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FAQ Obiezione di coscienza

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L’obiezione di coscienza al servizio militare, a seguito dell’entrata in vigore della legge 230/1998 - recepita dal citato decreto legislativo n. 66/ 2010 (cfr. artt. 2097) - ha assunto la natura di vero e proprio diritto soggettivo del cittadino.

Dalla natura di diritto soggettivo dell’obiezione di coscienza, confermata anche dall’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, scaturisce che  la rinuncia a tale status rappresenta l’esercizio di un diritto e il Dipartimento non ha alcuna discrezionalità in merito.

Si tratta del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”. 

L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può rinunciare allo status di obiettore di coscienza, presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati” (articolo 636, comma 3 del citato decreto).

Agli obiettori di coscienza che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per qualsiasi impiego che comporti l'uso delle armi e comunque partecipare a qualsiasi procedura per l'arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia a ordinamento militare o per l'assunzione nelle Forze di polizia a ordinamento civile.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cittadini che hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza.

E’quindi vietato l’uso delle armi per attività sportiva e attività venatoria e più in generale è vietata ogni attività che preveda l’utilizzo di armi

Per poter fare richiesta di rilascio del porto d’armi, bisogna, in primis inoltrare al Dipartimento, richiesta di rinuncia allo “status “di obiettore di coscienza e, una volta ottenuta la presa d’atto (da questa Amministrazione), sarà possibile presentare alla Questura di appartenenza la richiesta di rilascio del porto d’armi, allegando la citata presa d’atto che comprovante l’avvenuta revoca allo status di odc.

Nel caso non si disponga delle informazioni necessarie per la compilazione del modello di rinuncia allo “status” di obiettore di coscienza, si deve contattare il Centro Documentale di appartenenza (ex Distretto militare) al quale chiedere il rilascio di copia aggiornata del foglio matricolare da cui si potranno attingere i dati di interesse o, in alternativa, possono essere utilizzati i dati presenti nel foglio di congedo illimitato se posseduto.

Il cittadino che intende rinunciare allo status di obiettore di coscienza può presentare apposita dichiarazione compilando il modulo reperibile su questo sito istituzionale, avendo cura di inserire tutti i dati richiesti ed allegare copia di un documento anagrafico in corso di validità.

Il facsimile può essere scaricato alla sezione: modulo di dichiarazione di rinuncia status.

È possibile allegare a detta dichiarazione, che si sottolinea, costituisce espressione di volontà irrevocabile, copia del foglio di congedo illimitato o copia del foglio matricolare.

Le modalità per l’invio della richiesta di rinuncia allo “status” di obiettore di coscienza sono due:

la prima consiste nell’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno (a/r) all’indirizzo riportato in calce al modulo scaricabile dal sito del Dipartimento;

 La seconda nell’invio di una PEC identificativa del richiedente, da inviare alla casella giovanieserviziocivile@pec.governo.it 

Nessun’altra modalità di invio potrà essere presa in considerazione.

All’esito della istruttoria, se le informazioni indicate sono esatte, viene rilasciata la presa d’atto. Oltre che all’interessato, la presa d’atto viene inviata anche al Ministero della Difesa – Previmil, affinché si apportino le dovute variazioni matricolari e si verifichi l’esattezza delle informazioni contenute nell’autocertificazione presentata.

Nella fase di definizione del procedimento, prima di intraprendere qualsiasi azione in cui è necessario dimostrare di non essere obiettori di coscienza, è consigliato attendere di essere in possesso di tale provvedimento, che dimostri il passaggio dagli elenchi dell’obiezione di coscienza agli elenchi del personale militare.

La presa d’atto produce il passaggio dagli elenchi degli obiettori di coscienza a quelli dei restanti soggetti.

Il volontario che ha svolto il servizio civile nazionale o universale non acquisisce lo “status” di obiettore di coscienza.

La concessione di rinuncia dallo status di obiezione di coscienza è irrevocabile, come stabilito dalla legge legge 2 agosto 2007, n. 130, art. 15, comma 7 ter : “L'obiettore  ammesso  al  servizio civile, decorsi almeno cinque  anni  dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le  norme  previste  per  il  servizio  di leva, può rinunziare allo status  di  obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione irrevocabile  presso  l'Ufficio nazionale per il servizio civile, . . . . “

No, l’obiettore di coscienza non può richiedere un attestato / certificato, all’obiettore di coscienza il Centro Documentale di appartenenza (ex distretto militare) rilascia, su richiesta, copia aggiornata del foglio matricolare, che contiene tutte le variazioni della vita coscrizionale dell’interessato.

Tale documento viene considerato valido anche nelle ricostruzioni previdenziali da parte dell’INPS.

Ai volontari del servizio civile nazionale / universale, viene rilasciato un attestato / certificato sul periodo di servizio civile svolto