Gara comunitaria FEI "InformaGiovaniStranieri"
Scade il 06/10/2010 12:00
PROCEDURA DI GARA APERTA PER LINDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO A CUI AFFIDARE LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, ORIENTAMENTO ED INFORMAZIONE NELLAMBITO DEL PROGETTO INFORMAGIOVANISTRANIERI
Gara Europea, indetta dal Dipartimento della Gioventù, per lindividuazione di un soggetto a cui affidare la realizzazione delle attività di comunicazione, orientamento ed informazione nellambito del progetto InformaGiovaniStranieri - cofinanziato dal Fondo Europeo per lIntegrazione dei Paesi Terzi 2007-2013 ed iscritto nellambito dellAzione 3 - Azioni di sensibilizzazione, informazione e comunicazione rivolte ai cittadini italiani e extracomunitari sui temi dellimmigrazione- Programma annuale di riferimento 2009. (trasmessa alla Gazzetta Ufficiale dellUnione Europea il 6 agosto 2010).
FAQ - Frequently Asked Questions
D1. UNA ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO, NON SOGGETTA AD ISCRIZIONE PRESSO LA CCIAA MA PRESENTE CON REGOLARE POSIZIONE IVA PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE, PUÒ RIENTRARE TRA I SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE, CON RIFERIMENTO IN MODO PARTICOLARE ALLA SEZIONE III - ART. III.2.1 DEL BANDO DI GARA E ARTT.8 E 9 DEL CAPITOLATO TECNICO? R1. L'art. 9 del capitolato tecnico e di gara dispone, a pena di esclusione, l'iscrizione al registro CCIA dei soggetti che intendono partecipare alle procedure di gara.Naturalmente, questo requisito deve essere posseduto entro il termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione alla gara.In ogni caso si intende che liscrizione alla CCIA è richiesta solo a quei soggetti a ciò tenuti per legge.
D2. L'ART. 10 COMMA 1 LETTERA B) DEL CAPITOLATO TECNICO DI GARA RECITA QUANTO SEGUE: I SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DEL CAPITOLATO DEVONO, A PENA DI ESCLUSIONE, ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
AVERE REALIZZATO NEGLI ULTIMI TRE ANNI UN FATTURATO SPECIFICO IN SERVIZI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OGGETTO DI GARA NON INFERIORE ALL'IMPORTO A BASE D'ASTA. PER "SERVIZI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OGGETTO DI GARA" SI INTENDE SERVIZI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA DI SERVIZI N.11 SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE E AFFINI? R2. Per "servizi rientranti nella categoria oggetto di gara" si intende servizi rientranti nella categoria di servizi N.11 Servizi di consulenza gestionale e affini (sezione II 2.1 del bando di gara).
D3. L'ARTICOLO 10 COMMA 1 LETTERE A), B) E C) DEL CAPITOLATO CHIEDE DI FARE RIFERIMENTO AGLI ULTIMI TRE ANNI PER LA DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA. AL PUNTO 9. DELL'ALLEGATO 1 AL BANDO È SCRITTO CHE È POSSIBILE FARE RIFERIMENTO AL TRIENNIO 2006-2007-2008 OPPURE AL TRIENNIO 2007-2008-2009. SI CHIEDE QUINDI SE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI SOPRA POSSA ESSERE DIMOSTRATO FACENDO RIFERIMENTO AL TRIENNIO 2006-2007-2008 OPPURE AL TRIENNIO 2007-2008-2009.
INOLTRE, SI CHIEDE SE DEBBA ESSERE PRESO IN CONSIDERAZIONE LO STESSO TRIENNIO PER LA DIMOSTRAZIONE DI TUTTI E TRE I REQUISITI O SE SIA POSSBILE FARE RIFERIMENTO, AD ESEMPIO, AL TRIENNIO 2006-2007-2008 PER I PUNTI A E B DELL'ALLEGATO E AL TRIENNIO 2007-2008-2009 PER IL PUNTO C. R3 L'allegato 1, punto 9, al capitolato tecnico e di gara, che ne costituisce parte integrante ex art. 33, fa riferimento al triennio 2006-2007-2008 oppure al triennio 2007-2008-2009 sia per il fatturato globale sia per il fatturato specifico sia per il servizio similare a quello oggetto della gara.La ratio è quella di ampliare la partecipazione alla gara ad un maggior numero di soggetti, secondo i principi di derivazione comunitaria, per favorire la concorrenza e lesito in termini qualitativamente migliori per la stazione appaltante.Non si evince, infine, che debba essere preso in considerazione lo stesso triennio per le tre lettere a) b) c).
D4. LA PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA, ANCHE IN RTI, È AMMESSA O MENO AI SENSI DELLART. ART. 34 D.LGS 163/2006, COMMA 1? R4. A seguito delle indicazioni della Corte di Giustizia e della Commissione, nonché dellintervenuta modifica legislativa, lart. 34 d.lgs. 163/2006 deve essere interpretato alla luce del principio di massima partecipazione alle gare, al fine di superare ogni forma di discriminazione degli operatori economici legata alla forma giuridica.Lelenco ivi contenuto deve essere considerato meramente esemplificativo e non esaustivo.In applicazione di tali principi, la giurisprudenza ammette la partecipazione alle gare delle cooperative sociali, anche in RTI, in quanto lassenza dello scopo di lucro è stata considerata compatibile con lonerosità della prestazione oggetto dellappalto.
D5. PER "SERVIZI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OGGETTO DI GARA" (EX ART. 10, COMMA 1, LETTERA B) SI INTENDE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E COMUNICAZIONE? R5. Si, dato che il progetto InformaGiovaniStranieri si iscrive nellambito dellAzione 3 Azioni di sensibilizzazione, informazione e comunicazione rivolte ai cittadini italiani e extracomunitari sui temi dellimmigrazione, che costituiscono, appunto, la categoria oggetto di gara. D6. IN CASO DI RTI, IL POSSESSO DEI REQUISITI SI DESUME COMPLESSIVAMENTE DALLE IMPRESE COSTITUENTI IL RAGGRUPPAMENTO, SENZA PERCENTUALI MINIME A CARICO DELLA MANDATARIA O DELLE MANDANTI? R6. In caso di costituendo RTI o di RTI, il possesso dei requisiti di cui allart. 10, comma 1, lettere a) b) c) del capitolato è valutato con riferimento al raggruppamento nel suo complesso.
D7. E AMESSA LA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE BANDO DA PARTE DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO (NON, DUNQUE, COOPERATIVE SOCIALI) SENZA SCOPO DI LUCRO E, IN VISTA DELLA CREAZIONE DI UN RTI, DI UN ENTE PUBBLICO, POSTO IL POSSESSO, ANCHE IN FORMA CUMULATIVA, DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 1, LETTERE A) - B) E C)? R7. L Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con deliberazione n.119 del 18/4/2007 ha stabilito quanto segue:Larticolo 34, comma 1, lettere a), b), c), d) e) ed f), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 individua i soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici che rivestono la qualifica di operatore economico, termine con il quale si intende limprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o un consorzio di essi, dunque, soggetti che esercitano in maniera professionale una attività economica. Gli Enti pubblici non economici, le Università ovvero i Dipartimenti universitari, non rientrano in tale categoria, in quanto rivestono una finalità diversa dallattività economica, comè noto, rivolta alla produzione di ricchezza.
La caratteristica che accomuna le figure sopra individuate è lesercizio professionale di una attività economica. Giova richiamare al riguardo l articolo 2082 del codice civile, secondo il quale imprenditore è colui il quale svolge unattività con le seguenti caratteristiche: a) esercizio di unattività economica, b) in modo professionale, c) mediante organizzazione, d) al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi.
Di contrario avviso:CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 23/12/2009, Sentenza C-305/08Lammissione delle università, degli istituti di ricerca e dei loro raggruppamenti alla partecipazione ad appalti pubblici potrebbe violare il principio della concorrenza sotto un duplice profilo. Da un lato, essa rischierebbe di sottrarre al libero mercato quote di appalti pubblici ai quali un numero non irrilevante di imprese ordinarie avrebbe, di fatto, difficoltà di accesso. Dallaltro, essa collocherebbe ingiustamente laffidatario in una posizione di privilegio che gli garantirebbe una sicurezza economica attraverso finanziamenti pubblici costanti e prevedibili di cui gli altri operatori economici non possono beneficiare. Tuttavia, uninterpretazione restrittiva della nozione di «operatore economico» che fosse legata alla collocazione stabile di questultimo «sul mercato» e che impedisse quindi alle università, agli istituti di ricerca e ai loro raggruppamenti di partecipare a gare dappalto sarebbe gravemente pregiudizievole per la collaborazione tra entità pubbliche e private, nonché tra attività di ricerca e attività dimpresa, e, in definitiva, rappresenterebbe una restrizione della concorrenza.
D8. UNASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA PUÒ PARTECIPARE ALLA GARA? R8. A seguito delle indicazioni della Corte di Giustizia e della Commissione, nonchè dellintervenuta modifica legislativa, lart. 34 d.lgs. 163/2006 deve essere interpretato alla luce del principio di massima partecipazione alle gare, al fine di superare ogni forma di discriminazione degli operatori economici legata alla forma giuridica.Lelenco ivi contenuto deve essere considerato meramente esemplificativo e non esaustivo. Pertanto, anche le associazioni non riconosciute possono partecipare