Compartecipazioni finanziarie

Ultima modifica: 09 ago 2024

L’Autorità politica delegata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nell’esercizio dei poteri di indirizzo politico-amministrativo in materia di politiche giovanili, ha la facoltà di riconoscere eventuali compartecipazioni finanziarie, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2024 (recante “Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”), per la realizzazione di progetti culturali o sociali di alta rilevanza, attuati da soggetti pubblici o privati, non aventi scopo di lucro.

Come indicato nella Direttiva PCM in data 23 febbraio 2015 (qui pubblicata) “La determinazione di contribuire finanziariamente al progetto è assunta con provvedimento … dell’Autorità politica delegata nel quale è stabilito anche il limite delle spese rimborsabili. Il rimborso è erogato …, a seguito della presentazione della rendicontazione contabile delle entrate e delle spese di progetto, con specifica indicazione dei finanziamenti pubblici riconosciuti e della produzione di copia delle fatture delle spese sostenute, corredate dalla documentazione necessaria a comprovarne l’avvenuto pagamento. Il rimborso è erogato tenendo conto anche dei contributi pubblici riconosciuti successivamente alla data di presentazione della richiesta.”.

Pertanto, nelle compartecipazioni, il trasferimento finanziario non è contestuale al provvedimento di attribuzione, ma segue all’effettiva realizzazione delle attività progettuali previste e alla successiva ricezione delle rendicontazioni al Dipartimento.

In particolare, in fase di rendicontazione i soggetti, ai quali è stata riconosciuta dall’Autorità politica delegata una compartecipazione finanziaria, dovranno inviare la documentazione inerente a tutte le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell’iniziativa, debitamente quietanzate, e non soltanto quella relative alle spese che corrispondono all’importo del contributo autorizzato.

Secondo quanto previsto dall’art. 4 (Modalità di presentazione delle richieste di rimborso) della riferita Direttiva, l’istanza deve essere presentata, anche in via telematica, con firma digitale oppure con firma autografa del legale rappresentante dell’ente richiedente, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da copia di un documento d’identità dell’interessato.

Alla richiesta va allegata la seguente documentazione:

  1. copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’ente richiedente;
  2. relazione illustrativa relativa a finalità, ambito e contenuto del progetto, con specifica indicazione, ove esistenti, dei partner di progetto, corredata dal cronoprogramma delle attività;
  3. budget attestante il costo complessivo del progetto con l’indicazione delle singole voci di entrata e di spesa;
  4. elenco degli eventuali contributi pubblici già riconosciuti.

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