FAQ – Riserva dei posti nei concorsi pubblici
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La legge21 giugno 2023 n. 74, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", ha previsto una riserva di posti pari al 15% nei concorsi pubblici per l’assunzione di personale non dirigenziale, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il Servizio civile universale senza demerito. Tale modifica normativa è stata inserita nell’art.18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.
L’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 9 maggio 2025, n. 69, ha ulteriormente modificato l’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, includendo tra i beneficiari della riserva anche gli operatori volontari che hanno concluso il Servizio civile nazionale ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64.
Si specifica che l’estensione della riserva a favore dei volontari che hanno concluso il Servizio civile nazionale, si applica a favore di coloro che partecipano ai bandi di concorso pubblicati successivamente all’entrata in vigore del predetto provvedimento (ovvero a decorrere dal 15.03.2025), nel rispetto del principio generale di irretroattività delle leggi.
L’attestato di svolgimento del servizio civile è il documento ufficiale, rilasciato dal Dipartimento, che certifica che hai effettuato il tuo anno periodo di servizio civile (nazionale o universale) senza demerito.
Tale attestato è necessario per accedere ai benefici previsti dalla legge, come la riserva del 15% nei concorsi pubblici per l’assunzione di personale non dirigenziale.
Ai fini del riconoscimento del beneficio della riserva, gli aventi diritto possono anche autocertificare, in fase di compilazione della domanda di partecipazione ai concorsi pubblici, di aver concluso il servizio civile senza demerito.
Pertanto, non è necessario allegare l’attestato di svolgimento del servizio civile rilasciato dal Dipartimento.
No, il servizio civile alternativo alla leva obbligatoria non è assimilabile al servizio civile volontario.
La riserva del 15% dei posti di cui all’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 - da ultimo riformulato dal decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 convertito con modificazioni nella legge 9 maggio 2025, n. 69 -, è destinata unicamente a coloro che hanno svolto il servizio civile volontario.
Tale istituto di natura volontaria è stato introdotto - a seguito della sospensione della leva obbligatoria - dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 che ha istituito il servizio civile nazionale, successivamente riformato dal citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.
No. Allo stato attuale, non è prevista dalle norme di riferimento un’equiparazione, sotto il profilo della riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per l’assunzione di personale non dirigenziale, tra il servizio civile svolto con la misura “Garanzia Giovani” e il servizio civile ordinario (universale o nazionale).