Legge 15 dicembre 1972, n. 772 "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza" (abrogata dall'art. 23 della Legge 8 luglio 1998, n. 230)

L. 15 dicembre 1972, n. 772 (*)
Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza


(*) Abrogata dall'art. 23, L. 8 luglio 1998, n. 230.

Art. 1

Gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, possono essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla presente legge.

I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.

Non sono comunque ammessi ad avvalersi della presente legge coloro che al momento della domanda risulteranno titolari di licenze o autorizzazione relative alle armi indicate, rispettivamente, negli articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza o siano stati condannati per detenzione o porto abusivo di armi.

Art. 2 (*)

I giovani indicati nel primo comma dell'articolo 1 devono presentare domanda motivata ai competenti organi di leva entro 60 giorni dall'arruolamento.

Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.

Art. 3

Il Ministro per la difesa, con proprio decreto, decide sulla domanda sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente.

Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

La presentazione alle armi è sospesa sino a quando il Ministro per la difesa non si sia pronunciato sulla domanda.

Art. 4

La commissione di cui all'articolo precedente è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è composta come segue:
da un magistrato di cassazione con funzioni direttive, designato dal Consiglio superiore della magistratura, presidente;
da un ufficiale generale od ammiraglio in servizio permanente, nominato dal Ministro per la difesa;
da un professore universitario di ruolo di discipline morali, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;
da un sostituto avvocato generale dello Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito l'avvocato generale dello Stato;
da un esperto in psicologia designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

La commissione raccoglie e valuta tutti gli elementi utili ad accertare la validità dei motivi addotti dal richiedente.

La commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati non più di una volta.

Il Ministro per la difesa ha facoltà di nominare una o più commissioni.

Art. 5

I giovani ammessi ai benefìci della presente legge devono prestare servizio militare non armato, o servizio sostitutivo civile, per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti. (*)

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare le norme regolamentari relative all'attuazione della presente legge.

Qualora l'interessato opti per il servizio sostitutivo civile, il Ministro per la difesa, nell'attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale, distacca gli ammessi presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela e incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con gli enti, organizzazioni o corpi presso i quali avviene il distacco.


Art. 6

Decade dal beneficio dell'ammissione al servizio civile sostitutivo chi:
a) omette, senza giusto motivo, di presentarsi entro quindici giorni da quello stabilito, all'ente, organizzazione o corpo cui è stato assegnato;
b) commette gravi mancanze disciplinari o tiene condotta incompatibile con le finalità dell'ente, organizzazione o corpo cui appartiene.

Il provvedimento è adottato dal Ministro, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 4.

Art. 7

Colui che presta servizio sostitutivo civile nei modi previsti dalla presente legge, non può assumere impieghi o uffici pubblici o privati o iniziare attività professionali. Il trasgressore sarà punito con la pena della reclusione fino ad un anno.

Per colui che già si trovasse nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al primo comma si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

Art. 8 (**)

Chiunque ammesso ai benefici della presente legge, rifiuti il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile è punito, se il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da due a quattro anni .

Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefìci della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'articolo 1.

L'espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare di leva.

L'imputato e il condannato possono far domanda di essere nuovamente assegnati, nel caso di cui al primo comma, o di essere ammessi, nel caso di cui al secondo comma, ad un servizio militare non armato o ad un servizio sostitutivo civile.

L'imputato e il condannato ai sensi del secondo comma possono far domanda di essere arruolati nelle forze armate.

Sulle domande decide il Ministro per la difesa, sentita, nei casi di cui al quarto comma, la commissione prevista dall'articolo 4.

L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare, armato o non armato, o per il servizio sostitutivo civile.

Art. 9

A coloro che siano stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile è permanentemente vietato detenere ed usare le armi e munizioni, indicate rispettivamente negli articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, nonché fabbricare e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni predette.

È fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai medesimi alcuna autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al comma precedente.

Chi trasgredisce ai divieti di cui al primo comma è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 80.000 a lire 340.000 e, inoltre, decade dai benefìci previsti dalla presente legge.

Art. 10

In tempo di guerra gli ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio civile sostitutivo possono essere assegnati a servizi non armati, anche se si tratti di attività pericolose.

Art. 11 (*)

I giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonché nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare.

Art. 12

Coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati imputati o condannati per reati militari determinati da obiezioni di coscienza, possono, entro trenta giorni dalla data stessa presentare la domanda di cui al precedente articolo 2, dichiarando di assoggettarsi alla prestazione del servizio militare non armato o del servizio sostitutivo civile ai sensi del precedente articolo 5. Il Ministro per la difesa deve provvedere alla decisione sulle domande nel termine abbreviato di trenta giorni dalla presentazione della domanda.

L'inosservanza del termine di cui al comma precedente comporta accoglimento della domanda.

La competente autorità giudiziaria sospende l'azione penale fino alla decisione del Ministro.

In caso di accoglimento della domanda cessano gli effetti penali delle sentenze di condanna già pronunciate, anche se divenute irrevocabili. Il tempo trascorso in stato di detenzione sarà computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare non armato o per il servizio sostitutivo civile.

In ogni caso, se il tempo trascorso in stato di detenzione sarà stato superiore ad un anno, il detenuto sarà inviato in congedo illimitato.

Art. 13

Gli arruolati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in attesa di chiamata alle armi possono produrre ai componenti organi di leva la domanda di ammissione ai benefici della presente legge entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

 

(**) Note:


Nota all'art. 2: Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 24 dicembre 1974, n. 695.

Nota all'art. 5, comma 1: La Corte costituzionale, con sentenza 19-31 luglio 1989, n. 470 (Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1989, n. 32 - Serie Speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 5, primo comma, sia nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio militare non armato lo devono prestare per un tempo superiore alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti, sia nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio sostitutivo civile lo devono prestare per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti. Per la durata del servizio di cui al presente comma si veda l'art. 1, comma 104, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

Note all'art. 8: Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1974, n. 695 (Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1974, n. 340).
La Corte costituzionale si è più volte pronunciata sul presente articolo.
In particolare, con sentenza 27 novembre-11 dicembre 1997, n. 382 (Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1997, n. 51, Serie speciale), la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due anni anziché in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro anni anziché in quella di due anni.
Con sentenza 6-18 luglio 1989, n. 409 (Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1989, n. 30 - Serie Speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, nella parte in cui determina la pena edittale ivi commisurata nella misura minima di due anni, anziché in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro anni, anziché in quella di due anni.
Successivamente la stessa Corte, con sentenza 10-20 febbraio 1997, n. 43 (Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1997, n. 9 - Serie Speciale), ha dichiarato l'illegittimità del secondo e del terzo comma dell'art. 8, nella parte in cui non esclude la possibilità di più di una condanna per il reato di cui, al di fuori dei casi di ammissione ai benefìci previsti dalla presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'art. 1 della presente legge.
La Corte costituzionale, con ordinanza 10-20 febbraio 1997, n. 47 (Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1997, n. 9, Serie Speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dall'art. 8, secondo e terzo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto, avendo la stessa Corte con sentenza n. 43 del 1997, dichiarato l'illegittimità delle suddette norme, queste sono state espunte in radice dall'ordinamento.
La stessa Corte, con successiva ordinanza 23-26 febbraio 1998, n. 34 (Gazzetta Ufficiale 4 marzo 1998, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 23, 27, terzo comma, e 52, secondo comma, della Costituzione, in quanto priva del necessario requisito della rilevanza.
La Corte costituzionale, con sentenza 16-19 dicembre 1991, n. 467 (Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1991, n. 51 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del comma terzo, dell'art. 8, nella parte in cui non prevede che l'espiazione della pena da parte di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefìci concessi dalla suddetta legge, rifiuta, in tempo di pace, per i motivi di coscienza indicati nell'art. 1 della predetta legge, il servizio militare di leva, dopo averlo assunto, esonera dalla prestazione del servizio militare.
La stessa Corte, con successiva sentenza 20-28 luglio 1993, n. 343 (Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1993, n. 32 - Prima Serie Speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, terzo comma, della L. 15 dicembre 1972, n. 772, in connessione con l'art. 148 c.p.m.p., nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo rifiutato totalmente in tempo di pace la prestazione del servizio stesso dopo aver addotto motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della legge n. 772 del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena della reclusione in misura complessivamente non inferiore a quella del servizio militare di leva.
Con altra sentenza 18 novembre-3 dicembre 1993, n. 422 (Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1993, n. 50 - Serie Speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, terzo comma, nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo in tempo di pace rifiutato totalmente la prestazione del servizio stesso, anche dopo averlo assunto, sulla base di motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della legge n. 772 del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena della reclusione quantomeno in misura complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva.
Successivamente la stessa Corte, con sentenza 10-20 febbraio 1997, n. 43 (Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1997, n. 9 - Serie Speciale), ha dichiarato l'illegittimità del secondo e del terzo comma dell'art. 8, nella parte in cui non esclude la possibilità di più di una condanna per il reato di cui, al di fuori dei casi di ammissione ai benefìci previsti dalla presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'art. 1 della presente legge.
La Corte costituzionale, con ordinanza 10-20 febbraio 1997, n. 47 (Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1997, n. 9, Serie Speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dall'art. 8, secondo e terzo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto, avendo la stessa Corte con sentenza n. 43 del 1997, dichiarato l'illegittimità delle suddette norme, queste sono state espunte in radice dall'ordinamento.
La stessa Corte, con successiva ordinanza 23-26 febbraio 1998, n. 34 (Gazzetta Ufficiale 4 marzo 1998, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 23, 27, terzo comma, e 52, secondo comma, della Costituzione, in quanto priva del necessario requisito della rilevanza.
La Corte costituzionale, con ordinanza 17-24 giugno 1997, n. 197 (Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1997, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, settimo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 52, primo comma, della Costituzione, in quanto questione pressoché identica è già stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte, con l'ordinanza n. 440 del 1989.
Successivamente la stessa Corte, con sentenza 28 gennaio-5 febbraio 1998, n. 11 (Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1998, n. 6, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, settimo comma, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Nota all'art. 11: La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 1986, n. 113 (Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1976, n. 17 - Serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della presente legge, nella parte in cui stabilisce che gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile siano sottoposti alla giurisdizione dei tribunali milita

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