Legge 8 luglio 1998 n. 230: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza" (Guri n. 163 del 15 luglio 1998)

Legge 8 luglio 1998, n. 230

``Nuove norme in materia di obiezione di coscienza.``

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.163 del 15 luglio 1998



Art. 1.

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell`esercizio del
diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla
Dichiarazione universale dei diritti dell`uomo e dalla Convenzione
internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all`uso delle
armi, non accettano l?arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati
dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in
sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura
e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere
costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei
``Principi fondamentali`` della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo
le modalità e le norme stabilite nella presente legge.



Art. 2.

1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è
esercitabile da parte di coloro che:

a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi
indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi di cui al primo comma,
lettera h), nonché al terzo comma dell`articolo 2 della legge 18 aprile
1975, n. 110, come sostituito dall`articolo 1, comma 1, della legge 21
febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che
facciano richiesta di rilascio del porto d?armi per fucile da caccia, il
questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del
rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di
coscienza;

b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del
servizio militare nelle Forze armate, nell`Arma dei carabinieri, nel Corpo
della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia
penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro
impiego che comporti l`uso delle armi;

c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso,
porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali
esplodenti;

d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non
colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti
l`appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.



Art. 3.

1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa
deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti
l`esercizio dell`obiezione di coscienza.



Art. 4.

1. I cittadini che a norma dell`articolo 1 intendano prestare servizio
civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro
sessanta giorni dalla data di arruolamento. A decorrere dal 1° gennaio 1999
il predetto termine è ridotto a quindici giorni. La domanda non può essere
sottoposta a condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi di
cui all`articolo 1 della presente legge nonché l`attestazione, sotto la
propria personale responsabilità, con le forme della dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, circa l`insussistenza delle cause ostative di
cui all`articolo 2. Fino al momento della sua definizione la chiamata alla
leva resta sospesa, sempreché la domanda medesima sia stata prodotta entro
i termini previsti dal presente articolo; le disposizioni di cui al
presente periodo si applicano fino al 31 dicembre 1999.

2. All`atto di presentare la domanda, l`obiettore può indicare le proprie
scelte in ordine all`area vocazionale e al settore d`impiego, ivi compresa
l`eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico
o del settore privato, designando fino a dieci enti nell`ambito di una
regione prescelta. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da
qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o
professionali utili.

3. Fino al 31 dicembre 1999 gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al
rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso
che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1,
potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell`anno
precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di
ammissione al servizio civile non pregiudica l`ammissione al ritardo o al
rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.



Art. 5.

1. Il Ministro della difesa, sulla base dell?accertamento da parte degli
uffici di leva circa l`inesistenza delle cause ostative di cui all`articolo
2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda,
l`accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione,
motivandola.

2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta
l`accoglimento della domanda.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre
1999.

4. Fino al 31 dicembre 1999 in caso di reiezione della domanda di
ammissione al servizio civile e, comunque, in caso di sopravvenuto decreto
di decadenza dal diritto di prestarlo, l`obiettore può ricorrere
all`autorità giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il pretore
nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui è
avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme
di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile, in quanto
applicabili. Il pretore, anche prima dell`udienza di comparizione, su
richiesta del ricorrente, può sospendere fino alla sentenza definitiva, con
ordinanza non impugnabile, quando ricorrano gravi motivi, l`efficacia del
provvedimento di reiezione della domanda o del decreto di decadenza dal
diritto di prestare il servizio civile.

5. Dalla data di inizio dell`efficacia delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il giudice competente ai fini di
quanto previsto dal comma 4 è il tribunale in composizione monocratica di
cui all`articolo 50-ter del codice di procedura civile, introdotto
dall`articolo 56 del citato decreto legislativo n. 51 del 1998.

6. Il rigetto del ricorso o della richiesta di sospensiva comporta
l`obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta.



Art. 6.

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge
godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi,
dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto
alla stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a
compensare la condizione militare.

2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli
effetti, per l`inquadramento economico e per la determinazione
dell`anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore
pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la
legislazione vigente riconosce il servizio di leva.

3. Il periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato è
valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni
esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili
presso enti pubblici. Ai fini dell`ammissibilità e della valutazione dei
titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da
considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio
civile e di leva in pendenza di rapporto di lavoro.

4. L`assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale,
salvo quanto previsto dall`articolo 9, comma 7.



Art. 7.

1. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi degli obiettori
vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale
inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per
l?arruolamento di terra o di mare.

2. La lista degli obiettori di coscienza prevede più contingenti annui per
la chiamata al servizio.



Art. 8.

1. In attesa dell`entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della
delega di cui all`articolo 11, comma 1, lettera a), e all`articolo 12 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è istituito, presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, l`Ufficio nazionale per il
servizio civile.

La dotazione organica dell`Ufficio, fissata per il primo triennio nel
limite massimo di cento unità, è assicurata utilizzando le vigenti
procedure in materia di mobilità del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni, nonché di consulenti secondo quanto previsto dalla legge
23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni. L`Ufficio è organizzato
in una sede centrale e in sedi regionali ed è diretto da un dirigente
generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato
dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio,
rinnovabile una sola volta.

2. L`Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:

a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche
territorialmente, dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento
complessivo del servizio, da compiersi sentite le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l`impiego degli obiettori di
coscienza, assegnandoli alle Amministrazioni dello Stato, agli enti e alle
organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b);

b) stipulare convenzioni con Amministrazioni dello Stato, enti o
organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente
aggiornati presso l`Ufficio stesso e le sedi regionali, per l`impiego degli
obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e
riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale,
protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di
commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio
artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con
l`esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;

c) promuovere e curare la formazione e l`addestramento degli obiettori sia
organizzando, d`intesa con i Ministeri interessati e con le regioni
competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al
servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli
obiettori ammessi al servizio, sia verificando l`effettività e l`efficacia
del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e
le organizzazioni convenzionati, di cui all`articolo 9, comma 4;

d) verificare, direttamente, tramite le regioni o, in via eccezionale,
tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del
servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle
convenzioni con le Amministrazioni dello Stato, gli enti e le
organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti di impiego sulla
base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrà comunque prevedere
verifiche a campione sull`insieme degli enti e delle organizzazioni
convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni
che impieghino più di cento obiettori in servizio;

e) predisporre, d?intesa con il Dipartimento per il coordinamento della
protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile
non armata e nonviolenta;

f) predisporre iniziative di aggiornamento per i responsabili degli enti e
delle organizzazioni di cui alle lettere a) e b).

g) predisporre e gestire un servizio informativo permanente e campagne
annuali di informazione, d`intesa con il Dipartimento per l`informazione e
l`editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, e con i competenti
uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani piena
conoscenza delle possibilità previste dalla presente legge;

h) predisporre, d?intesa con il Dipartimento per il coordinamento della
protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di
pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;

i) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di
coscienza;

l) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio
civile.

3. Per l`organizzazione e il funzionamento dell`Ufficio di cui al comma 1,
nonché per la definizione delle modalità di collaborazione fra l?Ufficio
stesso e le regioni con specifico riferimento a quanto previsto alle
lettere c), d), f) e g), del comma 2, con decreto del Presidente della
Repubblica, è emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome, apposito regolamento ai sensi dell`articolo 17 comma
4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Con
tale regolamento sono altresì definite le norme dirette a disciplinare la
gestione delle spese, poste a carico del Fondo di cui all`articolo 19. La
gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei
conti.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro e non oltre
tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3,
sono emanati i regolamenti di cui al comma 2, lettere i) e l). Sugli schemi
di tali regolamenti è preventivamente acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari.

5. Per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge l`Ufficio di cui al comma 1 si avvale della collaborazione
del Ministero della difesa ai fini della gestione annuale del contingente.

6. Al fine di assicurare la necessaria immediata operatività dell`Ufficio
di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi
in via transitoria di personale militare in posizione di ausiliaria, di
personale civile del Ministero della difesa, ovvero di altre
Amministrazioni, dei consulenti previsti al comma 1 nonché di appositi
nuclei operativi resi disponibili dai distretti militari.

7. All`onere derivante dall`attuazione del presente articolo valutato in
lire 850 milioni annui, a decorrere dall`anno 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell`ambito dell`unità previsionale di base di parte
corrente ``Fondo speciale`` dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l`anno
finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l`accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.



Art. 9.

1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente all`Ufficio nazionale per
il servizio civile i nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande
siano state accettate o siano state presentate da oltre sei mesi. Dopo il
31 dicembre 1999 è trasmesso l`elenco di tutti gli obiettori.

2. Fino al 31 dicembre 1999 gli obiettori di coscienza ammessi al servizio
civile sono assegnati, entro il termine di un anno dall`accoglimento della
domanda, agli enti ed organizzazioni di cui all`articolo 11, comunque nella
misura consentita dalle disponibilità finanziarie di cui all`articolo 19,
che costituiscono il limite massimo di spesa globale. In mancanza o in
ritardo di assegnazione, l`obiettore è collocato in congedo secondo le
norme vigenti per il servizio di leva.

3. L`assegnazione dell`obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte
salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di
impiego, entro l`area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati,
nell`ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda e
tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui
all`articolo 8, comma 2, fermo restando quanto previsto all`articolo 4,
comma 2.

4. Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di
leva e comprende un periodo di formazione e un periodo di attività
operativa. In attesa dell`istituzione del servizio civile nazionale, il
periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di formazione civica e di
addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo
d`impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio. Per
l`espletamento del servizio in determinati settori ove si ravvisino
specifiche esigenze di formazione, le convenzioni disciplinano i casi nei
quali può essere previsto un periodo di addestramento aggiuntivo presso
l`ente o l`organizzazione in cui verrà prestata l`attività operativa.

5. Il servizio civile, su richiesta dell`obiettore, può essere svolto in un
altro Paese, salvo che per la durata secondo le norme ivi vigenti, sulla
base di apposite intese bilaterali. L`Ufficio nazionale per il servizio
civile determina annualmente il contingente di servizio civile da svolgere
all`estero.

6. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le modalità previste,
per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per la cooperazione
allo sviluppo. In tal caso la sua durata è quella prevista da tale legge.

7. L`obiettore che ne faccia richiesta può essere inviato fuori dal
territorio nazionale dall`ente presso cui presta servizio, per un periodo
concordato con l`ente stesso, per partecipare a missioni umanitarie
direttamente gestite dall`ente medesimo. In tal caso, qualora la missione
preveda l`impiego di reparti delle Forze armate, l`assistenza sanitaria è
assicurata dal Servizio di sanità militare.

8. Non è punibile l`obiettore che, prima della data di entrata in vigore
della presente legge, abbia svolto la sua attività all`estero anche al di
fuori delle condizioni previste al comma 7.

9. E` facoltà dell`Ufficio nazionale per il servizio civile disporre
l`impiego di obiettori di coscienza, ove lo richiedano, in missioni
umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano. A tale fine gli
obiettori di coscienza, selezionati in base alle loro attitudini
vocazionali, verranno trasferiti alle dipendenze dell`ente o organizzazione
che gestisce la missione.

10. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori
dal territorio nazionale di cui ai commi 7 e 9, l`obiettore deve indicare
la specifica missione umanitaria richiesta, nonché l`ente, ovvero la
organizzazione non governativa, ovvero l`Agenzia delle Nazioni Unite che ne
sono responsabili. L`accoglimento ovvero la reiezione della domanda devono
essere comunicati all`obiettore, con relativa motivazione, entro un mese.
La mancata risposta entro tale termine comporta accoglimento della domanda.

11. In tutti i casi di cui ai commi 7 e 9, gli obiettori di coscienza
devono comunque essere utilizzati per servizi non armati, non di supporto a
missioni militari, e posti sotto il comando di autorità civili.

12. L`obiettore che presta servizio civile all`estero per partecipare alle
missioni umanitarie di cui ai commi 7 e 9 può chiedere il prolungamento del
servizio civile per un periodo massimo di un anno. Ove la richiesta sia
accolta, per il periodo di prolungamento del servizio si applicano le norme
di cui all`articolo 6.



Art. 10.

1. Presso l`Ufficio nazionale per il servizio civile è istituito e tenuto
l`albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all`articolo
8, comma 2. Allo stesso Ufficio è affidata la tenuta della lista degli
obiettori.

2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile è istituita
la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di
consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio.

3. La Consulta è formata da un rappresentante del Dipartimento della
protezione civile, da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, da quattro rappresentanti degli enti convenzionati operanti a
livello nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di enti
convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale, da quattro
delegati di organismi rappresentativi di obiettori operanti su base
territoriale nazionale, nonché da due rappresentanti scelti nelle
Amministrazioni dello Stato coinvolte.

4. La Consulta esprime pareri all`Ufficio nazionale per il servizio civile
sulle materie di cui all`articolo 8, comma 2, lettere a), c), e), i) e l),
nonché sui criteri e sull`organizzazione generale del servizio e sul
modello di convenzione tipo.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cinque mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina
l`organizzazione e l`attività della Consulta.



Art. 11.

1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere
all`attuazione del servizio civile mediante l`attività degli obiettori di
coscienza, per essere ammessi alla convenzione con l`Ufficio nazionale per
il servizio civile, devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di scopo di lucro;

b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui
all`articolo 8, comma 2, lettera b);

c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio
civile;

d) aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.

2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di
ammissione alla convenzione all`Ufficio nazionale per il servizio civile.
Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori
di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per
l`impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere
impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 debbono inoltre indicare
la loro disponibilità a fornire agli obiettori in servizio civile vitto e
alloggio nei casi in cui ciò sia dagli stessi enti ed organizzazioni
ritenuto necessario per la qualità del servizio civile o qualora i medesimi
enti e organizzazioni intendano utilizzare obiettori non residenti nel
comune della sede di servizio. All`ente o all`organizzazione tenuti a
fornire vitto e alloggio agli obiettori sono rimborsate le spese sostenute,
con le modalità previste dall`Ufficio nazionale per il servizio civile,
sentita la Consulta nazionale per il servizio civile.

4. In nessun caso l`obiettore può essere utilizzato in sostituzione di
personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme
statutarie organiche dell`organismo presso cui presta servizio civile.

5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un
preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell`ente e nel
rispetto delle norme che tutelano l`integrità fisica e morale del
cittadino.

6. E` condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da
parte dell`ente, della idoneità organizzativa a provvedere
all`addestramento al servizio civile previsto dai precedenti articoli.

7. L`Ufficio nazionale per il servizio civile accerta la sussistenza dei
requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato
la domanda di ammissione alla convenzione.

8. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal
presente articolo, decide il tribunale amministrativo regionale
territorialmente competente con riferimento alla sede dell`ente o
dell`organizzazione, quale indicata nella convenzione.

9. All`atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non
corrispondere agli obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e
simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.



Art. 12.

1. L`Ufficio nazionale per il servizio civile comunica immediatamente al
Ministero della difesa l`avvenuto espletamento del servizio da parte
dell`obiettore di coscienza.

2. I competenti organi di leva provvedono a porre l`interessato in congedo
illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.



Art. 13.

1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della
presente legge, o della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché tutti coloro i quali si siano avvalsi
dell`articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sono soggetti, sino
all`età prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al
richiamo in caso di pubblica calamità.

2. L`Ufficio nazionale per il servizio civile tiene apposito elenco dei
cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.

3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e
disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio
civile.

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di
coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano
richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni
ostative di cui all`articolo 2, sono assegnati alla protezione civile ed
alla Croce rossa.



Art. 14.

1. L`obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo é punito
con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto
l`ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare,
prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla
prestazione del servizio militare.

3. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 è il pretore
del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o il servizio
militare.

4. La sentenza penale di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2
esonera dagli obblighi di leva.

5. Coloro che in tempo di pace, adducendo motivi diversi da quelli indicati
dall`articolo 1 o senza addurre motivo alcuno, rifiutano totalmente, prima
o dopo averla assunto, la prestazione del servizio militare di leva, sono
esonerati dall`obbligo di prestarlo quando abbiano espiato per il suddetto
rifiuto la pena della reclusione per un periodo complessivamente non
inferiore alla durata del servizio militare di leva.

6. L`imputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente
assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2,
tranne nel caso in cui tale domanda sia già stata presentata e respinta per
i motivi di cui all`articolo 2. Nei casi previsti dal comma 2, può essere
fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate.

7. Per la decisione sulle domande di cui al comma 6, il termine di cui
all`articolo 5, comma 1, è ridotto a tre mesi.

8. L`accoglimento delle domande estingue il reato. Il tempo trascorso in
stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per
il servizio militare o per il servizio civile.



Art. 15.

1. L`obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o
di portarlo a compimento esclusivamente quando sopravvengano o siano
accertate le condizioni ostative indicate all`articolo 2.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l`obiettore è tenuto a prestare
servizio militare, per la durata prevista per quest`ultimo, se la decadenza
interviene prima dell`inizio del servizio civile, e per un periodo
corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore
alla durata della leva, se la decadenza interviene durante lo svolgimento
di questo.

3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri su accertamento e richiesta dell`Ufficio nazionale per il servizio
civile.

4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato
il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i
cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano
sopravvenute le condizioni ostative previste dall`articolo 2.

5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato
servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo
di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all`articolo 2, comma
1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso
enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione
e alla costruzione di armi e sistemi di armi.

6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato
detenere ed usare le armi di cui all`articolo 2, comma 1, lettera a),
nonché assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e
commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi,
delle munizioni e dei materiali esplodenti. I trasgressori sono puniti,
qualora il fatto non costituisca più grave reato, con le pene previste dal
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, per
detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefici
previsti dalla presente legge. E` fatto divieto alle autorità di pubblica
sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione
relativa all`esercizio delle attività di cui al presente comma.

7. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato
partecipare ai concorsi per l?arruolamento nelle Forze armate, nell`Arma
dei carabinieri, nel Corpo della Guardia di finanza, nella Polizia di
Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato
o per qualsiasi altro impiego che comporti l`uso delle armi.



Art. 16.

1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi
pubblici e privati, iniziare attività professionali, né iscriversi a corsi
o a tirocini propedeutici ad attività professionali che impediscano il
normale espletamento del servizio.

2. Chi viola il divieto di cui al comma 1 è trasferito in altra sede presso
altra regione geograficamente non contigua, anche nell`espletamento di
altri compiti. In caso di recidiva, si applicano le sanzioni di cui
all`articolo 14, comma 1.

3. A chi si trova già nell`esercizio delle attività e delle funzioni di cui
al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati
al servizio militare.



Art. 17.

1. All`obiettore che si renda responsabile di comportamenti reprensibili o
incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio possono essere
comminate le seguenti sanzioni:

a) la diffida per iscritto;

b) la multa in detrazione della paga;

c) la sospensione di permessi e licenze;

d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra
regione, oppure a diverso incarico nell`ambito della stessa o di altra
regione;

e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e
con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall`articolo 8, comma 2,
lettera i), stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in
relazione alle infrazioni commesse.

3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono irrogate dal
legale rappresentante dell`ente o dell`organizzazione interessati e vengono
comunicate all`Ufficio nazionale per il servizio civile.

4. L`Ufficio nazionale per il servizio civile adotta le altre sanzioni e,
sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o dalle
organizzazioni, può decidere l?irrogazione di sanzioni più gravi in luogo
di quelle già adottate.

5. Quando il comportamento dell`obiettore sia tale da equivalere ad un vero
e proprio rifiuto di prestare il sevizio, si applicano le norme di cui
all`articolo 14.



Art. 18.

1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di
legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali
responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della
convenzione o a sospensione dell`assegnazione degli obiettori con
provvedimento motivato dell?Ufficio nazionale per il servizio civile.

2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente o con una
organizzazione, l`Ufficio nazionale per il servizio civile provvede alla
riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso lo stesso
ente o la stessa organizzazione, sino al completamento del periodo
prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.

3. Contro la risoluzione della convenzione, l`ente o l`organizzazione
possono proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale
territorialmente competente con riferimento alla sede dell`ente o
dell`organizzazione, quale indicata nella convenzione.



Art. 19.

1. Per l`assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il
servizio civile degli obiettori di coscienza.

2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell`ambito e
nei limiti delle disponibilità del Fondo.

3. La dotazione del Fondo è determinata in lire 120 miliardi a decorrere
dal 1998.

4. All`onere derivante dall`attuazione della presente legge, pari a 120
miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo
dell`autorizzazione di spesa recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e
successive modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, all`unità previsionale di base 8.1.2.1 ``obiezione di
coscienza`` (cap. 1403) dello stato di previsione del Ministero della difesa
per l`anno 1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.



Art. 20.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno al
Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull`organizzazione, sulla
gestione e sullo svolgimento del servizio civile.



Art. 21.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Presidente del Consiglio dei ministri emana le norme di attuazione e
predispone il testo delle convenzioni tipo, dopo aver acquisito i pareri
delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministro della difesa deve attivare le procedure di cui al comma 1
dell`articolo 9. A partire da tale scadenza l?Ufficio nazionale per il
servizio civile assume la responsabilità di quanto previsto dall`articolo
8, comma 2, lettere b), c) e d), nonché della gestione amministrativa degli
obiettori in servizio.



Art. 22.

1. In attesa del riesame delle convenzioni già stipulate e della
definizione delle nuove convenzioni per l`impiego degli obiettori con i
soggetti idonei ai sensi della presente legge, restano valide le
convenzioni stipulate dal Ministero della difesa con gli enti idonei ai
sensi della normativa precedente.



Art. 23.

1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed
integrazioni, è abrogata.