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DPCM 17 marzo 2003: "Consulta nazionale per il servizio civile"

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 8 luglio 1998, n.230, recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza" ed in particolare l'art. 10 comma 2 che prevede l'istituzione, presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, della Consulta nazionale per il servizio civile;

Vista la legge 6 marzo 2001, n.64, concernente "Istituzione del servizio civile nazionale";

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77 recante "Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n.64" ed in particolare l'articolo 5, comma 4 che prevede il matenimento presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile della Consulta nazionale per il servizio civile;

Visto l'articolo3, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n.3 concernente "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che - nel sostituire il comma 3 dell'articolo 10 della citata legge n.230/98 - ha previsto la modifica ed integrazione della Consulta nazionale per il servizio civile, stabilendo che tale organismo è composto "da non più di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonchè tra rappresenati degli obiettori di coscienza, dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001 con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento, on. Carlo Giovanardi, è stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri  dalle citate leggi n.230/98 e 64/01;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 1999 relativo alla nomina dei componenti della Consulta nazionale per il servizio civile che prevede all'articolo 2 che i componenti designati rimangano in carica tre anni;

Considerato che, a seguito della scadenza del periodo massimo di permanenza in carica dei componenti della Consulta nazionale per il servizio civile, si rende necessario provvedere alla ricostruzione della stessa anche alla luce della integrazione della composizione prevista dall'rticolo 3 della citata legge n.3 del 2003;

Viste le note volte alla designazione dei componenti della Consulta nazionale per il servizio civile, inviate dagli enti particolarmente rappresentativi che impiegano obiettori di coscienza o volontari del servizio civile nonchè dalle associazioni degli obiettori di coscienza e dalle amministrazioni impegnata in attivtà rilevanti per la reaslizzazione delle finalità di cui alle richiamtae leggi nn. 230/98 e 64/01;

Considerato che a tutt'oggi non sono stati costituiti organismi rappresentativi di volontari di servizio civile in ragione del recente avvio del servizio civile nazionale e che la Conferenza Stato-Regioni non ha ancora provveduto a designare il proprio rappresentante;

ritenuta la necessità di procedere comunque alla ricostruzione della Consulta nazionale per il servizio civile, organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto dell'Ufficio nazionale per il servizio civile;

Tenuto conto della possibilità di provvedere, a seguito delle designazioni dei rappresentanti delle regioni e dei volontari del servizio civile, con un successivo decreto all'integrazione della composizione della Consulta fino al raggiungiemnto del numero massimo di quindici membri previsto dal sopra indicato articolo 10, comma 3 della legge n. 230 del 1998;

DECRETA

Articolo 1

1. La Consulta Nazionale per il Servizio Civile (di seguito nominata Consulta) è così composta:

dott. Romolo De Camillis - rappresentante del Ministreo del lavoro e delle politiche sociali, dirigente responsabile del servizio politiche giovanili;

Sig.ra Donatella Milana - rappresentante del Dipartimento della protezione civile;

Don Giancarlo Perego - responsabile dell'area nazionale della Caritas italiana;

dott. Licio Palazzini - presidente nazionale e rappresentante legale dell'Arci servizio civile;

Sig. Fausto Casini - vicepresidente della Conferenza Nazionale enti per il servizio civile;

sig.ra Cristina Nespoli - rappresentante della Confederazione Cooperativa Italiane;

Avv. aldo Bacchiocchi - rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani;

dott. Enrico Maria Borrelli - presidente e rappresentante della Associazione mediterranea per la promozione e lo sviluppo del servizio civile;

dott. Massimo Aliprandini - rappresentante della Lega obiettori di coscienza;

sig. Massimo Paolicelli - presidente nazionale e rappresentante dell'Associazione obiettori non violenti.

2. La Consulta esercita le attribuzioni previste dalla legge 8 luglio 1998 n° 230 anche con riferimento alle attivtà di cui alla legge n.64 del 2001.

Articolo 2

1.I componenti della Consulta rimangono in carica tre anni. Il presidente ed il vice presidente sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti, ovvero, in seconda votazione, dalla maggioranza dei componenti. In caso di assenza o di impedimento le funzioni del presidente sono svolte dal vice presidente.

2.La Consulta esprime i pareri e le proposte all'ordine del giorno a maggiornza dei componenti intervenuti. Le sedute sono valide se vi partecipa almeno la maggioranza dei componenti nonchè il presidente o il vice presidente. I componenti assenti senza valida giustificazione per più di tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

3. Nei verbali delle sedute della Consulta sono indicate anche le valutazioni espresse dai componenti dissenzienti.

4. In caso di decadenza o rinuncia da parte di uno dei componenti della Consulta, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede con proprio decreto alla sua sostituzione. Il sostituto permane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti.

Articolo 3

1. Su richiesta motivata da almeno quattro componenti della Consulta, il presidente può invitare ai lavori, senza oneri economici per l'amministrazione, esperti nelle materie in trattazione secondo l'ordine del,giorno, onde consentire la loro audizione. Possono, altresì, essere sentiti rappresentanti delle amministrazioni nazionali e/o locali e deli enti convenzionati che non hanno un loro rappresentante in seno alla Consulta.

Articolo 4

1. Ai componenti della Consulta è corrisposto il trattamento eocnomico di missione previsto dalla normativa vigente per i dirigenti di seconda fascia della Stato. A tal fine, gli estranei all'amministrazione statale sono equiparati a dirigente di seconda fascia. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto gravano sugli stanziamenti determinati a valere sul Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi degli articoli 19 della legge n.230/98 e 11 della legge n.64/01.

Roma, 17 marzo 2003

 

 

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