L’obiezione di coscienza al servizio militare, a seguito dell’entrata in vigore della legge 230/1998 - recepita dal citato decreto legislativo n. 66/ 2010 (cfr. artt. 2097) - ha assunto la natura di vero e proprio diritto soggettivo del cittadino.

Dalla natura di diritto soggettivo dell’obiezione di coscienza, confermata anche dall’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, scaturisce che  la rinuncia a tale status rappresenta l’esercizio di un diritto e il Dipartimento non ha alcuna discrezionalità in merito.

Si tratta del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, disciplinato dall’ art. 636, comma 3 (ex art. 15, comma 7- ter – L.  230)  “Codice dell’ordinamento militare”. 

In base a tale norma, può essere inoltrata dal cittadino, al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, apposita richiesta di rinuncia allo “status “di obiettore di coscienza” compilando un modulo reperibile sul sito istituzionale e al quale dovrà essere accluso, obbligatoriamente, un documento anagrafico. In risposta a tale richiesta sarà emesso un provvedimento di presa d’atto. Il provvedimento sarà inviato all’interessato e al Ministero della Difesa per le dovute variazioni matricolari.  Acquisita la presa d’atto sarà possibile, per il cittadino, partecipare a concorsi prima preclusi o, richiedere il porto d’armi.

 

Agli obiettori di coscienza è vietato partecipare ai concorsi per qualsiasi impiego che comporti l'uso delle armi e comunque partecipare a qualsiasi procedura per l'arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia a ordinamento militare o per l'assunzione nelle Forze di polizia a ordinamento civile.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cittadini che hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza.

E' quindi vietato l’uso delle armi per attività sportiva e attività venatoria e più in generale è vietata ogni attività che preveda l’utilizzo di armi

La concessione di rinuncia dallo status di obiezione di coscienza è irrevocabile, come stabilito dalla normativa vigente – D.lgs. art. 636, comma 3 della legge15 marzo 2010, n. 66 (ex art. 15, comma 7- ter – L.  230)

Nel caso non si disponga delle informazioni necessarie per la compilazione del modello di rinuncia allo “status” di obiettore di coscienza, si deve contattare il Centro Documentale di appartenenza (ex Distretto militare) al quale chiedere il rilascio di copia aggiornata del foglio matricolare da cui si potranno attingere i dati di interesse o, in alternativa, possono essere utilizzati i dati presenti nel foglio di congedo illimitato se posseduto.

Le modalità per l’invio della richiesta di rinuncia allo “status” di obiettore di coscienza sono due:

Le modalità per l’invio della richiesta di rinuncia allo “status” di obiettore di coscienza sono due:

  • la prima consiste nell’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno (a/r) all’indirizzo riportato modulo scaricabile dal sito del Dipartimento.
  • La seconda nell’invio di una PEC identificativa del richiedente, da inviare alla casella giovanieserviziocivile@pec.governo.it 

Nessun’altra modalità di invio potrà essere presa in considerazione.

All’esito della istruttoria, se le informazioni indicate sono esatte, viene rilasciata la presa d’atto. Oltre che all’interessato, la presa d’atto viene inviata anche al Ministero della Difesa – Direzione generale della previdenza militare e della leva (PREVIMIL), affinché si apportino le dovute variazioni matricolari e si verifichi l’esattezza delle informazioni contenute nell’autocertificazione presentata.

Nella fase di definizione del procedimento, prima di intraprendere qualsiasi azione in cui è necessario dimostrare di non essere obiettori di coscienza, è consigliato attendere di essere in possesso di tale provvedimento, che dimostri il passaggio dagli elenchi dell’obiezione di coscienza agli elenchi del personale militare.

La presa d’atto produce l’eliminazione dall’elenco degli obiettori di coscienza e il passaggio negli elenchi militari

No, l’obiettore di coscienza non può richiedere un attestato / certificato al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Può richiederlo al Centro Documentale di appartenenza (ex distretto militare) che rilascia copia aggiornata del foglio matricolare, contenente tutte le variazioni della vita coscrizionale dell’interessato.

Tale documento viene considerato valido anche nelle ricostruzioni previdenziali da parte dell’INPS.