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DPCM 27 ottobre 2010: "Composizione della Consulta Nazionale per il Servizio Civile"

VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza" e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'articolo 10, che prevede l'istituzione, presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, della Consulta nazionale per il servizio civile e ne disciplina la composizione e il funzionamento;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n.64, concernente "Istituzione del servizio civile nazionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, recante "Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare l'articolo 5, comma 4, che prevede il mantenimento presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile della Consulta nazionale per il servizio civile, organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto dell'Ufficio stesso;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 1999, 17 marzo 2003 e 28 aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni, relativi rispettivamente alla nomina dei componenti della prima Consulta nazionale per il servizio civile e alla ricostituzione della stessa a seguito dell'avvenuta scadenza dei mandati;

VISTO l'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, contenente disposizioni per il contenimento della spesa relativa a commissioni, comitati ed altri organismi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 84, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223", ed in particolare gli articoli 2 e 4 che prevedono, rispettivamente, la conferma della Consulta nazionale per il servizio civile e la durata in carica per tre anni;

VISTO l'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, recante "Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture" ed, in particolare, il comma 2 che prevede la proroga degli organismi collegiali per un periodo non superiore a due anni;

VISTO l'articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale stabilisce che la partecipazione agli organi collegiali è onorifica;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2010 recante "Indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi" ed, in particolare, il punto 4.2 il quale prevede che gli organismi collegiali, dei quali sia stata riconosciuta la perdurante utilità da parte del Ministro competente, debbono ritenersi operanti in regime di proroga fino all'adozione di un intervento normativo di coordinamento in subiecta materia e, comunque, non oltre il termine di due anni stabilito dall'articolo 68, comma 2, del citato decreto legge n. 112/2008;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sen. Carlo Amedeo Giovanardi, è stato delegato a esercitare le funzioni in materia di servizio civile nazionale;

VISTA la nota del sen. Carlo Amedeo Giovanardi inoltrata al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 luglio 2010 con la quale ha evidenziato la perdurante utilità della Consulta nazionale per il servizio civile in considerazione delle proficue e molteplici attività svolte da tale organismo;

CONSIDERATO che è scaduto il periodo massimo di permanenza in carica dei componenti della Consulta nazionale per il servizio civile, nominati con il citato D.P.C.M. in data 28 aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto, come previsto dall'articolo 4 del richiamato d.P.R. n. 84 del 2007, la Consulta nazionale per il servizio civile è rimasta in carica tre anni a decorrere dal 19 luglio 2007, data di entrata in vigore del medesimo decreto;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla ricostituzione di tale organismo per il periodo indicato al punto 4.2 della citata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2010;

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 10, comma 3, della legge n. 230 del 1998 la Consulta nazionale per il servizio civile è composta "da non più di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonché tra rappresentanti degli obiettori di coscienza, dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte";

CONSIDERATO che per la nomina dei quattro rappresentanti dei volontari si procede tramite procedura di elezione, che si svolge ad anni alterni per la sostituzione e la nomina di due volontari per volta, disciplinata con le circolari del Capo dell'Ufficio nazionale per il servizio civile in data 3 marzo 2009 e 10 marzo 2010;

TENUTO CONTO degli esiti delle consultazioni elettorali e dei verbali relativi ai lavori della VII e IX Assemblea nazionale dei delegati dei giovani volontari del servizio civile nazionale, tenutesi rispettivamente in data 12 e 13 giugno 2009 e 26 e 27 giugno 2010, che certificano l'avvenuta elezione dei quattro rappresentanti dei volontari: sig.ra Antonella FATONE, sig. Filippo MANFREDI, sig.ra Fania ALEMANNO, sig. Corrado CASTOBELLO;

CONSIDERATO che la Sig.ra Antonella FATONE, eletta Rappresentante Nazionale dei volontari di servizio civile in seno alla Consulta nazionale, dimissionaria, è stata sostituita dalla Sig.ra Cristina PEPPETTI, prima dei non eletti nella VII Assemblea nazionale dei delegati dei volontari;

CONSIDERATO che a tutt'oggi la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano non ha ancora provveduto a designare un proprio rappresentante;

RITENUTA la necessità di procedere comunque alla ricostituzione della Consulta nazionale per il servizio civile, anche in assenza della designazione del rappresentante delle Regioni e Province autonome;

TENUTO CONTO che, a seguito della designazione del rappresentante delle Regioni e Province autonome, si provvederà con successivo decreto all'integrazione della composizione della Consulta nazionale per il servizio civile, fino al raggiungimento del numero massimo di quindici membri previsto dal sopra indicato articolo 10, comma 3 della legge n. 230 del 1998;

VISTE le note di designazione degli altri componenti della Consulta nazionale per il servizio civile, inviate dagli enti di servizio civile particolarmente rappresentativi nonché dalle amministrazioni impegnate in attività rilevanti per la realizzazione delle finalità di cui alle richiamate leggi nn. 230/98 e 64/01;

DECRETA

Art. 1

La Consulta nazionale per il servizio civile (di seguito nominata Consulta) è così composta:

dott. Primo DI BLASIO presidente della Conferenza Nazionale Enti di Servizio Civile (CNESC)

dott. Licio PALAZZINI presidente nazionale e rappresentante legale dell'ARCI servizio civile

dott. Francesco MARSICO vice direttore e responsabile del Servizio civile nazionale della CARITAS

dott. Enrico Maria BORRELLI presidente dell'Associazione Mediterranea per la promozione e lo sviluppo del Servizio Civile (AMESCI)

sig. Fabio CHIACCHIARARELLI rappresentante di Federsolidarietà - Confcooperative

dott. Giovanni BASTIANINI rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

prof. Mario PERROTTI rappresentante dell'Unione Nazionale Pro Loco D'Italia (UNPLI)

dott. Giuseppe DE STEFANO rappresentante della Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia

dott. Pasquale PECORA responsabile dell'Area Servizio civile dell'Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS)

dott. Egidio LONGONI rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)

sig.ra Cristina PEPPETTI rappresentante dei volontari di servizio civile

sig. Filippo MANFREDI rappresentante dei volontari di servizio civile

sig.ra Fania ALEMANNO rappresentante dei volontari di servizio civile

sig. Corrado CASTOBELLO rappresentante dei volontari di servizio civile

2. La Consulta esercita le attribuzioni previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230 anche con riferimento alle attività di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64.

Art. 2

1. I componenti della Consulta durano in carica fino all'adozione dell'intervento normativo di coordinamento delle disposizioni in materia di organismi collegiali, previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2010, e comunque non oltre il termine di due anni, stabilito dall'articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133. Il presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti, ovvero, in seconda votazione, dalla maggioranza dei componenti.

2. La Consulta esprime i pareri e le proposte all'ordine del giorno a maggioranza dei componenti intervenuti. Le sedute sono valide se vi partecipa almeno la maggioranza dei componenti. I componenti assenti senza valida giustificazione per più di tre sedute sono dichiarati decaduti.

3. Nei verbali delle sedute della Consulta sono indicate anche le valutazioni espresse dai componenti dissenzienti.

4. In caso di decadenza o rinuncia da parte di uno dei componenti della Consulta, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede con proprio decreto alla sua sostituzione. Il sostituto permane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti.

5. Al termine della scadenza del mandato la Consulta presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro o al Sottosegretario di Stato delegato una relazione sull'attività svolta.

Art. 3

1. Su richiesta motivata di almeno quattro componenti della Consulta, il presidente può invitare ai lavori, senza oneri economici per l'amministrazione, esperti nelle materie in trattazione secondo l'ordine del giorno, onde consentire la loro audizione. Possono, altresì, essere sentiti rappresentanti delle amministrazioni nazionali e/o locali e degli enti convenzionati che non hanno un loro rappresentante in seno alla Consulta.

Art. 4

1. La partecipazione all'attività della Consulta è onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle eventuali spese sostenute. La spesa, è a carico del Fondo nazionale per il servizio civile e non potrà superare il limite stabilito con D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248. Gli eventuali pagamenti saranno imputati al capitolo 228 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il corrente esercizio finanziario e per quello successivo.

Il presente decreto sarà sottoposto alle vigenti procedure di controllo.

Roma li, 27 ottobre 2010

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sen Avv. Carlo Amedeo Giovanardi 

Allegati