"Composizione della consulta nazionale per il servizio civile"

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza" ed in particolare l'articolo 10, comma 2 che prevede l'istituzione, presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, della Consulta nazionale per il servizio civile;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n.64, concernente "Istituzione del servizio civile nazionale";

VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, recante "Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n.64" ed in particolare l'articolo 5, comma 4 che prevede il mantenimento presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile della Consulta nazionale per il servizio civile;

VISTO l'articolo 3, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n.3 concernente "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che - nel sostituire il comma 3 dell'articolo 10 della citata legge n.230/98 - ha previsto la modifica ed integrazione della Consulta nazionale per il servizio civile, stabilendo che tale organismo è composto "da non più di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonché tra rappresentanti degli obiettori di coscienza, dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001 con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento, on. Carlo Giovanardi, è stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle citate leggi nn.230/98 e 64/01 e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 1999 relativo alla nomina dei componenti della Consulta nazionale per il servizio civile che prevede all'articolo 2 che i componenti designati rimangono in carica tre anni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2003 con il quale si è proceduto alla ricostituzione della Consulta nazionale per il servizio civile a seguito dell'avvenuta scadenza del mandato di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 1999;

VISTI i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2003 e del 15 maggio 2003, con i quali si è proceduto alla modifica di alcune disposizioni del decreto del 17 marzo 2003 ed all'integrazione della composizione della Consulta;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2005 con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento è stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230 e 6 marzo 2001, n. 64 e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77;

CONSIDERATO che, a seguito della scadenza del periodo massimo di permanenza in carica dei componenti della Consulta nazionale per il servizio civile, si rende necessario provvedere alla ricostituzione della stessa anche alla luce della integrazione della composizione prevista dall'articolo 3 della citata legge n.3 del 2003;

VISTE le note volte alla designazione dei componenti della Consulta nazionale per il servizio civile, inviate dagli enti particolarmente rappresentativi che impiegano volontari del servizio civile nonché dalle amministrazioni impegnate in attività rilevanti per la realizzazione delle finalità di cui alle richiamate leggi nn. 230/98 e 64/01;

TENUTO CONTO degli esiti delle consultazioni elettorali che si sono svolte nei giorni 1, 2 e 3 marzo 2006, mediante scrutinio elettronico tra i volontari in servizio alla data del 17 gennaio 2006, finalizzate all'elezione dei rappresentanti da inserire quali membri della Consulta in adempimento a quanto previsto dal più volte citato art.3 della legge 16 gennaio 2003, n.3;

VISTO il verbale n.3 dell'11 marzo 2006, sottoscritto dai componenti della Commissione elettorale nominata dal Direttore Generale dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, relativo ai lavori della 1° Assemblea nazionale dei delegati dei giovani volontari del Servizio Civile Nazionale tenutasi il 10 e 11 marzo 2006, che certifica l'avvenuta elezione da parte dei 125 delegati regionali intervenuti dei due rappresentanti da inserire nella Consulta;

CONSIDERATO che a tutt'oggi la Conferenza Stato-Regioni ed il Dipartimento della Protezione Civile non hanno ancora provveduto a designare il proprio rappresentante;

RITENUTA la necessità di procedere comunque alla ricostituzione della Consulta nazionale per il servizio civile, organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto dell'Ufficio nazionale per il servizio civile;

TENUTO CONTO della possibilità di provvedere, a seguito delle designazioni del rappresentante delle Regioni, del Dipartimento della Protezione Civile e di due ulteriori esponenti dei volontari del servizio civile, a seguito di successive elezioni previste per la primavera 2007, con un successivo decreto all'integrazione della composizione della Consulta fino al raggiungimento del numero massimo di quindici membri previsto dal sopra indicato articolo 10, comma 3 della legge n.230 del 1998;


DECRETA

Art. 1


1. La Consulta nazionale per il servizio civile (di seguito nominata Consulta) è così composta:


dott. Romolo DE CAMILLIS rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dirigente della divisione IV della Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle Imprese

Don Giancarlo PEREGO responsabile dell'area Nazionale della Caritas Italiana

dott. Licio PALAZZINI presidente nazionale e rappresentante legale dell'ARCI servizio civile

Sig. Fausto CASINI presidente della Conferenza Nazionale Enti per il servizio civile

dott.ssa Maria Paola TAVAZZA rappresentante di Federsolidarietà

dott. Enrico Maria BORRELLI presidente e rappresentante dell'Associazione Mediterranea per la promozione e lo sviluppo del Servizio Civile

dott. Giuseppe DE STEFANO rappresentante della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

prof. Mario PERROTTI responsabile nazionale per il servizio civile dell'Unione Nazionale Pro Loco D'Italia

sig. Carmelo CORTELLARO presidente dell'Ente nazionale di promozione ed utilità sociale Proitalia

sig. Concetto RUSSO rappresentante dei volontari di servizio civile

sig. Emanuele PIZZO rappresentante dei volontari di servizio civile


2. La Consulta esercita le attribuzioni previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230 anche con riferimento alle attività di cui alla legge n.64 del 2001.

Art.2


1. I componenti della Consulta durano in carica tre anni. Il presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti, ovvero, in seconda votazione, dalla maggioranza dei componenti.

2. La Consulta esprime i pareri e le proposte all'ordine del giorno a maggioranza dei componenti intervenuti. Le sedute sono valide se vi partecipa almeno la maggioranza dei componenti. I componenti assenti senza valida giustificazione per più di tre sedute sono dichiarati decaduti.

3. Nei verbali delle sedute della Consulta sono indicate anche le valutazioni espresse dai componenti dissenzienti.

4. In caso di decadenza o rinuncia da parte di uno dei componenti della Consulta, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede con proprio decreto alla sua sostituzione. Il sostituto permane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti.


Art. 3


1. Su richiesta motivata di almeno quattro componenti della Consulta, il presidente può invitare ai lavori, senza oneri economici per l' amministrazione, esperti nelle materie in trattazione secondo l'ordine del giorno, onde consentire la loro audizione. Possono, altresì, essere sentiti rappresentanti delle amministrazioni nazionali e/o locali e degli enti convenzionati che non hanno un loro rappresentante in seno alla Consulta.


Art.4


1. Ai componenti della Consulta è corrisposto il trattamento economico di missione previsto dalla normativa vigente per i dirigenti di seconda fascia dello Stato. A tal fine, gli estranei all'amministrazione statale sono equiparati ai dirigenti di seconda fascia. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto gravano sugli stanziamenti determinati a valere sul Fondo nazionale per il servizio civile istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi degli articoli 19 della legge n.230/98 e 11 della legge n.64/01.


Roma, 28 aprile 2006
P. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento
On. Carlo Giovanardi

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