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FAQ Operatori Volontari

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Il servizio civile universale è una scelta volontaria di impegno in progetti a favore della comunità e del territorio, per promuovere la pace, la solidarietà e i valori della Repubblica. Rappresenta per i giovani un’opportunità di crescita personale e professionale, di sviluppo di nuove competenze e di confronto con realtà e culture diverse, contribuendo attivamente al progresso sociale ed economico del Paese.

La principale normativa di riferimento del servizio civile è:

No, il servizio civile non è assimilabile ad alcuna forma di lavoro di natura subordinata o parasubordinata. È un periodo dedicato al servizio della comunità e contestualmente alla formazione personale e alla crescita individuale. Costituisce altresì un'opportunità per avvicinarsi al mondo del lavoro.

Il Servizio civile universale è un istituto che prevede diversi attori:

  • Gli operatori volontari, giovani che decidono di dedicare un periodo della propria vita al Paese e agli altri, svolgendo le attività di Servizio civile nel settore di intervento prescelto;
  • lo Stato, attraverso il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, le Regioni e le Province autonome che gestiscono l’intero sistema;
  • gli Enti promotori dei progetti, soggetti pubblici e privati iscritti all’Albo degli enti del Servizio civile universale;
  • l'intera comunità, che raccoglie i benefici grazie alla realizzazione dei progetti di Servizio civile.

Il servizio civile può essere svolto anche all'estero, presso Enti iscritti all'Albo che abbiano sedi di svolgimento di progetto presso paesi esteri.

Sì, non vi è incompatibilità assoluta tra svolgimento del servizio civile e la prestazione di altre attività lavorative.

Gli operatori volontari possono svolgere altre attività di lavoro subordinato o autonomo se lo svolgimento di queste ultime risulta compatibile con il corretto espletamento del servizio civile.  

 

 

 

 

La durata del servizio varia in funzione della durata del progetto e della data di avvio in servizio che non necessariamente coincide con quella di avvio del progetto. Resta ferma la durata minima di sei mesi per ricevere l’attesto di partecipazione e godere dei benefici connessi allo svolgimento del servizio civile.

L’art. 18 del D.Lgs. n. 40 del 2017, prevede i seguenti benefici a favore dei giovani che hanno svolto l’esperienza di servizio civile:

  • riconoscimento di crediti formativi da spendere nel corso degli studi e nel campo della formazione professionale. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha promosso, al riguardo, presso Università ed Enti accreditati, la stipula di apposite convenzioni;
  • rilascio dell’attestato al completamento del periodo di servizio civile o di una certificazione relativa ai mesi di servizio svolti (se l’esperienza si è interrotta prima della scadenza del progetto);
  • riserva del 15% dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche, dalle aziende speciali e dagli Enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, introdotta nel giugno 2023 e, a marzo 2025, estesa anche a coloro che hanno svolto il servizio civile nazionale ai sensi della legge n. 64 del 2001. Vedi anche la Faq dedicata alla Riserva dei posti nei concorsi pubblici.
  • possibilità di riscattare, a fini pensionistici, i periodi di servizio civile prestato dai volontari avviati in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2009 a domanda e su contribuzione individuale. Gli oneri da riscatto possono essere versati in un'unica soluzione o in 120 rate mensili senza l'applicazione degli interessi di rateizzazione.

Durante lo svolgimento del servizio civile, e fino al termine dello stesso, l’operatore volontario non può intrattenere con l’Ente titolare del programma in cui è inserito ovvero con l’Ente di accoglienza, rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo.

Resta salva la facoltà, per il giovane volontario, di instaurare apposito rapporto di lavoro/collaborazione con il suddetto Ente, previa rinuncia alla prosecuzione del servizio civile.

La durata dei progetti varia da 12 mesi fino ad un minimo di 8 mesi.

I progetti, presentati da Enti pubblici e da Enti privati no profit, fanno parte di un programma specifico di intervento presentato dall’Ente che vuole realizzarlo e possono aver luogo sia in Italia che all’estero. Essi consistono nello svolgimento di attività inerenti i seguenti settori di intervento: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, promozione e tutela dei diritti umani, cooperazione allo sviluppo, promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero.

I bandi di partecipazione al servizio civile possono prevedere la realizzazione di progetti con misure aggiuntive, che si differenziano da quelli ordinari in quanto prevedono l’attuazione di una o due delle seguenti misure del servizio civile universale introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2017:

  • un periodo di servizio in un altro Paese dell’Unione Europea, pari a 1, 2 o 3 mesi, oppure, in alternativa, un periodo di tutoraggio finalizzato a facilitare l’accesso al mercato del lavoro degli operatori volontari, pari a 1, 2 o 3 mesi;
  • modalità e strumenti per favorire la partecipazione ai progetti di servizio civile universale di giovani con minori opportunità.

La misura, o le misure aggiuntive eventualmente previste, sono specificatamente indicate nei progetti.

Sul sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it. Generalmente il bando ordinario viene pubblicato nel mese di dicembre e nell’arco dell’anno sono pubblicati ulteriori bandi tematici per la selezione di operatori volontari (es. agricolo, ambientale, accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi).

Oltre che su www.scelgoilserviziocivile.gov.it, è possibile contattare direttamente gli Enti  di servizio civile titolari dei progetti o consultarne i siti, gli Enti pubblicano sulla home page dei propri siti, oltre all’elenco dei progetti di propria competenza, anche una scheda sintetica per ciascun progetto (consultabile anche attraverso la piattaforma DOL, nella sezione “Scegli il tuo progetto”) che riporta le informazioni essenziali per orientare il giovane alla scelta. Sarà facoltà dell’Ente pubblicare, in aggiunta alla scheda sopra richiamata, anche l’intero elaborato progettuale, avendo altresì l’onere di rispondere a proprio carico ad eventuali ulteriori richieste di approfondimento da parte dei giovani.

La durata del servizio varia in funzione della durata del progetto cui l’operatore volontario partecipa, dagli 8 ai 12 mesi. Qualora, l’operatore volontario subentri in un progetto già avviato la durata minima del servizio è pari a 6 mesi.

Sì, il bando ordinario per la selezione degli operatori volontari prevede che alcuni progetti abbiano sede di svolgimento presso paesi stranieri.

Il D.Lgs. 40 del 2017 ha introdotto il concetto di programmazione triennale del servizio civile universale realizzata attraverso un piano triennale e attuata con i programmi di intervento.

Ogni programma di intervento presentato dagli Enti è articolato in più progetti, con obiettivi strategici comuni, uno specifico ambito di azione entro cui operare e una coerenza complessiva delle attività, per rendere più armonici ed efficaci gli interventi.

La programmazione triennale del SCU, che fonda le sue radici nelle indicazioni ONU dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, è intesa come la definizione degli ambiti di azione per i quali gli Enti possono presentare i loro programmi di intervento, programmi che dovranno conseguire uno o più obiettivi degli 11 individuati tra i 17 dell’Agenda 2030.

Gli ambiti d’azione sono stati determinati sulla base del contesto nazionale ed internazionale e tenendo conto della necessità di garantire un’esperienza di servizio civile che sia effettivamente formativa per i giovani e che ne valorizzi le competenze, nonché dell’opportunità di rafforzare il “sistema” servizio civile nel suo complesso. Ogni ambito d’azione può rispondere anche a più di un obiettivo, ma ciascun programma ha un solo ambito d’azione.

Il progetto di servizio civile universale è un insieme di attività di elevata utilità sociale che vengono realizzate, nell’ambito dei settori di cui all’art. 3 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, attraverso il servizio di giovani operatori volontari, affiancati e sostenuti da personale afferente all’ente di servizio civile presso cui prestano la propria attività.

ll progetto può anche essere proposto in coprogettazione, ossia da due o più enti di servizio civile che condividono - nella cornice del programma cui il progetto appartiene - un unico obiettivo.

Tutti i progetti afferenti allo stesso programma di intervento finanziato dovranno avere la stessa data di avvio in servizio degli OV.

Per agevolare la partenza con la stessa data di avvio dei progetti facenti parte del medesimo programma, sono ammissibili, per gli enti di servizio civile, le seguenti modalità semplificative, che devono realizzarsi secondo le procedure ordinarie applicabili:

  • l’ampliamento della capienza della sede progetto, in termini di incremento del numero di OV;
  • incremento del numero di OLP aggiuntivi alla configurazione iniziale indicata in sede di presentazione del Programma/progetto (tali OLP potrebbero essere impiegati in sostituzione di quelli già impegnati nei medesimi progetti che risulterebbero ancora attivi);

Tali modalità semplificative sono valide, esclusivamente, per progetti che si svolgono su territorio nazionale.

Laddove tali modalità gestionali non risultassero applicabili, l’Ente può presentare istanza, adeguatamente motivata e documentata, che rappresenti l’impossibilità di dare seguito alla disposizione ordinaria di partenza con la stessa data di avvio dei progetti facenti parte del medesimo programma.

Tale istanza, deve essere indirizzata a assegnazionegestione@serviziocivile.it e sarà oggetto di valutazione dell’Ufficio.

Per avviare un progetto di servizio civile è necessario che, alla data prescelta di avvio in servizio, lo stesso possa contare sull’apporto di almeno 2 operatori volontari. Qualora tale criterio non venga soddisfatto, se l’Ente raggiunge il numero minimo di operatori volontari entro 3 mesi dalla già menzionata data, il progetto potrà avere inizio.

I progetti da realizzarsi all'estero potranno essere attivati, anche con un solo operatore volontario, in considerazione delle caratteristiche peculiari degli stessi.

I progetti non avviati alla data prefissata per mancanza del requisito attinente al numero minimo di operatori volontari pari a due, potranno essere avviati in modo differito soltanto nel caso in cui l’ente fornisca elementi dell’avvenuto superamento della causa ostativa sopra menzionata.

Sono delle categorie di giovani che, in virtù di caratteristiche peculiari, beneficiano di un numero di posti a loro riservati nell’ambito di determinati progetti.

Quali sono le minori opportunità che consentono di beneficiare di posti riservati nei progetti di servizio civile?

Le tipologie di minori opportunità previste dalla normativa vigente sono:

  • riconosciuta disabilità fisica o psichica;
  • bassa scolarizzazione, cioè il possesso di un titolo di studio non superiore al diploma di scuola secondaria inferiore;
  • difficoltà economiche desumibili da un valore ISEE inferiore o pari alla soglia di 15.000 euro;
  • “care leavers”, ossia quei giovani che dopo i diciotto anni vivono al di fuori della propria famiglia di origine in virtù di un provvedimento dell’autorità giudiziaria;
  • temporanea condizione di fragilità personale o sociale con presa in carico da parte dei servizi sociosanitari e/o dei centri per l’impiego.

Non possono presentare domanda i giovani che:

  • appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;
  • abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale o universale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;
  • intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’Ente titolare del progetto rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.

Possono presentare domanda i giovani senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni) e siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;
  2. aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
  3. non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Se si intende partecipare ai progetti dedicati ai giovani con minori opportunità oltre il possesso dei requisiti sopra indicati, occorre appartenere alla categoria specifica indicata nel progetto.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande e mantenuti sino al termine del servizio, ad eccezione dei limiti di età.

Le domande di partecipazione ai bandi di selezione volontari devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line, attraverso la piattaforma DOL, entro e non oltre l'ora e la data riportati nei bandi stessi. Le domande trasmesse oltre il termine stabilito e/o con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile da scegliere tra i progetti inseriti nel bando.  

Sì, ma se è stato selezionato per 2 progetti inseriti in bandi diversi, non potrà optare per l'altro progetto se ha già assunto servizio.

 

Sì, la condizione di regolarmente soggiornante deve essere posseduta dal candidato al momento della presentazione della domanda. Il requisito deve ovviamente essere mantenuto per tutta la durata del servizio civile e il mancato rinnovo del permesso comporterebbe l'esclusione all'avvio o durante il servizio.

Sono altresì ammissibili le domande di coloro che avendo presentato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno o per il rinnovo dello stesso sono in attesa di conoscerne l'esito e sono in possesso della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza.

No. È possibile presentare una sola domanda per un solo progetto

Sì, poiché si tratta di istituti diversi e pertanto non sono incompatibili.

No, se è stato condannato per uno dei reati previsti dall’articolo 14, comma 4, del D.Lgs. n. 40/2017, il giovane non può presentare domanda di partecipazione al bando di servizio civile universale, anche laddove sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Sì, il giovane che ha già prestato servizio nei Corpi Civili di Pace può presentare domanda di servizio civile universale, trattandosi di due istituti che fanno riferimento a normative diverse con distinti stanziamenti.

Puoi presentare domanda di partecipazione esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line)

Si può accedere alla piattaforma DOL direttamente da https://domandaonline.serviziocivile.it o attraverso i siti istituzionali del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, tra cui www.scelgoilserviziocivile.gov.it dedicato specificatamente al bando selezione volontari. Il link è disponibile anche sui siti delle Regioni e delle Province Autonome e su quelli degli enti di servizio civile che hanno progetti nel bando di riferimento.

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedere alla piattaforma DOL esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire l’identità SPID, possono accedere ai servizi della piattaforma DOL soltanto attraverso il rilascio di apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che ti permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da Computer, Tablet e Smartphone.

Per avere maggiori informazioni. sull'identità SPID e quali servizi offre, visita il sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid. Potrai scegliere uno degli Identity Provider e registrarti. La registrazione consiste in 3 step:

  1. Inserisci i dati anagrafici
  2. Crea le tue credenziali SPID
  3. Effettua il riconoscimento

I tempi di rilascio dell'identità digitale dipendono dai singoli Identity Provider.

Per ottenere le credenziali SPID basterà disporre di:

  • un indirizzo e-mail
  • il numero di cellulare
  • un documento di identità valido
  • la tua tessera sanitaria con il codice fiscale

Gli Identity Provider forniscono diverse modalità di registrazione gratuitamente o a pagamento e i rispettivi SPID hanno diversi livelli di sicurezza. Consulta il sito dell’AgId  https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid/identity-provider-accreditati per verificare quale Provider offre i servizi più adatti alle tue esigenze.

Per effettuare la domanda online occorre il livello 2 di sicurezza SPID2

Con l’identità SPID si può entrare nella piattaforma DOL attraverso il tasto “Accedi con SPID”. Si viene indirizzati al portale SPID del Dipartimento, in cui si dovrà scegliere l’Identity Provider con cui si è ottenuta l’identità SPID ed effettuare l’accesso inserendo Utente e Password o più semplicemente inquadrando il QR Code con il proprio smartphone.

Una volta riconosciuti, si verrà automaticamente indirizzati nella home page della piattaforma DOL e si potrà iniziare a compilare la domanda.

Si possono richiedere le credenziali se NON si hanno i requisiti per disporre dello SPID; quindi, se si è cittadini di un Paese dell'Unione Europea o di un Paese Extra Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia.

Si possono ottenere le credenziali, dalla pagina principale del sistema DOL, selezionando il link “Se non hai ancora le credenziali vai qui" per accedere alla maschera di registrazione.

Occorre obbligatoriamente:

  • inserire i dati anagrafici, completi di indirizzo mail valido e di un numero di cellulare che si usa normalmente;
  • esprimere il consenso al trattamento dei dati secondo l’informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679;
  • caricare un solo file in formato pdf (dimensione massima 20MB) contenente copia fronte/retro del documento di identità e copia del documento attestante il codice fiscale (in alcuni casi i due documenti possono coincidere). Se si è cittadini di un Paese extra Unione Europea con permesso di soggiorno o in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, il file deve contenere anche il permesso di soggiorno o la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della domanda di richiesta del permesso.

Per terminare la procedura di registrazione occorre selezionare il tasto “Invia la richiesta”.

La richiesta viene verificata dal Dipartimento e, se accettata, il sistema invia una e-mail alla casella di posta indicata. Attraverso il link riportato nella mail è possibile accedere alla pagina di modifica password.

Se la richiesta di registrazione non dovesse essere accettata il sistema invia una mail con l’indicazione delle motivazioni.

La nuova password, di almeno 12 caratteri, deve obbligatoriamente contenere una lettera minuscola, una lettera maiuscola, un numero ed un carattere speciale. Qualora successivamente dovessi dimenticare la password è possibile chiederne il recupero, così come è possibile memorizzare l’account.

Se hai ricevuto le credenziali del Dipartimento e modificato la password, puoi entrare nella piattaforma DOL attraverso il tasto “Accedi con credenziali”; verrai indirizzato nella home page della piattaforma DOL e potrai iniziare a compilare la tua domanda.

La domanda che dovrai compilare si compone di tre sezioni:

  1. PROGETTO – Scegli il tuo progetto
  2. DATI E DICHIARAZIONI – Inserisci i dati e fornisci le dichiarazioni
  3. TITOLI ED ESPERIENZE - Inserisci i dati e/o allega il curriculum

Puoi iniziare da quella che preferisci ed effettuare la compilazione in momenti diversi.

Durante la compilazione della seconda e della terza sezione potrai, non solo modificare, ma anche salvare e controllare i dati. Infatti, il sistema, attraverso il tasto “Salva”, memorizza i dati già inseriti e te li ripropone all’accesso successivo, mentre con il tasto “Controlla” il sistema verifica se hai dimenticato di compilare qualche campo obbligatorio o se c’è qualche incongruenza tra alcuni dati.

La sezione “1-Progetto” ti consente di scegliere il progetto al quale intendi partecipare e la sede presso cui vorresti realizzarlo. Nella sezione trovi l’elenco di tutti i progetti presenti nel Bando tra cui individuare quello a te più congeniale. Impostando alcuni filtri di ricerca (ad es: regione, settore, nome Ente) puoi trovare il tuo progetto più facilmente. Il sistema restituisce l’elenco dei progetti che hanno soddisfatto la tua ricerca, indicando i dati principali del progetto e il numero delle domande presentate aggiornato in tempo reale. Se sai già qual è il progetto che fa per te puoi inserire  direttamente il suo codice identificativo o il suo nome nei relativi campi.

Sì. Puoi scegliere un altro progetto fino a che non presenti la domanda trasmettendo la candidatura.

La sezione “Dati anagrafici e Dichiarazioni” ti consente di inserire quanto necessario per compilare la domanda.

In “Dati anagrafici” vengono visualizzati automaticamente i dati già presenti nel sistema perché acquisiti tramite SPID o dalla registrazione con il rilascio delle credenziali. Tutti questi dati, caratterizzati da uno sfondo grigio, non sono modificabili. Gli altri campi dovrai invece compilarli tu e sono tutti obbligatori ad eccezione di “Recapito comunicazioni” che va indicato solo se diverso dall’indirizzo di residenza.

Se hai bisogno di aiuto nella compilazione dei diversi campi della sezione dati anagrafici e dichiarazioni potrai consultare la Guida DOL.

è obbligatorio, il mancato consenso al trattamento dei dati personali impedisce la presentazione della domanda

Questa sezione ti consente di integrare la domanda indicando i titoli in tuo possesso e le esperienze che hai maturato, oltre al titolo di studio posseduto ed indicato nella sezione “Titolo di studio”

Puoi scegliere se compilare i campi della maschera oppure allegare il tuo curriculum vitae; puoi anche scegliere entrambe le opzioni.

Attenzione: se non scegli nessuna delle due opzioni, in sede di valutazione della domanda non ti verrà attribuito alcun punteggio per titoli ed esperienze, ad eccezione dell'eventuale punteggio relativo al titolo di studio del candidato, elemento da te indicato nella sezione DOL "Dati anagrafici e dichiarazioni".

Nessun campo è obbligatorio e il sistema accetta anche una compilazione parziale

Per orientarti nella compilazione dei diversi campi potrai consultare la Guida DOL.

No, non è obbligatorio.

È consentito caricare un solo file di tipo PDF, non protetto da password, con dimensione massima di 5MB. Dovrai scegliere il file sul tuo dispositivo premendo il tasto “Sfoglia” e poi allegarlo con il tasto “Allega”.

Il curriculum può essere redatto nel formato che si preferisce, non solo in quello europeo ma, trattandosi di dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà deve contenere la seguente dicitura: “Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità allego il mio CV”.

Tale dicitura e disponibile nella piattaforma DOL domanda on line, nella sezione "Titoli ed esperienze".

L’assenza di tale frase nel testo del curriculum, comunque, non costituisce causa di esclusione.

Inoltre, dal momento che la domanda di partecipazione al bando viene presentata attraverso un sistema che prevede l’identificazione del richiedente (attraverso il sistema SPID o con credenziali), l’eventuale assenza della firma a margine del curriculum non costituisce causa di esclusione. A margine del curriculum, inoltre, non è necessario allegare la carta d'identità e/o il codice fiscale.

Se tutte le sezioni presentano l’icona V verde puoi presentare la domanda di partecipazione al Servizio civile universale.

Puoi presentare la domanda anche se la sezione 3-Titoli ed esperienze presenta l’icona Δ arancione perché, come detto, per quella sezione non ci sono campi obbligatori da riempire.

Cliccando sul tasto “Prosegui per completare”, il Sistema DOL effettua alcuni controlli per verificare che ci siano tutte le informazioni richieste e che non siano presenti incongruenze. Se rileva degli errori te li segnala, dandoti la possibilità di modificare o integrare.

In caso di esito positivo ti viene mostrato un riepilogo in bozza della Domanda di partecipazione con tutte le informazioni inserite.

Puoi modificare tutti i dati inseriti fino a che non avrai conclusa la procedura di presentazione della domanda. Per modificare o integrare clicca su “Torna alla domanda”.

Se sei pronto a concludere la procedura clicca su “Presenta la domanda” per l’invio della domanda di partecipazione

Tramite il tasto "Stampa Domanda" il Sistema DOL genera un documento in formato pdf della domanda stessa che riporta un numero identificativo prodotto automaticamente e la data e ora di presentazione della domanda. Potrai visualizzare, salvare e stampare la domanda presentata. Potrai in ogni momento visualizzare la domanda presentata accedendo alla piattaforma DOL anche nei giorni successivi alla scadenza del bando.

Il giorno successivo alla presentazione della domanda il Sistema di protocollo del Dipartimento invia, alla casella di posta elettronica che hai indicato, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di protocollo e la data e l’orario di presentazione della domanda stessa.

No; il bando dispone che non possono presentare domanda coloro i quali intrattengano, all'atto della pubblicazione dello stesso con l’Ente rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.

I cittadini di un altro Paese dell'Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, che non può disporre dello SPID, possono accedere a DOL con le credenziali rilasciate dal Dipartimento. 

 

Il titolo di studio conseguito all’estero è valutabile esclusivamente nel caso in cui sia stato dichiarato equipollente o equivalente a titoli di studio conseguiti in Italia.

Al fine dell’individuazione della procedura da seguire per il riconoscimento dei suddetti titoli, è opportuno reperire le informazioni direttamente presso il Ministero dell’Università e della Ricerca, competente in materia.

Sì, cliccando sul tasto "Stampa". Quella mostrata è solo un'anteprima della domanda, caratterizzata dalla scritta "BOZZA" e significa che la domanda non è stata ancora inviata.

No, non è possibile candidarsi nuovamente ai progetti di servizio civile universale, digitale o ambientale.

Sì, a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi.

Sì, l’operatrice volontaria posta in astensione per gravidanza e maternità può ripresentare una nuova domanda di partecipazione anche se non ha completato i sei mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, purché in possesso dei requisiti previsti dal bando di selezione.

Nell’ipotesi in cui l’Ente, prima della scadenza del bando, ritiri un proprio progetto, il candidato riceverà una e-mail dal Dipartimento e potrà presentare una nuova domanda per un altro progetto. Si suggerisce pertanto di monitorare la propria casella di posta elettronica.

Sì. È possibile annullare la domanda già presentata fino al giorno precedente alla scadenza del bando.
È comunque consigliabile non aspettare fino al giorno precedente alla scadenza del bando nel caso in cui si voglia ripresentare la domanda, per un altro progetto tra quelli indicati nel bando. Per ulteriori approfondimenti sulle modalità di invio della candidatura, consultare le Linee Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL.

No, è possibile presentare domanda solo se la propria età è compresa tra i 18 e i 28 anni (28 anni e 364 giorni).

Qualora i cittadini residenti in Paesi extra UE, regolarmente soggiornanti in Italia, non avessero la possibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere alla piattaforma DOL previo rilascio di apposite credenziali da parte del Dipartimento da richiedere al seguente indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it/RichiestaCredenziali. A tal fine è necessario allegare, oltre ad un documento di riconoscimento in corso di validità ed al codice fiscale, anche il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso.

È consigliabile al momento del colloquio per le selezioni, presentarsi muniti della citata documentazione, poiché l’Ente dovrà verificarne la validità.

No, il compimento del ventinovesimo anno di età durante lo svolgimento delle attività progettuali non è causa di esclusione dal servizio

Nell’ipotesi in cui il permesso di soggiorno dell’operatore volontario appartenente ad un paese extra Ue dovesse scadere durante lo svolgimento del servizio, lo stesso potrà proseguire nell’espletamento delle attività progettuali, esibendo la ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo dello stesso.

Nel caso di interruzione volontaria alla prosecuzione del progetto per il quale si è stati selezionati, non è più possibile candidarsi nuovamente ai progetti di servizio civile.

Tutte le informazioni sono contenute all’interno della Guida per la compilazione.

Tutti i candidati dovranno sostenere una selezione che sarà effettuata direttamente dall'Ente titolare del progetto. A tal fine l’Ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato inviato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura. In ogni caso, potrà partecipare ad un bando futuro, se in possesso dei requisiti.

I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana.

I candidati che non si presentano al colloquio nel giorno e nella sede stabiliti sono esclusi dalla procedura e saranno considerati rinunciatari. Avendone i requisiti, gli stessi potranno ripresentare la domanda per un prossimo bando.

La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente titolare del progetto prescelto, tramite apposite Commissioni di valutazione degli eventuali titoli e delle esperienze curriculari maturate e dichiarate in sede di presentazione della domanda di partecipazione da ciascun candidato. Le Commissioni sottopongono inoltre i candidati ad un colloquio.

L’ente valuta, preliminarmente, gli eventuali titoli e le eventuali esperienze curriculari di ciascun candidato, attribuisce i relativi punteggi trascrivendoli in apposita scheda riepilogativa e li porta a conoscenza dei candidati. Successivamente sottopone a colloquio i candidati e compila per ognuno, a seguito del colloquio, una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti.

L’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio.

I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia prevista dal sistema di selezione adottato sono dichiarati non idonei a svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni.

I criteri di attribuzione dei punteggi ai titoli e alle esperienze curriculari devono far riferimento a quanto previsto dal sistema di selezione accreditato dall’ente, mentre le modalità di conduzione del colloquio, se non già previste dal suddetto sistema, devono essere predeterminate dalle Commissioni.

I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana.

L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative alle singole sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto della sede indicata dal candidato nella domanda.

Considerato che per l’ammissione a svolgere il servizio civile universale è previsto il limite di ventotto anni di età, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, al fine di consentire la massima partecipazione ai soggetti aventi i requisiti, a parità di punteggio è preferito il candidato maggiore di età.

Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti, i candidati non idonei a svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni e quelli che non si sono presentati al colloquio.

Alla graduatoria deve essere assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità sul proprio sito internet; in aggiunta l’ente può utilizzare ogni altra idonea modalità. Contestualmente alla graduatoria l’ente pubblica sul proprio sito internet la data presunta di avvio in servizio degli operatori volontari, che dovrà essere confermata dal Dipartimento in funzione della corretta esecuzione da parte dell’ente di tutte le operazioni necessarie.

Dal sito internet dell’Ente, nella sezione dedicata al “Servizio civile” sulla home page.

Il calendario di convocazione ai colloqui deve essere pubblicato almeno 10 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. L’eventuale esclusione dal colloquio, con la motivazione, ti sarà tempestivamente comunicata.

Al fine di dare attuazione al principio di minimizzazione dei dati personali trattati – soprattutto nelle ipotesi in cui gli esiti delle valutazioni possono contenere elementi rivelatori dello stato di salute ovvero delle condizioni economiche dei partecipanti – le graduatorie pubblicate sui siti istituzionali degli enti di servizio civile devono contenere esclusivamente il numero identificativo della domanda di partecipazione dei singoli candidati ed il relativo punteggio dagli stessi ottenuto.

All'atto della presentazione in servizio il responsabile del SC, o il responsabile locale dell'ente accreditato, o il rappresentante legale dell'ente provvede a consegnare al volontario:

  • le condizioni generali dell’assicurazione per la copertura dei rischi connessi allo svolgimento del servizio civile, stipulata dal Dipartimento in suo favore;
  • copia del progetto ove sarà impegnato;
  • copia del piano di sicurezza in caso di impiego in progetti all’estero;
  • i moduli relativi al domicilio fiscale, al conto corrente bancario o postale, o altro prodotto bancario munito di codice IBAN su cui il Dipartimento accredita le somme relative all’assegno per il servizio civile;
  • il documento contenente l’indicazione dell’orario di servizio e dei nominativi delle persone di riferimento con i rispettivi incarichi e le connesse responsabilità.

Ciascun candidato idoneo selezionato accedendo all’area riservata del sito del Dipartimento attraverso SPID o con le credenziali ricevute per entrare nella piattaforma DOL, scarica, per la sottoscrizione, il contratto di servizio civile firmato dal Capo del Dipartimento. Qualora l’Ente abbia aderito alla modalità sperimentale di firma digitale del contratto, il candidato potrà firmare lo stesso tramite l’App IO.

Nel contratto sono indicati, tra gli altri la data di inizio e fine servizio, il giorno, l'ora e il luogo dove dovrà presentarsi il primo giorno di servizio e la sede di attuazione del progetto, le condizioni economiche e assicurative e gli obblighi di servizio.

Il volontario è tenuto a presentarsi presso l'ente di assegnazione, nel giorno e nella sede stabiliti dal contratto di servizio civile. 

In caso di mancata presentazione, il volontario è tenuto, lo stesso giorno della data prevista per l'assunzione in servizio, a fornire per iscritto all'Ente le giustificazioni in ordine alle cause che gli hanno impedito di presentarsi (ad esempio per malattia attestata da certificato sanitario o per qualsiasi altro motivo di natura personale).

Tali giorni di assenza sono decurtati, in funzione della motivazione dell’assenza, dal totale dei giorni di permesso o malattia, spettanti durante il periodo di servizio civile ed indicati nel contratto. L’eventuale prosecuzione dell’assenza oltre il totale dei giorni di permesso o malattia indicati nel contratto è considerata rinuncia al servizio.

La mancata presentazione in servizio alla data stabilita senza fornire all’Ente alcuna giustificazione dell’assenza, equivale a rinuncia.

Nelle ipotesi sopra indicate, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi. 

L’indicazione della data ultima entro la quale, in ogni caso, dovranno essere avviati in servizio i candidati, risultati idonei selezionati, è riportata in ciascun Bando di selezione.

L’ente può  impiegare gli operatori volontari presso altre località in Italia o all’estero, non coincidenti con la sede di assegnazione, soltanto nei seguenti casi:

  • per attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo (ad esempio soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali, momenti formativi supplementari a quanto previsto dal progetto, ecc.). Detta previsione deve essere contenuta nella scheda del progetto e lo spostamento non può avere una durata superiore a sessanta giorni.
  • in occasione di emergenze di protezione civile - sia nella fase della calamità che in quella post emergenziale - o di missioni umanitarie, l’Ente titolare dell’accreditamento, per la realizzazione di propri interventi connessi alla situazione, può impiegare l’operatore volontario, per un periodo non superiore a trenta giorni, anche non consecutivi, presso un’altra struttura, posta sotto la propria responsabilità, ubicata in Italia o all’estero, previa acquisizione del consenso del volontario reso in forma scritta.
  • In caso di chiusura temporanea delle sedi per emergenza di protezione civile, l’Ente può impiegare l’operatore volontario in attività da remoto, anche laddove non previsto dal progetto, assicurando le condizioni necessarie allo svolgimento dell’attività secondo le predette modalità. Qualora non sia possibile lo svolgimento dell’attività da remoto, gli eventuali giorni di chiusura della sede e i giorni di assenza dell’operatore volontario non dovranno essere recuperati ai fini del completamento del servizio.
  • in caso di motivi di forza maggiore che impediscano lo svolgimento del servizio nella sede di attuazione prevista dal progetto, l’Ente può impiegare l’operatore volontario fino al completamento del servizio, presso altra sede accreditata.

Il servizio è svolto su 5 o 6 giorni settimanali, in base all’articolazione indicata nel progetto.

La giornata di servizio civile universale non può essere inferiore alla durata di 3 ore e non superiore a 8 ore. L’orario di servizio è compreso nella fascia oraria tra le ore 6.00 e le ore 23.00.

Non è prevista la reperibilità dell’operatore volontario al di fuori dell’orario di servizio, a meno di espressa previsione nel progetto.

I progetti prevedono un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure su un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi.

Con riferimento ai progetti articolati su un monte ore annuo, l’operatore volontario deve svolgere un orario minimo di 15 ore settimanali ed un massimo di 40 ore settimanali, da distribuire in modo coerente nel corso dell’intero periodo di durata del progetto. Inoltre, il monte ore annuo non può essere esaurito prima della conclusione del progetto, né è possibile tenere in servizio gli operatori volontari oltre i mesi indicati nello stesso.

Qualora in casi eccezionali, che non possono essere assunti a sistema di gestione dell’orario, l’operatore volontario, in un periodo limitato di tempo, dovesse svolgere servizio per un numero di ore maggiori rispetto a quanto previsto dal progetto, l’Ente assicura allo stesso il recupero compensativo di tali ore entro il mese successivo.

Possono essere concessi recuperi compensativi che coprano l’intera giornata di servizio, fruibili nella misura massima di una giornata per mese.

La sede di servizio è quella scelta dal volontario all’atto della presentazione della domanda, ed è indicata nel contratto sottoscritto.

L’operatore volontario è impiegato per tutta la durata del progetto presso la sede di attuazione a cui è stato assegnato dal Dipartimento, secondo le modalità indicate nel progetto stessoNon sono consentiti trasferimenti dell’operatore volontario presso altre sedi, anche se siano sedi di attuazione dello stesso progetto, ad eccezione delle ipotesi riportate nella FAQ “In quali casi è possibile una temporanea modifica della sede di servizio?” al cui contenuto si rinvia.

NO. L’Ente non può trasferire il volontario da una sede di servizio ad un’altra, anche se la sede è nella stessa città.

 

I progetti di servizio civile hanno una durata tra gli 8 e i 12 mesi con un orario di attività (rigido) di 25 ore settimanali ovvero un monte ore variabile da 765 ore a 1145 ore in base ai mesi di durata del progetto.

I giorni di permesso ordinari variano da un numero minimo di 13 ad un massino di 20, secondo la durata del progetto.

Nel computo del monte ore previsto dai progetti rientra il periodo di formazione: al termine dei mesi di validità del progetto, i volontari dovranno avere effettivamente svolto le ore di servizio previste ed aver usufruito dei giorni di permesso.

Il monte ore previsto non può essere esaurito prima del termine del progetto, né è possibile tenere in servizio i volontari oltre il periodo di durata dello stesso.

L'ente deve mantenere per tutta la durata del progetto il numero di ore settimanali ovvero l'orario di servizio riferito al monte ore annuo dallo stesso previsto.

L’operatore volontario, durante il periodo di servizio, usufruisce del numero di giorni di permesso ordinario retribuiti indicato dal contratto sottoscritto, che varia in funzione della durata del progetto (ad esempio, 20 giorni per i progetti di 12 mesi).

I permessi consentono all’operatore volontario di assentarsi dal servizio per esigenze personali e si conteggiano in giornate e non sono frazionabili in permessi orari.

Sì, le “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra Enti e operatori volontari del servizio civile universale”, che si applicano a partire dall’avvio in servizio degli operatori volontari selezionati con il bando del 18 dicembre 2024, prevedono permessi straordinari da considerarsi come giorni di servizio prestato e quindi retribuiti, che non vanno decurtati dai giorni di permesso spettanti nell’arco dei mesi di servizio.

In particolare, sono previsti permessi straordinari con e senza limiti alla fruizione, come indicato anche nel contratto di servizio civile universale.

Valgono le Disposizioni precedenti (consultabili qui) per gli operatori volontari selezionati con i bandi anteriori all’entrata in vigore delle nuove Disposizioni.

No, non è stabilito un periodo minimo di servizio per poter fruire di permessi, né un numero di giorni di permesso utilizzabili al mese.

No, eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono essere remunerati.

Per l’operatore volontario impiegato in progetti di servizio civile in Italia non sono previsti giorni aggiuntivi di permesso per i viaggi; diversamente per l’operatore volontario impiegato in servizio civile all’estero, in aggiunta ai giorni di permesso previsti dal contratto, sono concessi altri due o quattro giorni, a seconda che si tratti di rientro da Paesi europei o extraeuropei.

Per ottenere la concessione dei permessi straordinari per sé stesso o per assistere un familiare in situazione di disabilità grave, occorre produrre copia del verbale che attesti il riconoscimento dell’invalidità civile, ossia che la persona per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3, L. n. 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 4, comma 1, L. n. 104/92).

Fermo restando il limite complessivo dei tre giorni al mese per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Nel caso il volontario ritenga che l’Ente abbia commesso gravi irregolarità nella gestione deve sottoporre il problema ai responsabili dell’Ente; nel caso in cui il chiarimento non produca effetti positivi sanando le irregolarità, il volontario può inoltrare una segnalazione scritta al Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale all’indirizzo segnalazioni@serviziocivile.it nella quale siano riportati i dati identificativi dell’Ente e del volontario e una dettagliata descrizione dei fatti.

No, c’è la possibilità di essere inseriti come subentranti. L’Ente può infatti chiedere al Dipartimento la sostituzione degli operatori volontari che hanno interrotto il servizio, al fine di coprire la vacanza dei posti.

La comunicazione al Dipartimento è effettuata, a mezzo PEC, tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di cinque giorni decorrenti dal verificarsi dell’evento interruttivo, in considerazione dei diretti riflessi sul trattamento economico.

Detta richiesta è effettuata entro il tempo utile affinché i giovani subentranti svolgano almeno sei mesi di servizio e contiene l’indicazione del nominativo del primo operatore volontario idoneo non selezionato che segue nella graduatoria, previa acquisizione per iscritto della sua disponibilità o indisponibilità. Nel caso in cui il progetto approvato si realizzi in una pluralità di sedi, le sostituzioni dovranno essere fatte in base alle graduatorie riferite a ciascuna sede.

La durata del servizio civile del volontario subentrante è pari ad almeno 6 mesi e corrisponde al periodo che intercorre dalla data di effettiva presentazione in servizio, indicata sul contratto, fino al termine del progetto. Eventuali periodi di servizio svolti dal volontario subentrante in data precedente alla sottoscrizione del contratto di servizio civile non sono riconosciuti come periodi di servizio civile prestato.

L’eventuale ulteriore permanenza non è riconosciuta come periodo di servizio civile prestato ai fini del trattamento economico, previdenziale ed assicurativo.

La rinuncia ricorre nel caso in cui il giovane dichiari di non voler assumere servizio o non assuma servizio nel giorno e nella sede indicati nel provvedimento di avvio al servizio. La rinuncia non preclude la possibilità di presentare domanda di partecipazione in occasione di successivi bandi di servizio civile.

 

Nel caso di rinuncia alla presa di servizio da parte di uno o più operatori volontari l’Ente titolare di iscrizione ha facoltà di chiedere al Dipartimento la sostituzione degli operatori volontari che hanno interrotto il servizio, al fine di coprire la vacanza dei posti. Detta richiesta è effettuata entro il tempo utile affinché i giovani subentranti svolgano almeno sei mesi di servizio.

L’interruzione del servizio da parte del volontario determina per lo stesso l’impossibilità di partecipare a bandi futuri, il mancato rilascio dell’attestato di servizio e la perdita di eventuali benefici previsti dal progetto. Resta ferma la possibilità di ottenere una certificazione relativa al periodo di servizio svolto.

L’interruzione del servizio si verifica quando l’operatore volontario comunica, su base volontaria,
l’intendimento di concludere anticipatamente il servizio.

L’eventuale irrogazione nei confronti dell’Ente di una delle sanzioni di cui all’art. 3 bis comma 2, lettere b), c) e d) della legge n. 64 del 2001, disposta dal Dipartimento, determina la cessazione dal servizio degli operatori volontari.

Tuttavia, in considerazione delle legittime aspettative degli interessati in ordine allo svolgimento del servizio civile universale, ove possibile, il Dipartimento verifica la possibilità consentire la prosecuzione del servizio presso, per il periodo residuo, presso altri Enti titolari di iscrizione all’Albo che abbiano posizioni disponibili in progetti in corso di svolgimento, preferibilmente nel medesimo ambito territoriale e nello stesso settore di intervento. Tali progetti devono risultare inseriti in uno dei bandi pubblicati contestualmente a quello di cui è parte il progetto coinvolto dalla sanzione e avviati nello stesso arco temporale.

La durata del servizio complessivamente svolto non può superare 12 mesi.

Qualora non sia possibile disporre la prosecuzione del servizio dell’operatore volontario, esso può presentare nuova domanda di servizio civile in relazione ad un successivo bando di selezione, purché abbia svolto un periodo di servizio civile non superiore a sei mesi e sia in possesso dei requisiti di ammissione al servizio civile stabiliti dal relativo bando di selezione. Qualora abbia già svolto più di sei mesi di servizio, l’operatore volontario riceve l’attestato di svolgimento del servizio civile.

Sì, il venir meno, nel corso dello svolgimento del servizio, di uno dei requisiti richiesti dall’art. 14 del decreto legislativo n. 40/2017 o dal bando di selezione dei volontari (ad eccezione di quello dell’età) determina la cessazione dal servizio e delle attività inerenti al progetto.

Sì. La rinuncia al servizio, a seguito di espressa comunicazione o desumibile dalla mancata presa di servizio, consente di ripresentare domanda di partecipazione in occasione di successivi bandi di servizio civile purché il candidato sia in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Nel caso in cui l’operatore volontario non possa proseguire lo svolgimento del progetto per documentati motivi di salute, per causa di servizio o di forza maggiore e non abbia portato a compimento il 6° mese di servizio, conserva il diritto a presentare domanda in occasione di successivi bandi di servizio civile ed a ricevere dal Dipartimento una certificazione attestante i mesi di servizio svolto.

Nell’ipotesi in cui il giovane non possa proseguire lo svolgimento del progetto per documentati motivi di salute ed abbia superato il 6° mese di servizio, per causa di servizio o di forza maggiore non ha diritto a presentare domanda in occasione di successivi bandi di servizio civile ma può ricevere dal Dipartimento un attestato di partecipazione al servizio.

L’operatore volontario che interrompe il servizio deve comunicare per iscritto all’Ente presso cui
svolge il servizio la data dell’ultimo giorno di servizio e, per fini statistici, il motivo della propria
decisione.

Sì. L’operatore volontario ha diritto a un numero massimo di giorni di malattia retribuiti, variabile in base alla durata del progetto (ad esempio, 15 giorni per i progetti di 12 mesi). È inoltre possibile usufruire di ulteriori 15 giorni di malattia non retribuiti, con conseguente decurtazione dell’assegno mensile.

Il superamento complessivo di tali limiti comporta l’esclusione dal servizio, ai sensi delle vigenti Disposizioni.
Il numero di giorni di malattia spettanti è indicato nel contratto sottoscritto con il Dipartimento.

Sì. L’operatore volontario ha diritto a un numero massimo di giorni di permesso ordinario retribuito, determinato in base alla durata del progetto (ad esempio, 20 giorni per i progetti di 12 mesi).

Sono inoltre previsti, per specifiche fattispecie, fino a 15 giorni di permesso straordinario con limitazione di fruizione.

Il superamento dei giorni di permesso ordinario comporta l’esclusione automatica dal servizio. Qualora siano stati esauriti i permessi ordinari, anche il superamento del limite dei permessi straordinari può determinare l’esclusione.

Il numero di giorni di permesso spettanti è riportato nel contratto sottoscritto con il Dipartimento.

Qualora l’operatore volontario risieda in un Comune diverso da quello di realizzazione del progetto ha diritto al rimborso delle spese del solo viaggio iniziale per il raggiungimento della sede del progetto (aereo, treno, pullman, traghetto, purché risulti il mezzo più economico), previa presentazione del relativo titolo di viaggio al responsabile della sede medesima. Parimenti ha diritto al rimborso delle spese per il raggiungimento del luogo di residenza al termine del servizio, che avverrà con le stesse modalità.

Le spese di viaggio saranno rimborsate al volontario direttamente da questo Dipartimento, previa presentazione di richiesta sottoscritta dal volontario e dei relativi titoli di viaggio. La richiesta dovrà essere presentata dal volontario al responsabile dell'Ente che ne curerà l'inoltro a questo Dipartimento.

Per i volontari impegnati in progetti di servizio civile all’estero è previsto il rimborso delle spese del solo viaggio di andata e ritorno e di un unico rientro (a/r), programmato con l’ente, durante il periodo di svolgimento del servizio civile, dall’Italia al paese estero di realizzazione del progetto, effettuato in aereo (classe economica), in treno (seconda classe) o con automezzi di linea e sono anticipate dall’Ente che realizza il progetto e rimborsate dal Dipartimento.

Al volontario che presta servizio civile in Italia spettano vitto e alloggio solo se esplicitamente previsto dal progetto e le spese  sono a carico dell'Ente.

Al volontario che presta Servizio Civile all’Estero spettano vitto e alloggio ed i costi sono a carico dell’Ente. E’ previsto un contributo giornaliero per il vitto e l’alloggio, corrisposto all’Ente dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale durante il periodo di effettiva permanenza dei volontari all’estero, differenziato per area geografica di attuazione del progetto.

Il compenso è corrisposto dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, mediante accreditamento diretto delle somme dovute, su conto corrente o su conto deposito, bancario o postale, intestato o cointestato al volontario. E' consentito l'utilizzo di Carte prepagate munite di codice IBAN.L'accreditamento delle somme avviene di norma entro il mese successivo a quello di riferimento.

Ai volontari spetta un assegno di servizio civile mensile di euro 519,47 e l’importo annuale dell’assegno di servizio civile è di euro 6.233,64 a decorrere dal 1° maggio 2025 in base a quanto stabilito dal Decreto dipartimentale n.560/2025. 

Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi trenta giorni al mese per la durata prevista del progetto, a partire dalla data di inizio.

Per i volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile all’estero, in aggiunta all’assegno mensile di 519,47 euro spettanti ai volontari in servizio civile in Italia, è prevista una indennità giornaliera, che sarà corrisposta per il periodo di effettivo servizio all’estero, differenziata in base al criterio del “costo paese” in cui i volontari sono impegnati.

Tale indennità aggiuntiva non è corrisposta:

  • durante i periodi di servizio (compresi quelli dedicati ad attività formative) in cui i volontari si trovano nel territorio nazionale e durante i periodi di permesso anche se fruiti all’estero;
  • ai giovani residenti nel Paese dove si realizza il progetto.

Nel caso di malattia all’estero l’indennità è corrisposta per i primi 15 giorni per i progetti di durata pari a 12 mesi; per i progetti con misure aggiuntive di minore durata i giorni sono calcolati proporzionalmente.

La misura dell’indennità estera giornaliera spettante ai volontari è di:

  • 15,00 euro per i progetti da realizzarsi in Europa (Area euro e Paesi dell’Europa Occidentale) Paesi del Nord America (Area dollaro) e Giappone (Area Yen);
  • 14,00 euro per i progetti da realizzarsi nella Federazione Russa, Paesi dell’Europa dell’Est, Asia (compreso Medio- oriente, India, Cina ed escluso il Sud-est asiatico), Oceania;
  • 13,00 euro per i progetti da realizzarsi in Africa, Sud-est asiatico; Paesi del Centro e Sud America.

SI: i volontari, entro i 30 giorni precedenti la partenza  per il Paese di destinazione, sono obbligati, per motivi di sicurezza, all’iscrizione sul sito www.dovesiamonelmondo.it del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

L’ente titolare del progetto deve verificare l’effettiva iscrizione dei volontari al predetto sito.

La non iscrizione sul sito del Ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale preclude la partenza all’estero dei volontari non registrati. L’eventuale partenza all’estero di volontari non registrati comporta l’immediato rientro degli stessi in Italia con addebito agli enti del costo del viaggio di rientro.

Tutti gli assegni di servizio civile erogati dopo il 18 aprile 2017 (entrata in vigore del decreto legislativo 40/17 – istituzione del servizio civile universale) sono equiparati a redditi esenti e quindi non imponibili ai fini IRPEF, ma vanno comunque certificati dalla PA che li eroga (cioè il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale) nell’apposito riquadro della Certificazione unica (CU) dedicato ai redditi esenti.  Tale esenzione comporta che la somma medesima non può essere computata ai fini della soglia di € 2.840,51, limite di reddito per essere considerati come famigliari fiscalmente a carico.

Le spese di viaggio verranno rimborsate ai volontari da questo Dipartimento; l’Ente che riceverà la domanda di rimborso del volontario farà da tramite tra il volontario e il Dipartimento.

No. L`attività svolta nell`ambito dei progetti di servizio civile non determina l`instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

L’operatrice volontaria, in caso di astensione obbligatoria di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 151 del 2001, prima dell’inizio di tale periodo, presenta all’ente presso cui svolge il servizio la certificazione medica, rilasciata da struttura del servizio sanitario nazionale, attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

In caso di astensione obbligatoria anticipata di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 15 del 2001, prima dell’inizio di tale periodo, l’operatrice volontaria consegna all’ente presso cui svolge il servizio la certificazione sanitaria, rilasciata da struttura del servizio sanitario nazionale, da cui si evincono le date di sospensione e di ripresa del servizio.

All’operatrice volontaria in stato di gravidanza si applicano le disposizioni del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, in particolare gli articoli 16 e 17 concernenti, rispettivamente, Divieto di adibire al lavoro le donne” e “Estensione del divieto”.

In conformità alle citate disposizioni, è vietato adibire l’operatrice volontaria allo svolgimento del servizio civile nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi il parto (astensione obbligatoria art. 16).

Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto nel caso in cui l’operatrice volontaria sia impiegata in attività che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravose o pregiudizievoli (astensione obbligatoria anticipata art. 17, comma 1).

L’astensione obbligatoria anticipata può essere disposta anche (art.17, comma 2):

  1. a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (maternità a rischio);
  2. b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
  3. c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

All’operatrice volontaria è riconosciuta la facoltà di astenersi dal servizio esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della giovane e del nascituro.

È inoltre consentito all’operatrice volontaria di astenersi dallo svolgimento del servizio a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo stesso (art. 20).

In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, ai 3 mesi successivi al parto previsti dall’articolo 16 del citato d.lgs. n. 151/2001, si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto, per un totale di astensione complessiva di 5 mesi.

Durante il primo anno di vita del bambino, l’operatrice volontaria, in caso di orario giornaliero di servizio di sei ore, può usufruire durante la giornata di due periodi di riposo, pari a un’ora ciascuno, anche cumulabili.

Nell’ipotesi di orario giornaliero di servizio inferiore alle sei ore, l’operatrice volontaria può usufruire di un periodo di riposo della durata di un'ora.

Tali periodi sono considerati ore di servizio, ai sensi dell’articolo 39, comma 2 del citato d.lgs. n. 151/2001.

L’astensione dal servizio per maternità non comporta la sostituzione dell’operatrice volontaria mediante lo scorrimento della graduatoria, tuttavia l’assegno per il servizio civile, corrisposto alla volontaria è ridotto di un terzo dalla data di sospensione a quella di ripresa del servizio.

L’operatore volontario, in caso di malattia, ne dà comunicazione alla sede di attuazione del progetto, entro 48 ore, facendo pervenire la relativa certificazione rilasciata da un medico appartenente al Sistema Sanitario Nazionale o convenzionato con esso, ovvero da un medico del Paese in cui si svolge il servizio all’estero. 

In caso di infortunio la denuncia del sinistro deve essere inviata a cura del volontario al broker assicurativo, entro 15 giorni dal momento dell’infortunio, e comunque non oltre il 15° giorno dal momento dal quale il volontario ne abbia avuto la possibilità. Per quanto concerne le modalità di denuncia del sinistro e gli adempimenti correlati, il volontario dovrà attenersi a quanto indicato nel contratto di assicurazione consultabile sul sito in "Leggi e documenti" alla voce "Varie".

L’Ente invia al Dipartimento (Servizio amministrazione e bilancio) e alla Regione o Provincia Autonoma alla quale è iscritto, una tempestiva e dettagliata relazione contenente le informazioni relative alla dinamica dell`incidente occorso al volontario durante il servizio, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato l`evento, il nesso di causalità tra la condotta tenuta dal volontario e l`evento stesso, specificando in particolare la riferibilità del fatto allo svolgimento del servizio.

L’operatore volontario, in caso infortunio, ne dà tempestivamente comunicazione alla sede dell’ente presso cui svolge il servizio, facendo pervenire la relativa certificazione rilasciata da struttura del servizio sanitario nazionale entro 48 ore dal verificarsi dell’evento o, laddove sussistano comprovati e documentati impedimenti, anche successivamente.

L’operatore volontario che ha subito un infortunio avvenuto durante l’orario di servizio e per effetto delle attività svolte in servizio ha diritto a giorni di assenza che non vanno computati nel numero dei giorni di malattia spettante nell’arco del servizio. In caso di assenza dovuta ad infortunio occorso durante e per effetto delle attività svolte nel servizio, ivi compreso il tragitto da e per il luogo in cui la prestazione debba essere effettuata, all’operatore volontario per il periodo di svolgimento del Servizio civile spetta l'intero compenso fino a completa guarigione clinica definita con apposito certificato medico. Il periodo di assenza dal servizio, in questi casi, è considerato prestato a tutti gli effetti.

Il volontario invia al Dipartimento la denuncia di sinistro in modalità online, per il tramite di una piattaforma informatica fruibile lato Front End (Web) e raggiungile al seguente indirizzo web: https://scuassicurazione.serviziocivile.it e/o attraverso smartphone, anche con App fruibile sugli store Android e IOS digitando “SCU Assicurazione” e deve essere trasmessa entro trenta giorni dal verificarsi dell’infortunio, e comunque non oltre il quindicesimo giorno dal momento in cui ne abbia la possibilità.

Per accedere all’area riservata è necessario utilizzare Codice e Password riservati, che l’Assicurato riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica unitamente al certificato di polizza.

Per quanto concerne le modalità di denuncia del sinistro e gli adempimenti correlati, l’operatore volontario si attiene a quanto indicato nel contratto di assicurazione, consultabile sul sito istituzionale del Dipartimento.

In particolare, l’operatore volontario è tenuto ad allegare alla denuncia una specifica attestazione dell’ente di impiego dalla quale risulti che egli era in servizio al momento del sinistro.

La volontaria in stato di gravidanza che non ha completato i 6 mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, può presentare una nuova candidatura a posizioni di servizio civile universale, nei bandi futuri, purché in possesso dei prescritti requisiti.

L’operatore volontario, durante il periodo di servizio civile universale, può usufruire di giorni di malattia, certificata da un medico appartenente al Sistema Sanitario Nazionale o convenzionato con esso, ovvero un medico del Paese in cui si svolge il servizio all’estero, nel numero massimo indicato nel contratto, che varia in funzione della durata del progetto in cui il giovane è impegnato, ovvero della durata del servizio.

Le assenze per malattia sono conteggiate a giorni interi secondo quanto previsto dal piano di impiego giornaliero dell’ente e vengono retribuite per l’intero importo.

Tuttavia, l’operatore volontario può usufruire di ulteriori 15 giorni di malattia, che non sono retribuiti, per i quali il compenso spettante al volontario è decurtato in proporzione al numero di giorni di assenza.

In caso di malattia dell’operatore volontario, i giorni di malattia si calcolano senza soluzione di continuità. Qualora nel periodo di malattia ricadano giorni festivi o giorni di riposo, questi rientrano nel calcolo delle giornate di assenza, così come quelli che si collocano tra due periodi di assenza per la stessa malattia fruiti senza interruzione, secondo quanto indicato dalla certificazione sanitaria.

I giorni festivi e i giorni di riposo, iniziali e terminali di un periodo di assenza per malattia, qualora non siano compresi nella certificazione rilasciata dal medico, non sono conteggiati nel computo del numero complessivo di giorni di malattia spettanti all’operatore volontario.

I periodi di Servizio civile universale prestati dai volontari avviati in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, su domanda del volontario e su contribuzione individuale, da versare in un'unica soluzione o in 120 rate mensili senza l'applicazione degli interessi di rateizzazione. (Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Art.4 comma 2)

Per coloro che hanno iniziato il servizio civile nel corso dell’anno 2005 ed hanno proseguito l’attività nel 2006, il periodo di servizio civile può essere accreditato in base all’art. 6 della L. 230/98 che prevede il riconoscimento figurativo del periodo stesso ai fini previdenziali, con i limiti e le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva. Ciò al fine di evitare ai volontari di subire un mutamento di “status previdenziale” durante lo svolgimento del servizio (messaggio n. 014174 del 23/06/2009 dell’INPS).

A partire dal 1° gennaio 2009 i contributi previdenziali non sono più a carico del Fondo nazionale per il Servizio civile (art. 4, comma 2 del Decreto-Legge  185/2008, convertito con modificazioni, dalla  Legge n. 2 del 2009). Questa disposizione ha sostituito la normativa contenuta nell’art. 9, comma 4 del decreto legislativo n. 77/2002. I periodi corrispondenti al servizio civile, successivi al 1° gennaio 2009, sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’ex volontario, con onere a proprio carico, purché questi risulti iscritto in una determinata gestione previdenziale (INPS, INPDAP, ecc.).

Ai volontari è garantita da parte del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, la copertura assicurativa per i rischi connessi allo svolgimento del Servizio civile.
Il contratto ha per oggetto:

  • assicurazione dei rischi per infortuni, e responsabilità civile verso terzi (di cui possono usufruire i volontari che operano in Italia e all'estero)
  • prestazioni di assistenza e rimborso spese mediche (di cui possono usufruire solo i volontari che operano all'estero).

Si precisa, inoltre, che fino alla data del 19 settembre 2023 saranno in vigore 2 polizze assicurative:

  • con la società NOBIS S.p.A per tutti gli operatori volontari avviati al servizio dal 19 settembre 2023.
  • con la società NOBIS S.p.A per tutti gli operatori volontari avviati al servizio dal 9 settembre 2020.

Sarà cura del responsabile del progetto fornire al volontario, al momento dell'entrata in servizio, la documentazione e la modulistica relativa alla copertura assicurativa.
Per ulteriori delucidazioni o chiarimenti, è possibile inoltrare un messaggio alla casella di posta elettronica: amministrazione@serviziocivile.it

 

Qualora il progetto di servizio civile universale preveda, per l’attuazione di specifici interventi, l’utilizzo di automezzi, l’operatore volontario, purché munito di patente almeno di categoria B, può essere autorizzato dall’ente titolare di iscrizione all’Albo o dall’ente di accoglienza alla guida degli automezzi stessi appartenenti o a disposizione dei medesimi enti, ovvero di proprietà dell’operatore volontario o di terzi.

I rischi derivanti dalla guida, ad esclusione di eventuali danni causati a terzi, sono coperti dalla polizza assicurativa stipulata dal Dipartimento.

L’operatore volontario, debitamente autorizzato all’utilizzo di un automezzo di sua proprietà, deve rilasciare all’ente titolare di iscrizione all’Albo o all’ente di accoglienza la dichiarazione di porsi alla guida dell’automezzo stesso durante l’orario di svolgimento delle attività progettuali.

Gli enti non possono chiedere, per nessun motivo, all’operatore volontario eventuali somme per il risarcimento di danni causati al mezzo utilizzato dallo stesso durante lo svolgimento del servizio. Restano esclusi dalla previsione i casi di danneggiamento intenzionale accertati dall’autorità giudiziaria.

Il volontario nello svolgimento del servizio civile è tenuto ad adottare un comportamento improntato al senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio ed a partecipare con impegno alle attività volte alla realizzazione del progetto.
In particolare il volontario ha il dovere, tra l’altro, di:

  1. presentarsi presso la sede di realizzazione del progetto nel giorno indicato nella comunicazione di avvio al servizio trasmessa dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale;
  2. comunicare all'Ente l'eventuale rinuncia allo svolgimento del servizio civile;
  3. comunicare tempestivamente all'Ente, in caso di malattia, l'assenza dal servizio, facendo pervenire la certificazione medica;
  4. seguire le istruzioni e le direttive, necessarie alla realizzazione del progetto di servizio in cui il volontario è inserito, impartite dall'operatore locale del progetto (OLP);
  5. partecipare alla formazione generale nonché a quella specifica relativa alle peculiari attività previste dal progetto;
  6. rispettare scrupolosamente l'orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile conformemente alle indicazioni contenute nel progetto;
  7. non assentarsi durante l'orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza autorizzazione dell'OLP;
  8. rispettare i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante il servizio mantenendo, nei rapporti interpersonali e con l'utenza, una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con il ruolo rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio;
  9. astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell'Ente;
  10. non superare i giorni di permesso e di malattia consentiti durante il periodo di servizio.

Il volontario non può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile.

Il dettaglio degli adempimenti, dalla presentazione in servizio del giovane selezionato fino al termine del servizio stesso, è contenuto nelle Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra Enti e operatori volontari del 14 gennaio 2019 (documento consultabile sul sito del Dipartimento) e nell’articolo 9 - “Doveri dell’operatore volontario” del contratto di servizio civile universale sottoscritto dal Dipartimento e dall’operatore volontario.

La violazione dei doveri cui il volontario si obbliga attraverso la sottoscrizione, per accettazione, del documento allegato al provvedimento di avvio al servizio comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di seguito elencate, in ordine crescente, secondo la gravità dell'infrazione:

  1. rimprovero scritto;
  2. decurtazione del compenso, da un minimo pari all'importo corrispondente ad 1 giorno di servizio ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio;
  3. cessazione dal servizio.

 Alle sanzioni disciplinari possono essere aggiunte eventuali responsabilità civili, penali ed amministrative previste dalla normativa vigente.

Le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della decurtazione del compenso per un importo pari a 1 giorno di servizio si applicano al volontario per:

  1. mancato rispetto dell’articolazione oraria di svolgimento delle attività di servizio civile prevista dal progetto;
  2. allontanamento dalla sede di assegnazione durante l’orario di servizio senza autorizzazione dell’operatore locale di progetto;
  3. inosservanza dell’obbligo di dare tempestiva comunicazione all’Ente dell’assenza dal servizio per qualunque motivo;
  4. condotta non conforme a principi di correttezza nei rapporti con l'utenza, con il personale dell'Ente e con gli altri volontari;
  5. negligenza nella cura dei luoghi, dei mezzi e degli strumenti a lui affidati o con cui venga in contatto per ragioni di servizio.

La sanzione disciplinare della decurtazione del compenso fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio si applica al volontario per:

  1. particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero scritto e della decurtazione dell'assegno di servizio civile di importo pari a 1 giorno di servizio;
  2. partecipazione ai corsi di formazione generale e/o specifica per un numero di ore inferiore al 90% di quelle previste dal progetto per ciascuna tipologia di formazione, salvo giustificato impedimento;
  3. condotta costantemente inadeguata o comportamenti non collaborativi tali da impedire o ritardare la realizzazione del progetto ovvero arrecare pregiudizio agli utenti;
  4. rifiuto ingiustificato di ottemperare alle indicazioni e alle direttive fornite dall'operatore locale di progetto, finalizzate alla realizzazione del progetto;
  5. divulgazione di dati o informazioni riservati di cui si sia venuto a conoscenza nel corso del servizio;
  6. reiterata inosservanza dell’obbligo di dare tempestiva comunicazione all’Ente dell’assenza dal servizio per qualunque motivo;
  7. mancata partecipazione alle attività organizzate dall’Ente per la realizzazione del periodo di tutoraggio.

La sanzione disciplinare dell'esclusione dal servizio si applica al volontario per:

  1. particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della decurtazione del compenso fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio;
  2. partecipazione alla formazione generale e/o specifica per un numero di ore inferiore al 70% di quelle previste dal progetto per ciascuna tipologia di formazione, salvo giustificato impedimento;
  3. condotta da cui derivi un danno grave all'Ente, al Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale o a terzi;
  4. comportamenti integranti ipotesi che implichino responsabilità penale a titolo di colpa o dolo.
  5. assenze eccedenti i giorni di permesso e di malattia consentiti.

Le sanzioni disciplinari devono essere adottate previa contestazione scritta dell'addebito, e successivamente all'avvenuto accertamento dei fatti contestati.

 La contestazione è effettuata dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale sulla base di una dettagliata relazione inviata dall'Ente e contestualmente resa nota all'interessato dall'Ente stesso, in ordine al comportamento del volontario che si ritiene sia stato posto in essere in violazione dei doveri propri dell’operatore volontario. La contestazione deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto dell'addebito, la fattispecie sanzionatoria che si ritiene di applicare, il termine (non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni) entro cui il volontario, che ha comunque facoltà di essere sentito, ove lo richieda, può presentare le proprie controdeduzioni. 
Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale adotta l'eventuale provvedimento sanzionatorio, nei successivi 30 giorni, anche in caso di mancato invio delle controdeduzioni da parte del volontario.

 Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere i fatti, indicare la procedura seguita nella fase della contestazione, contenere una dettagliata e sufficiente motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all'individuazione della sanzione.

 Il procedimento disciplinare, che deve concludersi entro 60 giorni dall’avvio, viene archiviato qualora le controdeduzioni del volontario rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolpa.

I volontari che saranno impegnati in progetti all’estero e nei progetti con misure aggiuntive che prevedono un periodo di permanenza nei Paesi UE, nei 30 giorni precedenti la partenza per il Paese di destinazione, gli stessi sono anche obbligati, per motivi di sicurezza, all’iscrizione al sito www.dovesiamonelmondo.it del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L’Ente titolare del progetto deve verificare l’effettiva iscrizione degli operatori volontari al predetto sito, in quanto l’inosservanza di tale adempimento preclude la partenza all’estero degli operatori volontari non registrati. L’eventuale erronea partenza all’estero di operatori volontari non registrati comporta l’immediato rientro degli stessi in Italia con addebito agli Enti del costo del viaggio di rientro.

Gli operatori volontari in servizio all’estero e quelli che svolgono un periodo di servizio presso i Paesi UE devono, inoltre, attenersi alle norme di comportamento e alle disposizioni inerenti la sicurezza impartite dagli Enti, nonché alle avvertenze fornite dalle competenti autorità diplomatiche.

Gli operatori volontari possono accedere autonomamente all’attestato di svolgimento del servizio civile universale di cui all’articolo 19 del D.Lgs n. 40/2017, collegandosi al sito internet https://www.politichegiovanili.gov.it/area-riservata -> area riservata ai volontari, attraverso lo SPID o con le credenziali ricevute per accedere nella piattaforma DOL.

L'attestato potrà essere scaricato e stampato tre mesi dopo il termine del servizio e, comunque, non oltre i quarantotto mesi successivi.

Per avere diritto al rilascio dell'attestato è necessario completare i mesi di servizio previsti dal progetto, e comunque indicati nel contratto. Per gli operatori volontari subentranti la durata è ridotta al periodo che intercorre dalla data in cui sono avviati al servizio presso l’Ente fino al termine del progetto, e, in ogni caso, pari alla durata indicata nel contratto.

Dipende.

Il diritto a ricevere l’attestato di svolgimento del servizio civile universale sussiste nel caso in cui il periodo di servizio civile universale svolto sia di almeno sei mesi e lo stesso sia stato interrotto per documentati motivi di salute, per causa di servizio o di forza maggiore, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 6, del D.Lgs n. 40/2017.

Il diritto a ricevere l’attestato di svolgimento del servizio civile universale non sussiste nel caso in cui il servizio sia stato interrotto volontariamente prima della scadenza prevista, e dunque non per documentati motivi di salute, per causa di servizio o di forza maggiore.

Qualora non si riesca ad attivare la procedura per la stampa dell'attestato probabilmente mancano le condizioni che danno diritto al suo rilascio.

Si raccomanda, preliminarmente, di verificare che non siano trascorsi 48 mesi dal termine del servizio.

Nel caso in cui, tuttavia, si ritenga di essere in possesso dei requisiti richiesti è possibile richiedere l'attestato compilando il modulo presente alla pagina https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/attestati-servizio-civile-universale/operatori-volontari/ 

L’attestato è valido ai fini del riconoscimento della riserva di posti pari al 15%, nei concorsi pubblici e per le assunzioni di personale non dirigenziale, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale senza demerito, in base al decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 6.

Sì, per coloro che hanno interrotto il servizio prima della scadenza prevista e non per documentati motivi di salute, per causa di servizio o di forza maggiore, il Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale predispone una certificazione relativa al periodo di servizio svolto scaricabile nell’area riservata di ciascun operatore volontario fino a 48 mesi dopo la fine del servizio.

Agli operatori volontari possono essere rilasciate ulteriori attestazioni in base alle previsioni contenute nel progetto: attestato standard, attestato specifico o certificazione delle competenze ai sensi del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13.

Solo il volontario può richiedere l'invio del proprio codice utente o codice volontario.
E' necessario inviare all'URP del Dipartimento una richiesta di "invio codice utente/codice volontario" firmata e una copia di un documento di riconoscimento, tramite una delle seguenti modalità:

L’operatore volontario può accedere ai servizi personalizzati utilizzando le seguenti modalità:

  • Utilizzando lo SPID il Sistema Pubblico di Identità Digitale
  • Utilizzando le credenziali di accesso:
    • Per gli operatori che hanno partecipato a Bandi di selezione volontari prima del Bando del 4 settembre 2019, attraverso l'utilizzo dello specifico codice utente e della password assegnati e comunicati a ciascun operatore volontario tramite l’Ente presso cui svolge il progetto.
    • Per gli operatori volontari che hanno partecipato a bandi pubblicati a partire dal 4 settembre 2019, inserendo le credenziali rilasciate dal Dipartimento attraverso il sistema DOL (Domanda On Line).

È possibile recuperare la propria password tramite la funzionalità "Hai dimenticato la password? Richiedila ora." presente nella pagina di accesso all'Area riservata volontari.
Per il recupero della password è necessario indicare il codice utente e codice volontario e indirizzo e-mail a cui inviare la password. Tale e-mail deve corrispondere con quella registrata sul sistema se esistente, altrimenti quella inserita in questa fase sarà registrata sul sistema e diverrà quella di riferimento del volontario.

 

Al primo accesso è necessario prestare molta attenzione ai caratteri contenuti nella password in quanto alcuni caratteri simili possono portare a confusione.
I caratteri che possono generare errore sono generalmente:

  • la lettera l minuscola con il numero uno (1);
  • la lettera O/o con il numero zero (0);

Al primo accesso sarà richiesto di cambiare la password e di inserirne una nuova di complessivi 8 caratteri alfanumerici. E’ quindi importante annotarla per gli accessi successivi perché non sarà più possibile utilizzare quella inizialmente assegnata.

 

Accedendo all’area riservata il volontario attraverso un menù  utente potrà scaricare il contratto di inizio attività (entro 30 giorni dalla data di avvio del progetto), consultare lo stato dei pagamenti, scaricare l’attestato di fine servizio e la Certificazione Unica ecc…

Di una comunicazione/certificazione che riporta il totale degli assegni di servizio civile percepiti per lo svolgimento del Servizio Civile. Si tratta del certificato previsto dall'art.4, comma 6-ter e 6-quater del DPR 22/7/1998, n. 322,  secondo la normativa vigente in materia.

La Certificazione Unica può essere prodotta autonomamente da ciascun operatore volontario, che presta o ha prestato il SCU  in Italia o all'estero, attraverso procedura informatica.
La Certificazione Unica on-line è scaricabile direttamente dall'Area Volontari-Sezione riservata ai volontari.

La Certificazione Unica è resa disponibile nell’Area Volontari - Sezione riservata ai volontari - entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

La CU 2025 (riferita ai redditi percepiti nell’anno di imposta 2024), per ragioni tecniche, potrà essere scaricata fino al 28 febbraio 2025, quando sarà sostituita dalla CU 2026 (redditi percepiti nell’anno di imposta 2025)

 

Per i giovani avviati al servizio dopo l’ entrata in vigore del Decreto Legislativo 40/2017– istituzione del Servizio civile universale – (18 aprile 2017), gli assegni di servizio civile sono equiparati a redditi esenti e quindi non imponibili ai fini IRPEF, ma vanno comunque certificati dalla PA che li eroga (cioè il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale) nell’apposito riquadro della Certificazione unica (CU) dedicato ai redditi esenti.  Tale esenzione comporta che la somma medesima non può essere computata ai fini della soglia di € 2.840,51, limite di reddito per essere considerati come famigliari fiscalmente a carico.

La somma è attualmente fissata in € 2.840,51.

Perché la comunicazione fiscale, essendo riferita all'anno d'imposta, riporta la somma delle mensilità accreditate nel solo anno di riferimento e non già somme pagate in anni differenti.
Da ricordare che, essendo ogni mensilità pagata alla fine del mese successivo, la mensilità di dicembre rientra nel computo dell'anno successivo, essendo stata accredita alla fine del mese di gennaio.

Perché trattasi di somme esenti da imposta sul reddito delle persone fisiche.

Ove necessitino ulteriori delucidazioni si chiede di contattare il personale del Servizio amministrazione e bilancio del Dipartimento alla casella di posta elettronica amministrazione@serviziocivile.it, avendo cura di indicare le proprie generalità e un recapito telefonico del richiedente

No, in base alle definizione di sostituto d’imposta desumibile dalla lettura dell’ art. 64 del DPR 600/1973, il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, erogando assegni di servizio civile (redditi esenti), non può fungere da SOSTITUTO D’IMPOSTA dei volontari in servizio civile, al fine di ottenere, in sede di conguaglio fiscale, il rimborso di eventuali crediti d’imposta.

L’art. 18 del D.Lgs. n. 40 del 2017, prevede i seguenti benefici a favore dei giovani che hanno svolto l’esperienza di servizio civile: 

  • riconoscimento di crediti formativi da spendere nel corso degli studi e nel campo della formazione professionale. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha promosso, al riguardo, presso Università ed Enti accreditati, la stipula di apposite convenzioni;
  • riserva del 15% dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, introdotta nel giugno 2023 e, a marzo 2025, estesa anche a coloro che hanno svolto il servizio civile nazionale ai sensi della legge n. 64 del 2001.
  • rilascio dell’attestato al completamento del periodo di servizio civile o di una certificazione relativa ai mesi di servizio svolti (se l’esperienza si è svolta prima della scadenza del progetto);
  • possibilità di riscattare i periodi di servizio civile prestato dai volontari avviati in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2009 su domanda e su contribuzione individuale, da versare in un'unica soluzione o in 120 rate mensili senza l'applicazione degli interessi di rateizzazione. (D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 4 comma 2).

Per avvalersi del diritto alla riserva dei posti, prevista dall’art. 18, comma 4, del D.lgs. 40/2017, l’operatore volontario che ha concluso senza demerito il servizio, può produrre un’autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000. 

A mero titolo esemplificativo è reso disponibile un format per tale autocertificazione del servizio civile 

I dati personali dei candidati sono trattati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) (link al regolamento https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679) e del D.lgs. n.196/2003 e successive modifiche (https://www.normattiva.it/eli/stato/DECRETO_LEGISLATIVO/2003/06/30/196/CONSOLIDATED).

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Capo Dipartimento pro-tempore con sede in Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma.

I dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti per le finalità di gestione del servizio civile universale e trattati presso una banca dati automatizzata.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti necessari per l'ammissione.

Il Titolare del trattamento può trasferire i dati personali raccolti a soggetti pubblici o privati che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali del Dipartimento stesso e anche a soggetti pubblici o privati al di fuori del territorio nazionale per i giovani avviati al servizio civile soltanto per finalità connesse all’attuazione di progetti da svolgersi presso sedi estere.

L'interessato gode dei diritti di cui agli artt. 12-23 del citato GDPR, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per i legittimi motivi indicati dalla normativa vigente in materia.

Tali diritti potranno essere fatti valere con richiesta scritta inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio Civile Universale - all'indirizzo di posta elettronica: privacy@serviziocivile.it.

Si segnala che la mail certificata del Responsabile della Protezione dei dati è RPD@pec.governo.it o inviare all’indirizzo e-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it.

Consultando il sito  https://www.politichegiovanili.gov.it/ è possibile trovare ulteriori informazioni.

Altrimenti è possi contattare il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale utilizzando i seguenti recapiti:

Ufficio relazioni con il pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; lunedì, mercoledì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30)

telefono: 06.67792600
e-mail: urp@serviziocivile.it
e-mail: domandaonline@serviziocivile.it (attiva solo nei giorni di vigenza del bando di selezione volontari)