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FAQ Operatori Volontari
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Il servizio civile è la scelta volontaria di impegnarsi in un progetto finalizzato alla difesa, non armata e nonviolenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, con azioni concrete per le comunità e per il territorio. È una occasione per crescere confrontandosi, è un modo per conoscere diverse realtà, è una crescita professionale e di responsabilità, è uno strumento di pace e di integrazione, che aiuta a chi vive un disagio o ha minori opportunità, è una occasione di confronto con altre culture, e una risorsa per il Paese.
Il Servizio civile universale rappresenta, inoltre, un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.
La principale normativa di riferimento del servizio civile è:
- la L. 6 marzo 2001, n. 64 che ha istituito il servizio civile nazionale;
- il D.Lgs 6 marzo 2017, n. 40 che ha trasformato il servizio civile da nazionale ad universale, con l'obiettivo di renderlo un'esperienza aperta a tutti i giovani, italiani e non, che desiderano farla;
- Il D.P.C.M. 14 gennaio 2019 che detta le disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti ed operatori volontari del servizio civile universale.
No, il servizio civile non è assimilabile ad alcuna forma di lavoro di natura subordinata o parasubordinata. È un anno dedicato al servizio della comunità e contestualmente alla formazione personale e alla crescita individuale. Costituisce altresì un'opportunità per avvicinarsi al mondo del lavoro.
ll Servizio civile universale è un sistema che prevede diversi attori:
- i volontari, giovani che decidono di dedicare un periodo della propria vita al Paese e agli altri, svolgendo le attività di Servizio civile nel settore di intervento prescelto;
- lo Stato, attraverso il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, le Regioni e le Province autonome che gestiscono l’intero sistema;
- gli Enti promotori dei progetti, soggetti pubblici e privati iscritti all’Albo degli enti del Servizio civile universale;
- l'intera comunità, che raccoglie i benefici grazie alla realizzazione dei progetti di Servizio civile.
Il servizio civile può essere svolto anche all'estero, presso le sedi ubicate in paesi esteri degli Enti iscritti all'Albo.
Tra gli allegati al Bando di partecipazione al servizio civile universale, sono indicati - laddove previsti - i progetti la cui sede di svolgimento è all’estero.
Sì, non vi è incompatibilità assoluta tra svolgimento del servizio civile e la prestazione di altre attività lavorative.
Gli operatori volontari possono svolgere altre attività di lavoro subordinato o autonomo se lo svolgimento di queste ultime risulta compatibile con il corretto espletamento del servizio civile.
La durata del servizio è di 12 mesi. Alcuni progetti possono prevedere una durata inferiore fino ad un minimo di 8 mesi.
L’art. 18 del D.Lgs. n. 40 del 2017, prevede i seguenti benefici a favore dei giovani che hanno svolto l’esperienza di servizio civile:
- riconoscimento di crediti formativi da spendere nel corso degli studi e nel campo della formazione professionale. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha promosso, al riguardo, presso Università ed Enti accreditati, la stipula di apposite convenzioni;
- valutazione del servizio civile nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore di quello prestato presso gli Enti Pubblici, se espressamente previsto nei relativi Bandi di selezione;
- rilascio dell’attestato al completamento del periodo di servizio civile o di una certificazione relativa ai mesi di servizio svolti (se l’esperienza si è svolta prima della scadenza del progetto);
- possibilità di riscattare i periodi di servizio civile prestato dai volontari avviati in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2009 su domanda e su contribuzione individuale, da versare in un'unica soluzione o in 120 rate mensili senza l'applicazione degli interessi di rateizzazione. (D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 4 comma 2).
Durante lo svolgimento del servizio civile, e fino al termine dello stesso, l’operatore volontario non può intrattenere con l’ente titolare del progetto in cui è inserito, rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo.
Resta salva la facoltà, per il giovane volontario, di instaurare apposito rapporto di lavoro/collaborazione con il suddetto ente, previa rinuncia alla prosecuzione del servizio civile.
I progetti, presentati da Enti pubblici e da Enti privati no profit, possono aver luogo sia in Italia che all’estero. Essi consistono nello svolgimento di attività inerenti i seguenti settori di intervento: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità, promozione della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, promozione e tutela dei diritti umani, cooperazione allo sviluppo, promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero.
I bandi di partecipazione al servizio civile possono prevedere la realizzazione di progetti con misure aggiuntive, che si differenziano da quelli ordinari in quanto prevedono l’attuazione di una o due delle seguenti misure del servizio civile universale introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2017:
- un periodo di servizio in un altro Paese dell’Unione Europea, pari a 1, 2 o 3 mesi, oppure, in alternativa, un periodo di tutoraggio finalizzato a facilitare l’accesso al mercato del lavoro degli operatori volontari, pari a 1, 2 o 3 mesi;
- modalità e strumenti per favorire la partecipazione ai progetti di servizio civile universale di giovani con minori opportunità.
La misura, o le misure aggiuntive eventualmente previste, sono specificatamente indicate nei progetti.
E’ possibile contattare direttamente gli Enti di servizio civile titolari dei progetti o consultarne i siti:. Gli enti pubblicano sulla home page dei propri siti, oltre all’elenco dei progetti di propria competenza, anche una scheda sintetica per ciascun progetto (consultabile anche attraverso la piattaforma DOL, nella sezione “Scegli il tuo progetto”) che riporta le informazioni essenziali per orientare il giovane alla scelta. Sarà facoltà dell’ente pubblicare, in aggiunta alla scheda sopra richiamata, anche l’intero elaborato progettuale, avendo altresì l’onere di rispondere a proprio carico ad eventuali ulteriori richieste di approfondimento da parte dei giovani.
I progetti hanno una durata tra gli 8 e i 12 mesi.
Sì, alcuni progetti prevedono lo svolgimento del servizio all’estero, presso le sedi degli Enti iscritti all'Albo, ubicate in paesi stranieri.
Il D.Lgs. 40 del 2017 ha introdotto il concetto di programmazione triennale del servizio civile universale. Ogni programma di intervento presentato dagli Enti è articolato in più progetti, con obiettivi strategici comuni, uno specifico ambito di azione entro cui operare e una coerenza complessiva delle attività, per rendere più armonici ed efficaci gli interventi.
La programmazione triennale del SCU, che fonda le sue radici nelle indicazioni ONU dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, è intesa come la definizione degli ambiti di azione per i quali gli enti possono presentare i loro programmi di intervento, programmi che dovranno conseguire uno o più obiettivi degli 11 individuati tra i 17 dell’Agenda 2030.
Gli ambiti d’azione sono stati determinati sulla base del contesto nazionale ed internazionale e tenendo conto della necessità di garantire un’esperienza di servizio civile che sia effettivamente formativa per i giovani e che ne valorizzi le competenze, nonché dell’opportunità di rafforzare il “sistema” servizio civile nel suo complesso. Ogni ambito d’azione può rispondere anche a più di un obiettivo, ma ciascun programma ha un solo ambito d’azione.
Per alcuni progetti - in ragione delle specifiche aree d’intervento e delle sedi di attuazione (ad esempio: assistenza in residenze per anziani, servizio in strutture sanitarie, ecc.) nonché delle caratteristiche delle categorie di persone destinatarie dei progetti medesimi - potrebbe essere necessario che gli operatori volontari in servizio civile ivi impegnati, si sottopongano a vaccinazione anti Covid-19. E’ possibile verificare se anche il progetto scelto preveda tale eventualità, consultando la scheda di sintesi alla voce “eventuali altri requisiti” o contattando l’ente che realizza il progetto.
La coprogrammazione è una modalità di collaborazione finalizzata a creare una sinergia tra due o più enti titolari di iscrizione all’albo di servizio civile universale che operano sul territorio di attuazione del programma per il perseguimento di uno scopo condiviso
Il progetto di servizio civile universale è un insieme di attività di elevata utilità sociale che vengono realizzate, nell’ambito dei settori di cui all’art. 3 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, attraverso il servizio di giovani operatori volontari, affiancati e sostenuti da personale afferente all’ente di servizio civile presso cui prestano la propria attività.
ll progetto può anche essere proposto in coprogettazione, ossia da due o più enti di servizio civile che condividono - nella cornice del programma cui il progetto appartiene - un unico obiettivo.
Tutti i progetti afferenti allo stesso programma di intervento finanziato dovranno avere la stessa data di avvio in servizio degli OV.
Per agevolare la partenza con la stessa data di avvio dei progetti facenti parte del medesimo programma, sono ammissibili, per gli enti di servizio civile, le seguenti modalità semplificative, che devono realizzarsi secondo le procedure ordinarie applicabili:
- l’ampliamento della capienza della sede progetto, in termini di incremento del numero di OV;
- incremento del numero di OLP aggiuntivi alla configurazione iniziale indicata in sede di presentazione del Programma/progetto (tali OLP potrebbero essere impiegati in sostituzione di quelli già impegnati nei medesimi progetti che risulterebbero ancora attivi);
Tali modalità semplificative sono valide, esclusivamente, per progetti che si svolgono su territorio nazionale.
Laddove tali modalità gestionali non risultassero applicabili, l’Ente può presentare istanza, adeguatamente motivata e documentata, che rappresenti l’impossibilità di dare seguito alla disposizione ordinaria di partenza con la stessa data di avvio dei progetti facenti parte del medesimo programma.
Tale istanza, deve essere indirizzata a assegnazionegestione@serviziocivile.it e sarà oggetto di valutazione dell’Ufficio.
Per procedere all’attivazione dei progetti di servizio civile è necessario che, alla data di avvio in servizio, il numero dei giovani idonei selezionati sia pari a due.
I progetti non avviati alla data prefissata per mancanza del requisito attinente al numero minimo di operatori volontari pari a due, potranno essere avviati in modo differito soltanto nel caso in cui l’ente fornisca elementi dell’avvenuto superamento della causa ostativa sopra menzionata.
Sono state individuate alcune tipologie di giovani con minori opportunità di cui favorire la partecipazione ai progetti, di seguito elencate:
- giovani con riconoscimento di disabilità fisica o psichica;
- giovani con bassa scolarizzazione cioè in possesso di un titolo di studio non superiore al diploma di scuola secondaria inferiore;
- giovani con difficoltà economiche desumibili da un valore ISEE inferiore o pari alla soglia di 15.000 euro;
- “care leavers”, ossia quei giovani che dopo i diciotto anni vivono al di fuori della propria famiglia di origine in virtù di un provvedimento dell’autorità giudiziaria;
- giovani soggetti a temporanea condizione di fragilità personale o sociale con presa in carico da parte dei servizi socio-sanitari e/o dei centri per l’impiego.
Non possono presentare domanda i giovani che:
- appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;
- abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale o universale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;
- intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del progetto rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.
Possono presentare domanda i giovani senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni) e siano in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;
- aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
- non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.
Se si intende partecipare ai progetti dedicati ai giovani con minori opportunità oltre il possesso dei requisiti sopra indicati, occorre appartenere alla categoria specifica indicata nel progetto.
Qualora il bando preveda la realizzazione di progetti afferenti al programma PON-IOG di “Garanzia Giovani”, tutte le indicazioni in merito ai requisiti sono presenti nella sezione FAQ dedicata a tale tipologia di progetti.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande e mantenuti sino al termine del servizio, ad eccezione dei limiti di età.
Le domande di partecipazione ai bandi di selezione volontari devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line, attraverso la piattaforma DOL, entro e non oltre l'ora e la data riportati nei bandi stessi. Le domande trasmesse oltre il termine stabilito e/o con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile da scegliere tra i progetti inseriti nel bando, pena l'esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti
Sì, ma se è stato selezionato per 2 progetti inseriti in bandi diversi, non potrà optare per l'altro progetto se ha già assunto servizio.
Sì, la condizione di regolarmente soggiornante deve essere posseduta dal candidato al momento della presentazione della domanda. Il requisito deve ovviamente essere mantenuto per tutta la durata del servizio civile e il mancato rinnovo del permesso comporterebbe l'esclusione all'avvio o durante il servizio.
Sono altresì ammissibili le domande di coloro che avendo presentato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno o per il rinnovo dello stesso sono in attesa di conoscerne l'esito e sono in possesso della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza.
No. E' possibile presentare una solo domanda per un solo progetto
Sì, i due servizi sono istituti diversi e pertanto non sono incompatibili .
No, fintanto che perdura la sospensione condizionale della pena, relativa ad uno dei delitti previsti dall’articolo 14, comma 4, del D.Lgs. n. 40/2017, giovane non può presentare domanda di partecipazione al bando di Servizio civile universale.
Al termine del periodo di sospensione della pena, il candidato potrà presentare domanda di partecipazione al bando solo se è in possesso del provvedimento giudiziario, emesso a seguito di richiesta da parte del giovane medesimo, che dispone la cancellazione della pena ovvero detta cancellazione risulti dal certificato estraibile dal casellario giudiziale.
Sì, il giovane che ha già prestato servizio nei Corpi Civili di Pace può presentare domanda di servizio civile universale, trattandosi di due istituti che fanno riferimento a normative diverse con distinti stanziamenti.
Puoi presentare domanda di partecipazione esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line)
Puoi accedere alla piattaforma DOL direttamente da https://domandaonline.serviziocivile.it o attraverso i siti istituzionali del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, tra cui www.scelgoilserviziocivile.gov.it dedicato specificatamente al bando selezione volontari. Il link è disponibile anche sui siti delle Regioni e delle Province Autonome e su quelli degli enti di servizio civile che hanno progetti nel bando di riferimento.
I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedere alla piattaforma DOL esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.
I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire l’identità SPID, possono accedere ai servizi della piattaforma DOL soltanto attraverso il rilascio di apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.
SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che ti permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da Computer, Tablet e Smartphone.
L’accesso alla piattaforma DOL per la presentazione della domanda di partecipazione al servizio civile per i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero può avvenire esclusivamente tramite l’identità SPID.
Se non sai cosa è l'identità SPID, quali servizi offre e come si richiede, visita il sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid. Potrai scegliere uno degli Identity Provider e registrarti. La registrazione consiste in 3 step:
- Inserisci i dati anagrafici
- Crea le tue credenziali SPID
- Effettua il riconoscimento
I tempi di rilascio dell'identità digitale dipendono dai singoli Identity Provider.
Ottenere le credenziali SPID è facilissimo, ti basterà disporre di:
- un indirizzo e-mail
- il numero di telefono del cellulare
- un documento di identità valido
- la tua tessera sanitaria con il codice fiscale
Gli Identity Provider forniscono diverse modalità di registrazione gratuitamente o a pagamento e i rispettivi SPID hanno diversi livelli di sicurezza. Consulta il sito dell’AgId https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid/identity-provider-accreditati per verificare quale Provider offre i servizi più adatti alle tue esigenze.
Per effettuare la domanda online occorre il livello 2 di sicurezza SPID2
Con l’identità SPID si può entrare nella piattaforma DOL attraverso il tasto “Accedi con SPID”. Si viene indirizzati al portale SPID del Dipartimento, in cui si dovrà scegliere l’Identity Provider con cui si è ottenuta l’identità SPID ed effettuare l’accesso inserendo Utente e Password o più semplicemente inquadrando il QR Code con il proprio smartphone.
Una volta riconosciuti, si verrà automaticamente indirizzati nella home page della piattaforma DOL e si potrà iniziare a compilare la tua domanda.
Si possono richiedere le credenziali se NON si hanno i requisiti per disporre dello SPID, quindi se si è cittadini di un Paese dell'Unione Europea o di un Paese Extra Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia.
Si possono ottenere le credenziali, dalla pagina principale del sistema DOL, selezionando il link “Se non hai ancora le credenziali vai qui" per accedere alla maschera di registrazione.
Occorre obbligatoriamente:
- inserire i dati anagrafici, completi di indirizzo mail valido e di un numero di cellulare che si usa normalmente;
- esprimere il consenso al trattamento dei dati secondo l’informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679;
- caricare un solo file in formato pdf (dimensione massima 20MB) contenente copia fronte/retro del documento di identità e copia del documento attestante il codice fiscale (in alcuni casi i due documenti possono coincidere). Se si è cittadini di un Paese extra Unione Europea con permesso di soggiorno o in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, il file deve contenere anche il permesso di soggiorno o la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della domanda di richiesta del permesso.
Per terminare la procedura di registrazione occorre selezionare il tasto “Invia la richiesta”.
La richiesta viene verificata dal Dipartimento e, se accettata, il sistema invia una e-mail alla casella di posta indicata. Attraverso il link riportato nella mail è possibile accedere alla pagina di modifica password.
Se la richiesta di registrazione non dovesse essere accettata il sistema invia una mail con l’indicazione delle motivazioni.
La nuova password, di almeno 12 caratteri, deve obbligatoriamente contenere una lettera minuscola, una lettera maiuscola, un numero ed un carattere speciale. Qualora successivamente dovessi dimenticare la password è possibile chiederne il recupero, così come è possibile memorizzare l’account.
Se hai ricevuto le credenziali del Dipartimento e modificato la password, puoi entrare nella piattaforma DOL attraverso il tasto “Accedi con credenziali”; verrai indirizzato nella home page della piattaforma DOL e potrai iniziare a compilare la tua domanda.
Se sei un cittadino di un altro Paese dell'Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia, come accedo a DOL?
I cittadini di un altro Paese dell'Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedere con le credenziali rilasciate dal Dipartimento.
La domanda che dovrai compilare si compone di tre sezioni:
- PROGETTO – Scegli il tuo progetto
- DATI E DICHIARAZIONI – Inserisci i dati e fornisci le dichiarazioni
- TITOLI ED ESPERIENZE - Inserisci i dati e/o allega il curriculum
Puoi iniziare da quella che preferisci ed effettuare la compilazione in momenti diversi.
Durante la compilazione della seconda e della terza sezione potrai non solo modificare ma anche salvare e controllare i dati. Infatti il sistema, attraverso il tasto “Salva”, memorizza i dati già inseriti e te li ripropone all’accesso successivo, mentre con il tasto “Controlla” il sistema verifica se hai dimenticato di compilare qualche campo obbligatorio o c’è qualche incongruenza tra alcuni dati.
La sezione “1-Progetto” ti consente di scegliere il progetto al quale intendi partecipare e la sede presso cui vorresti realizzarlo. Nella sezione trovi l’elenco di tutti i progetti presenti nel Bando tra cui individuare quello a te più congeniale. Impostando alcuni filtri di ricerca (ad es: regione, settore, nome Ente) puoi trovare il tuo progetto più facilmente. Il sistema restituisce l’elenco dei progetti che hanno soddisfatto la tua ricerca, indicando i dati principali del progetto e il numero delle domande presentate aggiornato in tempo reale. Se sai già qual è il progetto che fa per te puoi inserire direttamente il suo codice identificativo o il suo nome nei relativi campi.
Sì. Puoi scegliere un altro progetto fino a che non presenti la domanda
La sezione “Dati anagrafici e Dichiarazioni” ti consente di inserire quanto necessario per compilare la domanda.
In “Dati anagrafici” vengono visualizzati automaticamente i dati già presenti nel sistema perché acquisiti tramite SPID o dalla registrazione con il rilascio delle credenziali. Tutti questi dati, caratterizzati da uno sfondo grigio, non sono modificabili. Gli altri campi dovrai invece compilarli tu e sono tutti obbligatori ad eccezione di “Recapito comunicazioni” che va indicato solo se diverso dall’indirizzo di residenza.
Se hai bisogno di aiuto nella compilazione dei diversi campi della sezione dati anagrafici e dichiarazioni potrai consultare la Guida DOL.
Sì è obbligatorio, il mancato consenso al trattamento dei dati personali impedisce la presentazione della domanda
Questa sezione ti consente di integrare la domanda indicando i titoli in tuo possesso e le esperienze che hai maturato, oltre al titolo di studio posseduto ed indicato nella sezione “Titolo di studio”
Puoi scegliere se compilare i campi della maschera oppure allegare il tuo Curriculum Vitae; puoi anche scegliere entrambe le opzioni
Attenzione: se non scegli nessuna delle due opzioni, in sede di valutazione della domanda non ti verrà attribuito alcun punteggio per titoli ed esperienze, ad eccezione dell'eventuale punteggio relativo al titolo di studio del candidato, elemento da te indicato nella sezione DOL "Dati anagrafici e dichiarazioni".
Nessun campo è obbligatorio e il sistema accetta anche una compilazione parziale
Per orientarti nella compilazione dei diversi campi potrai consultare la Guida DOL.
Non è obbligatorio.
È consentito caricare un solo file di tipo PDF, non protetto da password, con dimensione massima di 5MB. Dovrai scegliere il file sul tuo dispositivo premendo il tasto “Sfoglia” e poi allegarlo con il tasto “Allega”. Il curriculum può essere redatto nel formato che si preferisce, non solo in quello europeo.
Il CV deve essere redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà. A tal fine, nella piattaforma DOL domanda on line, nella sezione "Titoli ed esperienze", troverai la seguente dicitura: “Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’ art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità allego il mio CV”.
Pertanto, l’assenza di tale frase nel testo del curriculum non costituisce causa di esclusione.
Inoltre, dal momento che la domanda di partecipazione al bando viene presentata attraverso un sistema che prevede l’identificazione del richiedente (attraverso il sistema SPID o con credenziali), l’eventuale assenza della firma a margine del curriculum non costituisce causa di esclusione. A margine del curriculum, inoltre, non è necessario allegare la carta d'identità e/o il codice fiscale.
Se tutte le sezioni presentano l’icona V verde puoi presentare la domanda di partecipazione al Servizio civile universale.
Puoi presentare la domanda anche se la sezione 3-Titoli ed esperienze presenta l’icona Δ arancione perché, come detto, per quella sezione non ci sono campi obbligatori da riempire.
Cliccando sul tasto “Prosegui per completare”, il Sistema DOL effettua alcuni controlli per verificare che ci siano tutte le informazioni richieste e che non siano presenti incongruenze. Se rileva degli errori te li segnala, dandoti la possibilità di modificare o integrare.
In caso di esito positivo ti viene mostrato un riepilogo in bozza della Domanda di partecipazione con tutte le informazioni inserite.
Puoi modificare tutti i dati inseriti fino a che non avrai conclusa la procedura di presentazione della domanda. Per modificare o integrare clicca su “Torna alla domanda”.
Se sei pronto a concludere la procedura clicca su “Presenta la domanda” per l’invio della domanda di partecipazione
Tramite il tasto "Stampa Domanda" il Sistema DOL genera un documento in formato pdf della domanda stessa che riporta un numero identificativo prodotto automaticamente e la data e ora di presentazione della domanda. Potrai visualizzare, salvare e stampare la domanda presentata. Potrai in ogni momento visualizzare la domanda presentata accedendo alla piattaforma DOL anche nei giorni successivi alla scadenza del bando.
Il giorno successivo alla presentazione della domanda il Sistema di protocollo del Dipartimento invia, alla casella di posta elettronica che hai indicato, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di protocollo e la data e l’orario di presentazione della domanda stessa.
No; il bando dispone che non possono presentare domanda coloro i quali intrattengano, all'atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del progetto
rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.
I cittadini di un altro Paese dell'Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, che non può disporre dello SPID, possono accedere a DOL con le credenziali rilasciate dal Dipartimento.
Il titolo di studio conseguito all’estero è valutabile esclusivamente nel caso in cui sia stato dichiarato equipollente o equivalente a titoli di studio conseguiti in Italia.
Al fine dell’individuazione della procedura da seguire per il riconoscimento dei suddetti titoli, è opportuno reperire le informazioni direttamente presso il Ministero dell’Università e della Ricerca, competente in materia.
Sì, cliccando sul tasto "Stampa". Quella mostrata è solo un'anteprima della domanda, caratterizzata dalla scritta "BOZZA" e significa che la domanda non è stata ancora inviata.
Sì, è possibile candidarsi ai progetti di servizio civile universale.
No, non è possibile candidarsi nuovamente ai progetti di servizio civile universale, digitale o ambientale.
Sì, fermo restando il possesso dei requisiti indicati all’art. 2 del bando.
Sì, gli operatori volontari impegnati nello svolgimento di un progetto finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani”, possono presentare domanda per un progetto di servizio civile universale, ma qualora fossero selezionati come idonei, potranno iniziare il nuovo progetto solo a condizione che si sia intanto naturalmente conclusa - secondo i tempi previsti e non a causa di interruzione da parte del giovane - l’esperienza precedente.
Sì, a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi.
Sì, l’operatrice volontaria posta in astensione per gravidanza e maternità può ripresentare una nuova domanda di partecipazione anche se non ha completato i sei mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, purché in possesso dei requisiti previsti dal bando di selezione.
Nell’ipotesi in cui l’ente, prima della scadenza del bando, ritiri un proprio progetto, il volontario riceverà una e-mail dal Dipartimento e potrà presentare una nuova domanda per un altro progetto. Si suggerisce pertanto di consultare la propria casella di posta elettronica.
Sì. È possibile annullare la domanda già presentata fino al giorno precedente alla scadenza del bando.
No, è possibile presentare domanda solo se la propria età è compresa tra i 18 e i 28 anni (28 anni e 364 giorni).
Qualora i cittadini extra comunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, non avessero la possibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere alla piattaforma DOL previo rilascio di apposite credenziali da parte del Dipartimento al seguente indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it/RichiestaCredenziali. A tal fine è necessario allegare, oltre ad un documento di riconoscimento in corso di validità ed al codice fiscale, anche il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso.
L’ente al momento delle selezioni dovrà verificare se la citata documentazione, sia ancora in corso di validità.
No, il compimento del ventinovesimo anno di età durante lo svolgimento delle attività progettuali non è causa di esclusione dal servizio
Nell’ipotesi in cui il permesso di soggiorno dell’operatore volontario appartenente ad un paese Extra-UE dovesse scadere durante lo svolgimento del servizio, lo stesso potrà proseguire nell’espletamento delle attività progettuali, esibendo la ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo del suddetto permesso.
Nel caso di interruzione volontaria alla prosecuzione del progetto per il quale si è stati selezionati, non è più possibile candidarsi nuovamente ai progetti di servizio civile.
Tutti i candidati dovranno sostenere una selezione che sarà effettuata direttamente dall'Ente titolare del progetto. A tal fine l’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.
I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana.
I candidati che non si presentano al colloquio nel giorno e nella sede stabiliti sono esclusi.
La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente titolare del progetto prescelto, tramite apposite Commissioni di valutazione degli eventuali titoli e delle esperienze curriculari maturate e dichiarate in sede di presentazione della domanda di partecipazione da ciascun candidato. Le Commissioni sottopongono inoltre i candidati ad un colloquio.
L’ente valuta, preliminarmente, gli eventuali titoli e le eventuali esperienze curriculari di ciascun candidato, attribuisce i relativi punteggi trascrivendoli in apposita scheda riepilogativa e li porta a conoscenza dei candidati. Successivamente sottopone a colloquio i candidati e compila per ognuno, a seguito del colloquio, una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti.
L’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio.
I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia prevista dal sistema di selezione adottato sono dichiarati non idonei a svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni.
I criteri di attribuzione dei punteggi ai titoli e alle esperienze curriculari devono far riferimento a quanto previsto dal sistema di selezione accreditato dall’ente, mentre le modalità di conduzione del colloquio, se non già previste dal suddetto sistema, devono essere predeterminate dalle Commissioni.
I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana.
L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative alle singole sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto della sede indicata dal candidato nella domanda.
Considerato che per l’ammissione a svolgere il servizio civile universale è previsto il limite di ventotto anni di età, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, al fine di consentire la massima partecipazione ai soggetti aventi i requisiti, a parità di punteggio è preferito il candidato maggiore di età.
Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti, i candidati non idonei a svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni e quelli che non si sono presentati al colloquio.
Alla graduatoria deve essere assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità sul proprio sito internet; in aggiunta l’ente può utilizzare ogni altra idonea modalità. Contestualmente alla graduatoria l’ente pubblica sul proprio sito internet la data presunta di avvio in servizio degli operatori volontari, che dovrà essere confermata dal Dipartimento in funzione della corretta esecuzione da parte dell’ente di tutte le operazioni necessarie.
Dal sito internet dell’Ente, nella sezione dedicata al “Servizio civile” sulla home page.
Il calendario di convocazione ai colloqui deve essere pubblicato almeno 10 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. L’eventuale esclusione dal colloquio, con la motivazione, ti sarà tempestivamente comunicata.
Al fine di dare attuazione al principio di minimizzazione dei dati personali trattati – soprattutto nelle ipotesi in cui gli esiti delle valutazioni possono contenere elementi rivelatori dello stato di salute ovvero delle condizioni economiche dei partecipanti – le graduatorie pubblicate sui siti istituzionali degli enti di servizio civile devono contenere esclusivamente il numero identificativo della domanda di partecipazione dei singoli candidati ed il relativo punteggio dagli stessi ottenuto.
Rimangono invariate le modalità di predisposizione delle graduatorie da inviare al Dipartimento. Pertanto, le graduatorie trasmesse a mezzo PEC devono indicare: numero identificativo della domanda, nome e cognome del candidato, data di nascita, punteggio, posizione, eventuale sigla “GMO” ed esito della selezione (“idoneo selezionato”, “idoneo non selezionato”, o “non idoneo”).
All'atto della presentazione in servizio il responsabile del SC, o il responsabile locale dell'ente accreditato, o il rappresentante legale dell'ente provvede a consegnare al volontario:
- le condizioni generali dell’assicurazione per la copertura dei rischi connessi allo svolgimento del servizio civile, stipulata dal Dipartimento in suo favore;
- copia del progetto ove sarà impegnato;
- copia del piano di sicurezza in caso di impiego in progetti all’estero;
- i moduli relativi al domicilio fiscale, al conto corrente bancario o postale, o altro prodotto bancario munito di codice IBAN su cui il Dipartimento accredita le somme relative all’assegno per il servizio civile;
- il documento contenente l’indicazione dell’orario di servizio e dei nominativi delle persone di riferimento con i rispettivi incarichi e le connesse responsabilità.
Ciascun candidato idoneo selezionato accedendo all’area riservata del sito del Dipartimento attraverso SPID o con le credenziali ricevute per entrare nella piattaforma DOL, scarica, per la sottoscrizione, il contratto di servizio civile firmato dal Capo del Dipartimento. Nel contratto sono indicati, tra gli altri la data di inizio e fine servizio, il giorno, l'ora e il luogo dove dovrà presentarsi il primo giorno di servizio e la sede di attuazione del progetto, le condizioni economiche e assicurative e gli obblighi di servizio.
Il volontario è tenuto a presentarsi presso l'ente di assegnazione, nel giorno e nella sede stabiliti dal contratto di servizio civile.
In caso di mancata presentazione, il volontario è tenuto, lo stesso giorno della data prevista per l'assunzione in servizio, a fornire per iscritto all'Ente le giustificazioni in ordine alle cause che gli hanno impedito di presentarsi (ad esempio per malattia attestata da certificato sanitario o per qualsiasi altro motivo di natura personale).
Tali giorni di assenza sono decurtati, in funzione della motivazione dell’assenza, dal totale dei giorni di permesso o malattia, spettanti durante il periodo di servizio civile ed indicati nel contratto. L’eventuale prosecuzione dell’assenza oltre il totale dei giorni di permesso o malattia indicati nel contratto è considerata rinuncia al servizio.
La mancata presentazione in servizio alla data stabilita senza fornire all’Ente alcuna giustificazione dell’assenza, equivale a rinuncia.
Nelle ipotesi sopra indicate, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.
L’indicazione della data ultima entro la quale, in ogni caso, dovranno essere avviati in servizio i candidati, risultati idonei selezionati, è riportata in ciascun Bando di selezione.
L’ente può impiegare gli operatori volontari, per un periodo non superiore a sessanta giorni, presso altre località in Italia o all’estero, non coincidenti con la sede di assegnazione, soltanto nei seguenti casi:
- qualora detta previsione sia contenuta nella scheda del progetto e sia finalizzata a dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo (ad esempio soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali, momenti formativi supplementari a quanto previsto dal progetto, ecc.);
- in occasione di emergenze di protezione civile - sia nella fase della calamità che in quella post emergenziale - o di missioni umanitarie, l’ente titolare dell’accreditamento, per la realizzazione di propri interventi connessi alla situazione, può impiegare l’operatore volontario, per un periodo non superiore a trenta giorni, anche non consecutivi, presso un’altra struttura, posta sotto la propria responsabilità, ubicata in Italia o all’estero, previa acquisizione del consenso del volontario reso in forma scritta.
- in caso di motivi di forza maggiore che impediscano lo svolgimento del servizio nella sede di attuazione prevista dal progetto, l’Ente può impiegare l’operatore volontario fino al completamento del servizio, presso altra sede accreditata.
In questi ultimi due casi l’ente invia al Dipartimento, per la necessaria autorizzazione, richiesta circostanziata completa di tutti i dati relativi a: numero e nominativi dei volontari, sede di impiego e tempi previsti.
I progetti prevedono un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi.
L’orario di servizio viene stabilito ed indicato dall’Ente nel progetto, in relazione alla natura dello stesso e dovrà essere articolato su cinque o sei giorni a settimana.
Sarà cura dell'ente attivare le misure idonee affinché le attività programmate si svolgano nell'arco temporale di riferimento, atteso che per i volontari non è prevista l'applicazione della disciplina dello straordinario, né del recupero di ore aggiuntive superiori a quelle giornaliere previste.
In casi eccezionali, che non possono essere assunti a sistema di gestione dell'orario dei volontari, atteso che sistematiche protrazioni non sono consentite, ove tale prolungamento dovesse verificarsi, l'ente si attiverà per far "recuperare" le ore in più entro il mese successivo, con l'avvertenza che i giorni effettivi di servizio dei volontari non possono essere inferiori a quelli indicati in sede progettuale. Eventuali variazioni dell'orario sono comunicate al volontario con un preavviso di almeno 48 ore.
La sede di servizio è quella scelta dal volontario all’atto della presentazione della domanda, ed è indicata nel contratto sottoscritto.
L’operatore volontario è impiegato per tutta la durata del progetto presso la sede di attuazione a cui è stato assegnato dal Dipartimento, secondo le modalità indicate nel progetto stesso. Non sono consentiti trasferimenti dell’operatore volontario presso altre sedi, anche se siano sedi di attuazione dello stesso progetto, ad eccezione delle ipotesi riportate nella FAQ “In quali casi è possibile una temporanea modifica della sede di servizio?” al cui contenuto si rinvia.
NO. L’Ente non può trasferire il volontario da una sede di servizio ad un’altra, anche se la sede è nella stessa città.
I progetti di servizio civile hanno una durata tra gli 8 e i 12 mesi con un orario di attività (rigido) di 25 ore settimanali ovvero un monte ore variabile da 765 ore a 1145 ore in base ai mesi di durata del progetto.
I giorni di permesso ordinari variano da un numero minimo di 13 ad un massino di 20, secondo la durata del progetto.
Nel computo del monte ore previsto dai progetti rientra il periodo di formazione: al termine dei mesi di validità del progetto, i volontari dovranno avere effettivamente svolto le ore di servizio previste ed aver usufruito dei giorni di permesso.
Il monte ore previsto non può essere esaurito prima del termine del progetto, né è possibile tenere in servizio i volontari oltre il periodo di durata dello stesso.
L'ente deve mantenere per tutta la durata del progetto il numero di ore settimanali ovvero l'orario di servizio riferito al monte ore annuo dallo stesso previsto.
L’operatore volontario, durante il periodo di servizio, usufruisce del numero di giorni di permesso ordinario retribuiti indicato dal nel contratto sottoscritto, che varia in funzione della durata del progetto.
I permessi consentono all’operatore volontario di assentarsi dal servizio per esigenze personali (ad esempio, per necessità familiari, per matrimonio, etc.); essi si conteggiano in giornate e non sono frazionabili in permessi orari.
Sì, sono, previsti permessi straordinari, da considerare come giorni di servizio prestato e quindi retribuiti, che non vanno decurtati dai giorni di permesso spettanti nell’arco dei mesi di servizio.
In particolare è riconosciuto all’operatore volontario:
- 1 giorno per la donazione di sangue, con una frequenza non inferiore a tre mesi per i ragazzi e a sei mesi per le ragazze;
- un numero di giorni pari a quelli indicati dalla struttura sanitaria in caso di donazione di midollo o organi;
- 1 giorno nell’ipotesi di convocazione a comparire innanzi all’autorità giudiziaria;
- un massimo di 3 giorni per ogni evento luttuoso relativo alla morte del coniuge e/o parenti entro il secondo grado e di affini entro il primo grado;
- fino a 3 giorni al mese, ai sensi dell’articolo 33, comma 6, della legge 104/92, in caso sia portatore di handicap o assista familiari (parenti o affini entro il III grado) con handicap in situazione di gravità;
- un numero di giorni della durata dello svolgimento delle operazioni di emergenza di protezione civile e/o delle attività addestrative e formative per i volontari di protezione civile appartenenti al volontariato organizzato di protezione civile di cui al Capo V - sezione II - del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”, e comunque fino ad un massimo di 30 giorni anche non continuativi;
- 20 giorni in caso di richiami in servizio del personale volontario dei vigili del fuoco;
- un numero di giorni corrispondenti alla durata del corso addestramento per vigili del fuoco volontari;
- 1 giorno per ogni esame universitario sostenuto previa presentazione di documentazione rilasciata dall’Istituto universitario attestante l’effettivo espletamento della prova;
- un numero di giorni corrispondenti alla durata dello svolgimento delle operazioni elettorali in caso di nomina a Presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista;
- un numero di giorni per esercitare il diritto di voto pari a:
- 1 giorno nel caso in cui il luogo di residenza disti da 50 a 500 Km dalla sede di svolgimento del servizio civile;
- 2 giorni nel caso in cui il luogo di residenza disti oltre 500 Km dalla sede di svolgimento del servizio;
- 2 giorni nel caso in cui sia impegnato nello svolgimento di progetti in Europa;
- 3 giorni nel caso in cui sia impegnato nello svolgimento di progetti in paesi extraeuropei.
A seguito dei numerosi quesiti che pervengono sia dai volontari in servizio che dagli Enti circa il recupero o meno dei giorni di permesso ordinario spettanti ai volontari nel corso dell’anno, si chiarisce innanzitutto che non è corretto parlare di giorni di permesso da recuperare.
Infatti, sia che nel progetto l’Ente abbia optato per la soluzione del monte ore annuo che per il monte ore settimanale, i giorni di permesso ordinario non sono conteggiati nel totale delle ore di servizio da prestare.
Il monte ore annuo/settimanale è infatti ripartito a cura degli Enti su 48 settimane (dato posto alla base del calcolo) e non sulle 52 settimane che vi sono in un anno. Le 4 settimane che “mancano” corrispondono ai 20 giorni di permesso ordinario di cui il giovane può fruire.
Pertanto, il giovane dovrà aver svolto - in ogni caso e a prescindere dal numero di giorni di permesso di cui realmente avrà fruito - il monte ore annuo previsto dal progetto di 1145 ore per i progetti della durata di 12 mesi oppure di 25 ore settimanali, per le 48 settimane.
Per i progetti di durata inferiore ai 12 mesi il monte ore annuo/settimanale sarà proporzionalmente diminuito, così come le settimane cui fare riferimento per i conteggi e di conseguenza anche i giorni di permesso ordinario previsti.
Si aggiunge infine che tale criterio non si applica invece per i permessi straordinari che, come previsto dalle citate disposizioni in data 14 gennaio 2019, sono da considerare come giorni di servizio prestato.
No, non è stabilito un periodo minimo di servizio per poter fruire di permessi, né un numero di giorni di permesso utilizzabili al mese.
No, eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono essere remunerati.
Per l’operatore volontario impiegato in progetti di servizio civile in Italia non sono previsti giorni aggiuntivi di permesso per i viaggi; diversamente per l’operatore volontario impiegato in servizio civile all’estero, in aggiunta ai giorni di permesso previsti dal contratto, sono concessi altri due o quattro giorni di permesso per viaggio, a seconda che si tratti di paesi europei o extraeuropei.
Per ottenere la concessione dei permessi straordinari per l’assistenza ad un soggetto in situazione di disabilità grave, occorre produrre copia del verbale che attesti il riconoscimento dell’invalidità civile, ossia che la persona per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3, L. n. 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 4, comma 1, L. n. 104/92).
Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
Sì, previa presentazione di documentazione rilasciata dall’Istituto scolastico attestante l’effettivo espletamento delle prove.
Sì, previa presentazione di documentazione rilasciata dall’Istituto universitario attestante l’effettivo espletamento delle prove.
Nel caso il volontario ritenga che l’Ente abbia commesso gravi irregolarità nella gestione deve sottoporre il problema ai responsabili dell’Ente; nel caso in cui il chiarimento non produca effetti positivi sanando le irregolarità, il volontario può inoltrare una segnalazione scritta al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale nella quale siano riportati i dati identificativi dell’Ente e del volontario e una dettagliata descrizione dei fatti.
Sì, l’ente può chiedere al Dipartimento la sostituzione degli operatori volontari che hanno interrotto il servizio, al fine di coprire la vacanza dei posti.
L’ente comunica al Dipartimento ogni interruzione del servizio civile da parte degli operatori volontari idonei selezionati (ad esempio esclusioni, dimissioni, ecc..), comprese quelle che non comportino un subentro da parte di un altro operatore volontario.
La comunicazione al Dipartimento è effettuata, a mezzo PEC, tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di cinque giorni decorrenti dal verificarsi dell’evento interruttivo, in considerazione dei diretti riflessi sul trattamento economico.
Detta richiesta è effettuata entro il tempo utile affinché i giovani subentranti svolgano almeno sei mesi di servizio e contiene l’indicazione del nominativo del primo operatore volontario idoneo non selezionato che segue nella graduatoria, previa acquisizione per iscritto della sua disponibilità o indisponibilità. Nel caso in cui il progetto approvato si realizzi in una pluralità di sedi, le sostituzioni dovranno essere fatte in base alle graduatorie riferite a ciascuna sede.
La durata del servizio civile del volontario subentrante è ridotta al periodo che intercorre dalla data di effettiva presentazione in servizio, indicata sul contratto, fino al termine del progetto. Eventuali periodi di servizio svolti dal volontario subentrante in data precedente alla sottoscrizione del contratto di servizio civile non sono riconosciuti come periodi di servizio civile prestato.
L’eventuale ulteriore permanenza non è riconosciuta come periodo di servizio civile prestato ai fini del trattamento economico, previdenziale ed assicurativo.
La rinuncia ricorre nel caso in cui il giovane dichiari di non voler assumere servizio o non assume servizio nel giorno e nella sede indicati nel provvedimento di avvio al servizio. La rinuncia dà diritto a presentare domanda di partecipazione in occasione di successivi bandi di servizio civile.
Il volontario che rinuncia ad assumere servizio determina lo scorrimento della graduatoria degli "idonei non selezionati".
L'Ente segnala al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale la rinuncia e inoltra la richiesta di sostituzione nella quale - previa acquisizione della disponibilità del giovane - indica il nominativo del primo "idoneo non selezionato" che segue nella graduatoria.
L’interruzione del servizio da parte del volontario determina per lo stesso l’impossibilità di partecipare a bandi futuri, il mancato rilascio dell’attestato di servizio e la perdita di eventuali benefici previsti dal progetto, a meno che l’interruzione non sia dovuta a procedimento sanzionatorio a carico dell’ente su segnalazione di un volontario.
L'interruzione ricorre nel caso in cui il volontario prenda servizio e successivamente interrompa il rapporto di collaborazione al progetto o con un atto scritto (lettera di dimissioni) o senza alcuna comunicazione.
Nel caso di revoca del progetto a seguito di provvedimento sanzionatorio a carico dell’ente, in considerazione delle legittime aspettative degli operatori volontari in ordine al completamento del servizio civile, ove possibile, il Dipartimento ricolloca gli stessi, per il periodo residuo, presso altri enti nella stessa Provincia a partire dal territorio comunale o zone limitrofe, nell’ambito di progetti analoghi a quello oggetto della sanzione, inseriti in uno dei bandi pubblicati contestualmente a quest’ultimo, avviati nello stesso arco temporale e che presentano posti disponibili.
Qualora non sia possibile disporre la prosecuzione del servizio dell’operatore volontario, esso può presentare nuova domanda di servizio civile in relazione ad un successivo bando di selezione, purché abbia svolto un periodo di servizio civile non superiore a sei mesi e sia in possesso dei requisiti di ammissione al servizio civile stabiliti dal relativo bando di selezione.
Sì, il venir meno, nel corso dello svolgimento del servizio, di uno dei requisiti richiesti dall’art. 14 del decreto legislativo n. 40/2017 o dal bando di selezione dei volontari (ad eccezione di quello dell’età) determina la cessazione dal servizio e, di conseguenza, la prosecuzione delle attività inerenti il progetto.
Il superamento da parte dell’operatore volontario del numero massimo dei giorni di permesso o di malattia previsti dal contratto comporta l’esclusione dello stesso dal servizio.
L’eventuale irrogazione nei confronti dell’ente della sanzione della “revoca del progetto”, disposta dal Dipartimento o dalle Regioni o dalle Province Autonome, determina la cessazione dal servizio degli operatori volontari impiegati presso l’ente sanzionato, qualora non sia possibile disporre la prosecuzione del servizio dell’operatore volontario presso un’altra sede.
Si, la rinuncia dal servizio consente di ripresentare domanda di partecipazione in occasione di successivi bandi di servizio civile.
Nel caso in cui l’operatore volontario non possa proseguire lo svolgimento del progetto per documentati motivi di salute, per causa di servizio o di forza maggiore e non abbia portato a compimento il 6° mese di servizio, conserva il diritto a presentare domanda in occasione di successivi bandi di servizio civile ed a ricevere dal Dipartimento una certificazione attestante i mesi di servizio svolto.
Nell’ipotesi in cui il giovane non possa proseguire lo svolgimento del progetto per documentati motivi di salute ed abbia superato il 6° mese di servizio non ha diritto a presentare domanda in occasione di successivi bandi di servizio civile ma può ricevere dal Dipartimento un attestato di partecipazione al servizio.
No. L`attività svolta nell`ambito dei progetti di servizio civile non determina l`instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.
Qualora l’operatore volontario risieda in un Comune diverso da quello di realizzazione del progetto ha diritto al rimborso delle spese del solo viaggio iniziale per il raggiungimento della sede del progetto (aereo, treno, pullman, traghetto, purché risulti il mezzo più economico), previa presentazione del relativo titolo di viaggio al responsabile della sede medesima. Parimenti ha diritto al rimborso delle spese per il raggiungimento del luogo di residenza al termine del servizio, che avverrà con le stesse modalità.
Le spese di viaggio saranno rimborsate al volontario direttamente da questo Dipartimento, previa presentazione di richiesta sottoscritta dal volontario e dei relativi titoli di viaggio. La richiesta dovrà essere presentata dal volontario al responsabile dell'Ente che ne curerà l'inoltro a questo Dipartimento.
Per i volontari impegnati in progetti di servizio civile all’estero è previsto il rimborso delle spese del solo viaggio di andata e ritorno e di un unico rientro (a/r), programmato con l’ente, durante il periodo di svolgimento del servizio civile, dall’Italia al paese estero di realizzazione del progetto, effettuato in aereo (classe economica), in treno (seconda classe) o con automezzi di linea e sono anticipate dall’Ente che realizza il progetto e rimborsate dal Dipartimento.
Al volontario che presta servizio civile in Italia spettano vitto e alloggio solo se esplicitamente previsto dal progetto e le spese sono a carico dell'Ente.
Al volontario che presta Servizio Civile all’Estero spettano vitto e alloggio ed i costi sono a carico dell’Ente. E’ previsto un contributo giornaliero per il vitto e l’alloggio, corrisposto all’Ente dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale durante il periodo di effettiva permanenza dei volontari all’estero, differenziato per area geografica di attuazione del progetto.
Il compenso è corrisposto dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, mediante accreditamento diretto delle somme dovute, su conto corrente o su conto deposito, bancario o postale, intestato o cointestato al volontario. E' consentito l'utilizzo di Carte prepagate munite di codice IBAN.L'accreditamento delle somme avviene di norma entro il mese successivo a quello di riferimento.
Ai volontari spetta un assegno di servizio civile mensile di euro 507,30 e l’importo annuale dell’assegno di servizio civile è di euro 6.087,60.
Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi trenta giorni al mese per la durata prevista del progetto, a partire dalla data di inizio.
Per i volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile all’estero, in aggiunta all’assegno mensile di 507,30 euro spettanti ai volontari in servizio civile in Italia, è prevista una indennità giornaliera, che sarà corrisposta per il periodo di effettivo servizio all’estero, differenziata in base al criterio del “costo paese” in cui i volontari sono impegnati.
Tale indennità aggiuntiva non è corrisposta:
- durante i periodi di servizio (compresi quelli dedicati ad attività formative) in cui i volontari si trovano nel territorio nazionale e durante i periodi di permesso anche se fruiti all’estero;
- ai giovani residenti nel Paese dove si realizza il progetto.
Nel caso di malattia all’estero l’indennità è corrisposta per i primi 15 giorni per i progetti di durata pari a 12 mesi; per i progetti con misure aggiuntive di minore durata i giorni sono calcolati proporzionalmente.
La misura dell’indennità estera giornaliera spettante ai volontari è di:
- 15,00 euro per i progetti da realizzarsi in Europa (Area euro e Paesi dell’Europa Occidentale) Paesi del Nord America (Area dollaro) e Giappone (Area Yen);
- 14,00 euro per i progetti da realizzarsi nella Federazione Russa, Paesi dell’Europa dell’Est, Asia (compreso Medio- oriente, India, Cina ed escluso il Sud-est asiatico), Oceania;
- 13,00 euro per i progetti da realizzarsi in Africa, Sud-est asiatico; Paesi del Centro e Sud America.
SI: i volontari, entro i 30 giorni precedenti la partenza per il Paese di destinazione, sono obbligati, per motivi di sicurezza, all’iscrizione sul sito www.dovesiamonelmondo.it del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.
L’ente titolare del progetto deve verificare l’effettiva iscrizione dei volontari al predetto sito.
La non iscrizione sul sito del Ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale preclude la partenza all’estero dei volontari non registrati. L’eventuale partenza all’estero di volontari non registrati comporta l’immediato rientro degli stessi in Italia con addebito agli enti del costo del viaggio di rientro.
Tutti gli assegni di servizio civile erogati dopo il 18 aprile 2017 (entrata in vigore del decreto legislativo 40/17 – istituzione del servizio civile universale) sono equiparati a redditi esenti e quindi non imponibili ai fini IRPEF, ma vanno comunque certificati dalla PA che li eroga (cioè il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale) nell’apposito riquadro della Certificazione unica (CU) dedicato ai redditi esenti. Tale esenzione comporta che la somma medesima non può essere computata ai fini della soglia di € 2.840,51, limite di reddito per essere considerati come famigliari fiscalmente a carico.
Le spese di viaggio verranno rimborsate ai volontari da questo Dipartimento; l’Ente che riceverà la domanda di rimborso del volontario farà da tramite tra il volontario e il Dipartimento.
Prima dell’inizio del periodo di astensione obbligatoria di cui all`art.16, lett. a) e all'art. 20 D.lgs. n. 151/2001, le volontarie devono consegnare all’Ente il certificato medico indicante la data presunta del parto.
L`Ente deve rendere noto al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale (Servizio amministrazione e bilancio) per gli adempimenti di propria competenza, la data della astensione dal servizio della volontaria, sia nel caso di astensione obbligatoria (art.16 del citato D.Lgs.), sia nel caso di astensione obbligatoria anticipata (art.17 del citato D.Lgs.) che nel caso previsto dall'art. 20 (del citato D.Lgs in materia di flessibilità del congedo per maternità), nonché la data di ripresa del servizio.
Alla volontaria in stato di gravidanza si applicano le disposizioni del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, in particolare gli articoli 16 e 17 concernenti, rispettivamente, “Divieto di adibire al lavoro le donne” e “Estensione del divieto”, come previsto dall’articolo 17, comma 7, del decreto legislativo n. 40 del 2017. 14.
In conformità alle citate disposizioni, è vietato adibire l’operatrice volontaria allo svolgimento del servizio civile nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi il parto (astensione obbligatoria art. 16).
Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto nel caso in cui le operatrici volontarie siano impegnate in attività che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravose o pregiudizievoli (astensione obbligatoria anticipata art. 17, comma 1).
L’astensione obbligatoria anticipata può essere disposta anche (art.17, comma 2):
- a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (maternità a rischio);
- b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
E’ inoltre consentito all’operatrice volontaria di astenersi dallo svolgimento del servizio a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo stesso (art. 20).
In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, ai 3 mesi successivi al parto previsti dall’articolo 16 del citato d.lgs. n. 151/2001, si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto, per un totale di astensione complessiva di 5 mesi.
Durante il primo anno di vita del bambino, l’operatrice volontaria, in caso di orario giornaliero di servizio di sei ore, può usufruire durante la giornata di due periodi di riposo, pari a un’ora ciascuno, anche cumulabili.
Nell’ipotesi di orario giornaliero di servizio inferiore alle sei ore, l’operatrice volontaria può usufruire di un periodo di riposo della durata di un'ora.
Tali periodi sono considerati ore di servizio, ai sensi dell’articolo 39, comma 2 del citato d.lgs. n. 151/2001.
L’astensione dal servizio per maternità non comporta la sostituzione della volontaria mediante lo scorrimento della graduatoria, tuttavia l’assegno per il servizio civile, corrisposto alla volontaria è ridotto di un terzo dalla data di sospensione a quella di ripresa del servizio, ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 17, comma 7, del decreto legislativo n. 40/2017.
L’operatrice volontaria, in caso di astensione obbligatoria di cui all’articolo 16 del citato d.lgs. n. 151/2001, presenta all’ente la certificazione medica, rilasciata da struttura del servizio sanitario nazionale, attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
In caso di astensione obbligatoria anticipata di cui all’articolo 17 del citato d.lgs. n. 151/2001, l’operatrice volontaria consegna all’ente:
- la certificazione medica, rilasciata da struttura del servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto e le gravi complicanze della gravidanza o le preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- la certificazione medica, rilasciata da struttura del servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto e l’incompatibilità delle attività progettuali con lo stato di gravidanza, unitamente alla dichiarazione dell’ente da cui emerga l’indicazione delle mansioni svolte dall’operatrice volontaria nell’ambito del progetto e l’impossibilità di assegnarla ad altre mansioni.
L`assistenza sanitaria è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale ed assicurata mediante la fruizione delle strutture pubbliche territoriali.
Il volontario, in caso di malattia o infortunio, ne dà tempestiva comunicazione alla sede dell`Ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione sanitaria esclusivamente sui moduli di prescrizione sanitaria rilasciata dai medici di base o dalle strutture della Azienda sanitaria locale. Tale documentazione è conservata dall`Ente nella cartella personale del volontario.
L’operatore volontario, durante il periodo di servizio civile, può usufruire di un numero di giorni di malattia, indicato nel contratto che varia in funzione della durata del progetto.
I giorni di malattia previsti sono retribuiti per l’intero importo.
Tuttavia l’operatore volontario può usufruire di ulteriori 15 giorni di malattia, che non sono retribuiti, per i quali il compenso spettante al volontario è decurtato in proporzione al numero di giorni di assenza.
In caso di superamento dei 15 giorni di malattia non retribuiti, il Dipartimento dispone l’esclusione dal servizio dell’operatore volontario, il quale può presentare nuova domanda di servizio civile in uno dei successivi bandi di selezione, purché abbia svolto il servizio per un periodo non superiore a sei mesi e sia in possesso dei requisiti di ammissione al servizio civile previsti dai medesimi bandi.
In caso di malattia dell’operatore volontario, l’ente calcola i giorni di malattia senza soluzione di continuità. Qualora nel periodo di malattia ricadano giorni festivi o giorni di riposo, questi rientrano nel calcolo delle giornate di assenza, così come quelli che si collocano tra due periodi di assenza per la stessa malattia fruiti senza interruzione, secondo quanto indicato dalla certificazione sanitaria.
I giorni festivi e i giorni di riposo, iniziali e terminali di un periodo di assenza per malattia, qualora non siano compresi nella certificazione rilasciata dal medico, non sono conteggiati nel computo del numero complessivo di giorni di malattia spettanti all’operatore volontario.
L`Ente comunica al Dipartimento - Servizio amministrazione e bilancio e Servizio ammissione e impiego - i periodi di malattia eccedenti i 15 giorni, al fine di procedere alla decurtazione del compenso e, se del caso, all` esclusione dal servizio.
In caso di infortunio la denuncia del sinistro deve essere inviata a cura del volontario al broker assicurativo, entro 15 giorni dal momento dell`infortunio, e comunque non oltre il 15° giorno dal momento dal quale il volontario ne abbia avuto la possibilità. Per quanto concerne le modalità di denuncia del sinistro e gli adempimenti correlati, il volontario dovrà attenersi a quanto indicato nel contratto di assicurazione consultabile sul sito in "Leggi e documenti" alla voce "Varie".
L`Ente invia al Dipartimento (Servizio amministrazione e bilancio) e alla Regione o Provincia Autonoma alla quale è iscritto, una tempestiva e dettagliata relazione contenente le informazioni relative alla dinamica dell`incidente occorso al volontario durante il servizio, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato l`evento, il nesso di causalità tra la condotta tenuta dal volontario e l`evento stesso, specificando in particolare la riferibilità del fatto allo svolgimento del servizio.
Il volontario, in caso infortunio, deve informare tempestivamente la sede dell’ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione rilasciata da struttura del servizio sanitario nazionale.
Non è prevista la trasmissione on-line dei certificati medici all’INPS, in quanto l’operatore volontario non riveste la qualifica di dipendente. Parimenti non sussiste l’obbligo di denuncia all’INAIL, atteso che gli infortuni verificatisi durante il servizio sono coperti da una polizza assicurativa privata a carico del Dipartimento.
Nel caso in cui l’operatore volontario presenti all’ente di impiego la denuncia dell’infortunio all’INAIL, è opportuno che l’ente segnali, con apposita comunicazione, alla struttura locale dell’INAIL l’incompetenza della stessa.
Il volontario che ha subito un infortunio avvenuto durante l'orario di servizio e per effetto delle attività svolte in servizio, ha diritto a giorni di assenza che non vanno computati nel numero dei giorni di malattia spettante nell`arco del servizio. In caso di assenza dovuta ad infortunio occorso durante e per effetto delle attività svolte nel servizio, ivi compreso il tragitto da e per il luogo in cui la prestazione debba essere effettuata, al volontario per il periodo di svolgimento del Servizio civile spetta l'intero compenso fino a completa guarigione clinica definita con apposito certificato medico. Il periodo di assenza dal servizio, in questi casi, è considerato prestato a tutti gli effetti.
Il volontario invia al Dipartimento la denuncia di sinistro in modalità online, per il tramite di una piattaforma informatica fruibile lato Front End (Web) e raggiungile al seguente indirizzo web: https://scuassicurazione.serviziocivile.it e/o attraverso smartphone, anche con App fruibile sugli store Android e IOS digitando “SCU Assicurazione” e deve essere trasmessa entro trenta giorni dal verificarsi dell’infortunio, e comunque non oltre il quindicesimo giorno dal momento in cui ne abbia la possibilità.
Per accedere all’area riservata è necessario utilizzare Codice e Password riservati, che l’Assicurato riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica unitamente al certificato di polizza.
Per quanto concerne le modalità di denuncia del sinistro e gli adempimenti correlati, l’operatore volontario si attiene a quanto indicato nel contratto di assicurazione, consultabile sul sito istituzionale del Dipartimento.
In particolare, l’operatore volontario è tenuto ad allegare alla denuncia una specifica attestazione dell’ente di impiego dalla quale risulti che egli era in servizio al momento del sinistro.
La volontaria in stato di gravidanza che non ha completato i 6 mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, può presentare una nuova candidatura a posizioni di servizio civile universale, nei bandi futuri, purché in possesso dei prescritti requisiti.
In caso di contagio da Covid-19, da certificare mediante documentazione rilasciata dalle Autorità competenti, l’Operatore Volontario può usufruire dei 15 gg di malattia retribuiti di cui all'art. 9 delle “Disposizioni” e di tutti gli eventuali giorni necessari alla guarigione da provare con tampone negativo.
I suddetti ulteriori giorni, che decorrono a seguito della già avvenuta fruizione dei primi 15 giorni di permesso per malattia, sono:
- non retribuiti;
- non computati ai fini dell’esclusione dal servizio civile universale;
- non esauriscono i 15 gg di malattia non retribuiti previsti dal predetto art. 9.
Ai soli fini esemplificativi, è di seguito riportato un caso di malattia COVID a chiarire il senso di quanto disposto nella Circolare del 4 maggio 2022, che riprende quanto disciplinato all’art. 7 del contratto di servizio civile universale, prendendo ad esempio la seguente fattispecie.
Caso esemplificativo
- L’operatore volontario inizia la sua attività di servizio civile universale il 25 maggio 2022;
- in data 1° settembre 2022 risulta affetto da malattia COVID-19 e viene posto in malattia per 30 giorni complessivi, dal medico competente.
- L’operatore fino a quella data non ha fruito di giorni di malattia.
- In base alle disposizioni dell’art. 7, i primi 15 giorni sono retribuiti, i successivi 15 giorni o più (nel caso in cui tardasse a negativizzarsi ed i giorni complessivi fossero addirittura superiori a 30) non sono retribuiti e NON concorrono al cumulo dei giorni di malattia che causerebbero la cessazione del servizio; pertanto i previsti 15 giorni di malattia non retribuita continuerebbero a rimanere disponibili nel caso di ulteriori necessità;
- l’operatore volontario rientra regolarmente in servizio al termine della malattia di cui al precedente punto, avendo ancora a disposizione restanti 15 giorni di malattia non retribuita;
- il 20 dicembre 2022 esibisce un certificato di malattia per una slogatura, non dovuta a causa di servizio e con prognosi di giorni 5;
- l’operatore volontario, al suo secondo rientro, avrebbe ancora a disposizione restanti 10 giorni di malattia non retribuita.
Gli Enti presso i quali si svolge il servizio civile.
I giovani che scelgono di partecipare alla realizzazione di progetti di Servizio civile hanno diritto ad avere una formazione generale ed una specifica. La formazione generale è indirizzata alla conoscenza dei principi che sono alla base del servizio civile. La formazione specifica è inerente alla peculiarità del progetto.
Le metodologie di realizzazione della formazione sono contenute nel progetto approvato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale o dalla Regione/Provincia Autonoma.
La durata complessiva della formazione generale e specifica non può essere inferiore a 80 ore.
Le ore di formazione generale di Servizio Civile Universale non devono essere inferiori a 30 e, comunque, nella misura dichiarata nel progetto approvato Dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale.
Le ore di formazione specifica non devono essere inferiori a 50.
La formazione, sia generale che specifica di servizio civile, deve essere svolta durante l'orario di servizio ed è obbligo dell'Ente effettuarla con tale modalità.
Sì, sia per l'Ente che la deve effettuare, sia per i volontari che la devono frequentare.
NO. I volontari sono esenti da qualsiasi spesa sia per quanto riguarda la formazione generale che per la specifica. Tutte le spese sono sostenute dall'Ente, anche sulla base del contributo ricevuto.
- euro 90,00 per la formazione dei giovani che operano in Italia, aumentato a euro 100,00 a partire dai progetti facenti parte dell’Avviso agli enti di servizio civile universale “Presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale per l’anno 2021”;
- euro 180,00 per la formazione dei giovani che operano all'estero aumentato a euro 200,00 a partire dai progetti facenti parte dell’Avviso agli enti di servizio civile universale “Presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale per l’anno 2021”.
I periodi di Servizio civile universale prestati dai volontari avviati in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, su domanda del volontario e su contribuzione individuale, da versare in un'unica soluzione o in 120 rate mensili senza l'applicazione degli interessi di rateizzazione. (Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Art.4 comma 2)
Per coloro che hanno iniziato il servizio civile nel corso dell’anno 2005 ed hanno proseguito l’attività nel 2006, il periodo di servizio civile può essere accreditato in base all’art. 6 della L. 230/98 che prevede il riconoscimento figurativo del periodo stesso ai fini previdenziali, con i limiti e le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva. Ciò al fine di evitare ai volontari di subire un mutamento di “status previdenziale” durante lo svolgimento del servizio (messaggio n. 014174 del 23/06/2009 dell’INPS).
A partire dal 1° gennaio 2009 i contributi previdenziali non sono più a carico del Fondo nazionale per il Servizio civile (art. 4, comma 2 del Decreto-Legge 185/2008, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 2 del 2009). Questa disposizione ha sostituito la normativa contenuta nell’art. 9, comma 4 del decreto legislativo n. 77/2002. I periodi corrispondenti al servizio civile, successivi al 1° gennaio 2009, sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’ex volontario, con onere a proprio carico, purché questi risulti iscritto in una determinata gestione previdenziale (INPS, INPDAP, ecc.).
Ai volontari è garantita da parte del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, la copertura assicurativa per i rischi connessi allo svolgimento del Servizio civile.
Il contratto ha per oggetto:
- assicurazione dei rischi per infortuni, e responsabilità civile verso terzi (di cui possono usufruire i volontari che operano in Italia e all'estero)
- prestazioni di assistenza e rimborso spese mediche (di cui possono usufruire solo i volontari che operano all'estero).
Si precisa, inoltre, che fino alla data del 19 settembre 2023 saranno in vigore 2 polizze assicurative:
- con la società NOBIS S.p.A per tutti gli operatori volontari avviati al servizio dal 19 settembre 2023.
- con la società NOBIS S.p.A per tutti gli operatori volontari avviati al servizio dal 9 settembre 2020.
Sarà cura del responsabile del progetto fornire al volontario, al momento dell'entrata in servizio, la documentazione e la modulistica relativa alla copertura assicurativa.
Per ulteriori delucidazioni o chiarimenti, è possibile inoltrare un messaggio alla casella di posta elettronica: amministrazione@serviziocivile.it
Qualora previsto dal progetto di servizio civile o per l’attuazione degli interventi in esso programmati, al volontario munito di patente - almeno di categoria B – è consentito di porsi alla guida di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell’ente di assegnazione, nonché di sua proprietà o di terzi, previa autorizzazione dell’ente.
I rischi derivanti dalla guida, ad esclusione di eventuali danni causati a terzi, sono coperti dalla polizza assicurativa stipulata dal Dipartimento e consegnata all’operatore volontario all’atto della presentazione in servizio.
L’ente, nel caso autorizzi un operatore volontario a porsi alla guida di un automezzo, programma le attività, gli orari e i percorsi che l’operatore volontario deve effettuare, provvedendo a individuare l’automezzo utilizzato, ad assumersi l’onere dei costi (relativi ad esempio alla spesa per la benzina, per i parcheggi ecc.), a verificare che la guida avvenga negli orari previsti dalle attività programmate. L’ente non può chiedere, per nessun motivo, all’operatore volontario eventuali danni causati al mezzo utilizzato dallo stesso durante lo svolgimento del servizio.
L’ente, in caso di automezzo messo a disposizione dall’operatore volontario, è tenuto a stipulare una polizza aggiuntiva per rischi non coperti dall’assicurazione stipulata dal Dipartimento (ad esempio una polizza Kasko). Inoltre l’ente, qualora lo ritenga necessario, può stipulare una polizza aggiuntiva rispetto a quella stipulata dal Dipartimento che preveda di innalzare i massimali previsti.
Nel caso il volontario metta a disposizione dell’ente di assegnazione un automezzo di sua proprietà, rilascia all’ente medesimo la dichiarazione di porsi alla guida del suo automezzo durante l’orario di svolgimento del servizio, con le modalità e nei limiti concordati con l’ente.
Il volontario nello svolgimento del servizio civile è tenuto ad adottare un comportamento improntato al senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio ed a partecipare con impegno alle attività volte alla realizzazione del progetto.
In particolare il volontario ha il dovere di:
a) presentarsi presso la sede di realizzazione del progetto nel giorno indicato nella comunicazione di avvio al servizio trasmessa dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale;
b) comunicare all'Ente l'eventuale rinuncia allo svolgimento del servizio civile;
c) comunicare tempestivamente all'Ente, in caso di malattia, l'assenza dal servizio, facendo pervenire la certificazione medica;
d) seguire le istruzioni e le direttive, necessarie alla realizzazione del progetto di servizio in cui il volontario è inserito, impartite dall'operatore locale del progetto (OLP);
e) partecipare alla formazione generale nonché a quella specifica relativa alle peculiari attività previste dal progetto;
f) rispettare scrupolosamente l'orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile conformemente alle indicazioni contenute nel progetto;
g) non assentarsi durante l'orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza autorizzazione dell'OLP;
h) rispettare i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante il servizio mantenendo, nei rapporti interpersonali e con l'utenza, una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con il ruolo rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio;
i) astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell'Ente;
j) non superare i giorni di permesso e di malattia consentiti durante il periodo di servizio
Il volontario non può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile.
Il dettaglio degli adempimenti, dalla presentazione in servizio del giovane selezionato fino al termine del servizio stesso, è contenuto nelle Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del 14 gennaio 2019, documento consultabile sul sito del Dipartimento.
La violazione dei doveri cui il volontario si obbliga attraverso la sottoscrizione, per accettazione, del documento allegato al provvedimento di avvio al servizio comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di seguito elencate, in ordine crescente, secondo la gravità dell'infrazione:
a) rimprovero scritto;
b) decurtazione del compenso, da un minimo pari all'importo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio;
c) esclusione dal servizio.
Alle sanzioni disciplinari possono essere aggiunte eventuali responsabilità civili, penali ed amministrative previste dalla normativa vigente.
Le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della decurtazione del compenso per un importo pari a un giorno di servizio si applicano al volontario per:
a) inosservanza delle disposizioni relative all'orario dello svolgimento delle attività e all'assenza per malattia;
b) condotta non conforme a principi di correttezza nei rapporti con l'utenza, con il personale dell'Ente e con gli altri volontari;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o con cui venga in contatto per ragioni di servizio.
La sanzione disciplinare della decurtazione del compenso fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio si applica al volontario per:
a) particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale o scritto e della decurtazione dell'assegno di importo pari a un giorno di servizio;
b) rifiuto ingiustificato di ottemperare alle direttive e alle istruzioni fornite dall'operatore locale di progetto o del responsabile locale dell'Ente accreditato;
c) comportamenti tesi ad impedire o ritardare l'attuazione dei progetti
La sanzione disciplinare dell'esclusione dal servizio si applica al volontario per:
a) particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della decurtazione del compenso fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni;
b) persistente e insufficiente rendimento del volontario, che comporti l'impossibilità di impiegarlo in relazione alle finalità del progetto;
c) comportamento da cui derivi un danno grave all'Ente, al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale o a terzi;
d) comportamenti integranti ipotesi che implichino responsabilità penale a titolo di colpa o dolo;
e) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio, da cui derivi pregiudizio per gli utenti o la funzionalità delle attività dell'Ente;
f) assenze eccedenti i giorni di permesso e di malattia consentiti.
Le sanzioni disciplinari devono essere adottate previa contestazione scritta dell'addebito, e successivamente all'avvenuto accertamento dei fatti contestati.
La contestazione è effettuata dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale sulla base di una dettagliata relazione inviata dall'Ente e contestualmente resa nota all'interessato dall'Ente stesso, in ordine al comportamento del volontario. La contestazione deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto dell'addebito, la fattispecie sanzionatoria che si ritiene di applicare, il termine (non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni) entro cui il volontario, che ha comunque facoltà di essere sentito, ove lo richieda, può presentare le proprie controdeduzioni.
Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale adotta l'eventuale provvedimento sanzionatorio, nei successivi 15 giorni, anche in caso di mancato invio delle controdeduzioni da parte del volontario.
Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere i fatti, indicare la procedura seguita nella fase della contestazione, contenere una dettagliata motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all'individuazione della sanzione.
Il procedimento disciplinare viene archiviato qualora le controdeduzioni del volontario rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolpa.
I volontari che saranno impegnati in progetti all’estero e nei progetti con misure aggiuntive che prevedono un periodo di permanenza nei Paesi UE, nei 30 giorni precedenti la partenza per il Paese di destinazione gli stessi sono anche obbligati, per motivi di sicurezza, all’iscrizione al sito www.dovesiamonelmondo.it del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L’ente titolare del progetto deve verificare l’effettiva iscrizione degli operatori volontari al predetto sito, in quanto l’inosservanza di tale adempimento preclude la partenza all’estero degli operatori volontari non registrati. L’eventuale erronea partenza all’estero di operatori volontari non registrati comporta l’immediato rientro degli stessi in Italia con addebito agli enti del costo del viaggio di rientro.
Gli operatori volontari in servizio all’estero e quelli che svolgono un periodo di servizio presso i Paesi UE devono, inoltre, attenersi alle norme di comportamento e alle disposizioni inerenti la sicurezza impartite dagli enti, nonché alle avvertenze fornite dalle competenti autorità diplomatiche.
È stata predisposta una procedura informatica mediante la quale gli operatori volontari possono produrre autonomamente l’attestato di svolgimento del servizio civile universale di cui all’articolo 19 del D.Lgs n. 40/2017, collegandosi al sito internet https://www.politichegiovanili.gov.it/area-riservata → area riservata ai volontari, attraverso lo SPID o con le credenziali ricevute per accedere nella piattaforma DOL. L'attestato potrà essere scaricato e stampato tre mesi dopo il termine del servizio e, comunque, non oltre i ventiquattro mesi successivi.
Per avere diritto al rilascio dell'attestato è necessario completare i mesi di servizio previsti dal progetto. Per i volontari subentranti la durata è ridotta al periodo che intercorre dalla data in cui saranno avviati al servizio presso l’ente fino al termine del progetto.
L'attestato spetta anche a coloro che hanno svolto un periodo di servizio civile universale di almeno 6 mesi e lo stesso sia stato interrotto per documentati motivi di salute, per causa di servizio o di forza maggiore, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 6 del Decreto legislativo n. 40/2017.
Nell'ipotesi in cui non si riesca ad attivare la procedura per la stampa dell'attestato significa che mancano le condizioni che danno diritto al suo rilascio. Nel caso in cui, tuttavia, si ritenga di essere in possesso dei requisiti richiesti sarà possibile rivolgersi alla casella di posta attestati@serviziocivile.it
Dovranno continuare a presentare la richiesta alla suddetta casella gli operatori volontari che hanno terminato il servizio civile da oltre 24 mesi.
Gli operatori volontari che non si trovino nella condizione di poter ottenere l'attestato perché hanno interrotto il servizio prima della scadenza prevista, possono richiedere al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale una certificazione relativa al periodo di servizio svolto utilizzando la casella di posta certificati@serviziocivile.it.
Solo il volontario può richiedere l'invio del proprio codice utente o codice volontario.
E' necessario inviare all'URP del Dipartimento una richiesta di "invio codice utente/codice volontario" firmata e una copia di un documento di riconoscimento, tramite una delle seguenti modalità:
-
al numero di fax 06 67795129
-
tramite e-mail urp@serviziocivile.it
L’operatore volontario può accedere ai servizi personalizzati utilizzando le seguenti modalità:
- Utilizzando lo SPID il Sistema Pubblico di Identità Digitale
- Utilizzando le credenziali di accesso:
- Per gli operatori che hanno partecipato a Bandi di selezione volontari prima del Bando del 4 settembre 2019, attraverso l'utilizzo dello specifico codice utente e della password assegnati e comunicati a ciascun operatore volontario tramite l’Ente presso cui svolge il progetto.
- Per gli operatori volontari che hanno partecipato a bandi pubblicati a partire dal 4 settembre 2019, inserendo le credenziali rilasciate dal Dipartimento attraverso il sistema DOL (Domanda On Line).
E' possibile recuperare la propria password tramite la funzionalità "Hai dimenticato la password? Richiedila ora." presente nella pagina di accesso all'Area riservata volontari.
Per il recupero della password è necessario indicare il codice utente e codice volontario e indirizzo e-mail a cui inviare la password. Tale e-mail deve corrispondere con quella registrata sul sistema se esistente, altrimenti quella inserita in questa fase sarà registrata sul sistema e diverrà quella di riferimento del volontario.
Al primo accesso è necessario prestare molta attenzione ai caratteri contenuti nella password in quanto alcuni caratteri simili possono portare a confusione.
I caratteri che possono generare errore sono generalmente:
- la lettera l minuscola con il numero uno (1);
- la lettera O/o con il numero zero (0);
Al primo accesso sarà richiesto di cambiare la password e di inserirne una nuova di complessivi 8 caratteri alfanumerici. E’ quindi importante annotarla per gli accessi successivi perché non sarà più possibile utilizzare quella inizialmente assegnata.
Accedendo all’area riservata il volontario attraverso un menù utente potrà scaricare il contratto di inizio attività (entro 30 giorni dalla data di avvio del progetto), consultare lo stato dei pagamenti, scaricare l’attestato di fine servizio e la Certificazione Unica ecc…
Di una comunicazione/certificazione che riporta il totale degli assegni di servizio civile percepiti per lo svolgimento del Servizio Civile. Si tratta del certificato previsto dall'art.4, comma 6-ter e 6-quater del DPR 22/7/1998, n. 322, secondo la normativa vigente in materia.
Il Certificato può essere prodotto autonomamente da ciascun operatore volontario, che presta o ha prestato il SCU in Italia o all'estero, attraverso procedura informatica.
Il certificato on-line è scaricabile direttamente dall'Area Volontari-Sezione riservata ai volontari.
La certificazione unica è resa disponibile nell’Area Volontari - Sezione riservata ai volontari - entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.
La CU 2024 (riferita ai redditi percepiti nell’anno di imposta 2023), per ragioni tecniche, potrà essere scaricata fino al 28 febbraio 2024, quando sarà sostituita dalla CU 2025 (redditi percepiti nell’anno di imposta 2024)
Per i giovani avviati al servizio dopo l’ entrata in vigore del Decreto Legislativo 40/2017– istituzione del Servizio civile universale – (18 aprile 2017), gli assegni di servizio civile sono equiparati a redditi esenti e quindi non imponibili ai fini IRPEF, ma vanno comunque certificati dalla PA che li eroga (cioè il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale) nell’apposito riquadro della Certificazione unica (CU) dedicato ai redditi esenti. Tale esenzione comporta che la somma medesima non può essere computata ai fini della soglia di € 2.840,51, limite di reddito per essere considerati come famigliari fiscalmente a carico.
La somma è attualmente fissata in € 2.840,51.
Perché la comunicazione fiscale, essendo riferita all'anno d'imposta, riporta la somma delle mensilità accreditate nel solo anno di riferimento e non già somme pagate in anni differenti.
Da ricordare che, essendo ogni mensilità pagata alla fine del mese successivo, la mensilità di dicembre rientra nel computo dell'anno successivo, essendo stata accredita alla fine del mese di gennaio.
Perché trattasi di somme esenti da imposta sul reddito delle persone fisiche.
Ove necessitino ulteriori delucidazioni si chiede di contattare il personale del Servizio amministrazione e bilancio del Dipartimento alla casella di posta elettronica amministrazione@serviziocivile.it, avendo cura di indicare le proprie generalità e un recapito telefonico del richiedente
No, in base alle definizione di sostituto d’imposta desumibile dalla lettura dell’ art. 64 del DPR 600/1973, il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, erogando assegni di servizio civile (redditi esenti), non può fungere da SOSTITUTO D’IMPOSTA dei volontari in servizio civile, al fine di ottenere, in sede di conguaglio fiscale, il rimborso di eventuali crediti d’imposta.
L’art. 18 del D.Lgs. n. 40 del 2017, prevede i seguenti benefici a favore dei giovani che hanno svolto l’esperienza di servizio civile:
- riconoscimento di crediti formativi da spendere nel corso degli studi e nel campo della formazione professionale. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha promosso, al riguardo, presso Università ed Enti accreditati, la stipula di apposite convenzioni;
- valutazione del servizio civile nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore di quello prestato presso gli Enti Pubblici, se espressamente previsto nei relativi Bandi di selezione;
- rilascio dell’attestato al completamento del periodo di servizio civile o di una certificazione relativa ai mesi di servizio svolti (se l’esperienza si è svolta prima della scadenza del progetto);
- possibilità di riscattare i periodi di servizio civile prestato dai volontari avviati in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2009 su domanda e su contribuzione individuale, da versare in un'unica soluzione o in 120 rate mensili senza l'applicazione degli interessi di rateizzazione. (D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 4 comma 2).
Ai sensi dell’ art 13 del Regolamento U.E. n.679/2016 i dati personali dei candidati sono trattati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale con sede in Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Capo Dipartimento pro-tempore.
I dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti per le finalità di gestione del servizio civile e trattati presso una banca dati automatizzata.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti necessari per l'ammissione.
Il Titolare del trattamento può trasferire i dati personali raccolti a soggetti pubblici o privati che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali del Dipartimento stesso e anche a soggetti pubblici o privati al di fuori del territorio nazionale per i giovani avviati al servizio civile soltanto per finalità connesse all’attuazione di progetti da svolgersi presso sedi estere.
L'interessato gode dei diritti di cui agli art. 12-23 del citato Regolamento, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere con richiesta scritta inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale - all’indirizzo di casella di posta elettronica dpo@serviziocivile.it.
Ove ritenuto che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, l’interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento
Consultando il sito https://www.politichegiovanili.gov.it/ è possibile trovare ulteriori informazioni.
Altrimenti è possi contattare il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale utilizzando i seguenti recapiti:
Ufficio relazioni con il pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; lunedì, mercoledì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30)
telefono: 06.67792600
e-mail: urp@serviziocivile.it
e-mail: domandaonline@serviziocivile.it