giovani stabilisce gli obiettivi specifici in collaborazione con le autorità locali e le rappresentanze dei giovani. La legge istituisce un Forum locale e un Forum regionale per i giovani.

Veneto: legge regionale 17/2008, relativa alla promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione alla vita sociale. In linea con le politiche europee per la gioventù, la legge promuove, tra l'altro, le seguenti misure a favore della gioventù nella fascia di età 15-30 anni:

  1. inclusione;
  2. partecipazione;
  3. volontariato;
  4. accesso agli alloggi;
  5. accesso al mercato del lavoro;
  6. formazione;
  7. mobilità;
  8. informazioni.

La legge istituisce un Forum regionale per i giovani.

Revisioni e aggiornamenti

A livello nazionale, da qualche anno è in discussione un progetto di legge sui giovani. La Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2023 (NADEF) prevede una nuova legge sui giovani e il Servizio civile universale ("Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia") che dovrebbe essere redatta nel 2024. Anche se i dettagli non sono ancora disponibili, la nuova legge dovrebbe includere temi come gli youth checks e lo youth work.

Per quanto riguarda le revisioni/aggiornamenti delle leggi regionali sui giovani, la legge regionale del Lazio n. 14/2021 ha emendato la legge regionale n. 20/2007 al fine di attuare la "Carta europea riveduta sulla partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale" del Consiglio d'Europa e ha istituito una rete di tutti i consigli giovanili, volta a promuovere lo scambio di buone pratiche. La legge provinciale 8/2018 della Provincia autonoma di Trento ha modificato alcune disposizioni della precedente legislazione sui giovani, semplificando la procedura per la concessione di finanziamenti pubblici alle organizzazioni giovanili.

Allegati