06 - ORARIO E SEDE DI SERVIZIO

L’ente può  impiegare gli operatori volontari presso altre località in Italia o all’estero, non coincidenti con la sede di assegnazione, soltanto nei seguenti casi:

  • per attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo (ad esempio soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali, momenti formativi supplementari a quanto previsto dal progetto, ecc.). Detta previsione deve essere contenuta nella scheda del progetto e lo spostamento non può avere una durata superiore a sessanta giorni.
  • in occasione di emergenze di protezione civile - sia nella fase della calamità che in quella post emergenziale - o di missioni umanitarie, l’Ente titolare dell’accreditamento, per la realizzazione di propri interventi connessi alla situazione, può impiegare l’operatore volontario, per un periodo non superiore a trenta giorni, anche non consecutivi, presso un’altra struttura, posta sotto la propria responsabilità, ubicata in Italia o all’estero, previa acquisizione del consenso del volontario reso in forma scritta.
  • In caso di chiusura temporanea delle sedi per emergenza di protezione civile, l’Ente può impiegare l’operatore volontario in attività da remoto, anche laddove non previsto dal progetto, assicurando le condizioni necessarie allo svolgimento dell’attività secondo le predette modalità. Qualora non sia possibile lo svolgimento dell’attività da remoto, gli eventuali giorni di chiusura della sede e i giorni di assenza dell’operatore volontario non dovranno essere recuperati ai fini del completamento del servizio.
  • in caso di motivi di forza maggiore che impediscano lo svolgimento del servizio nella sede di attuazione prevista dal progetto, l’Ente può impiegare l’operatore volontario fino al completamento del servizio, presso altra sede accreditata.

Il servizio è svolto su 5 o 6 giorni settimanali, in base all’articolazione indicata nel progetto.

La giornata di servizio civile universale non può essere inferiore alla durata di 3 ore e non superiore a 8 ore. L’orario di servizio è compreso nella fascia oraria tra le ore 6.00 e le ore 23.00.

Non è prevista la reperibilità dell’operatore volontario al di fuori dell’orario di servizio, a meno di espressa previsione nel progetto.

I progetti prevedono un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure su un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi.

Con riferimento ai progetti articolati su un monte ore annuo, l’operatore volontario deve svolgere un orario minimo di 15 ore settimanali ed un massimo di 40 ore settimanali, da distribuire in modo coerente nel corso dell’intero periodo di durata del progetto. Inoltre, il monte ore annuo non può essere esaurito prima della conclusione del progetto, né è possibile tenere in servizio gli operatori volontari oltre i mesi indicati nello stesso.

Qualora in casi eccezionali, che non possono essere assunti a sistema di gestione dell’orario, l’operatore volontario, in un periodo limitato di tempo, dovesse svolgere servizio per un numero di ore maggiori rispetto a quanto previsto dal progetto, l’Ente assicura allo stesso il recupero compensativo di tali ore entro il mese successivo.

Possono essere concessi recuperi compensativi che coprano l’intera giornata di servizio, fruibili nella misura massima di una giornata per mese.

La sede di servizio è quella scelta dal volontario all’atto della presentazione della domanda, ed è indicata nel contratto sottoscritto.

L’operatore volontario è impiegato per tutta la durata del progetto presso la sede di attuazione a cui è stato assegnato dal Dipartimento, secondo le modalità indicate nel progetto stessoNon sono consentiti trasferimenti dell’operatore volontario presso altre sedi, anche se siano sedi di attuazione dello stesso progetto, ad eccezione delle ipotesi riportate nella FAQ “In quali casi è possibile una temporanea modifica della sede di servizio?” al cui contenuto si rinvia.

NO. L’Ente non può trasferire il volontario da una sede di servizio ad un’altra, anche se la sede è nella stessa città.

 

I progetti di servizio civile hanno una durata tra gli 8 e i 12 mesi con un orario di attività (rigido) di 25 ore settimanali ovvero un monte ore variabile da 765 ore a 1145 ore in base ai mesi di durata del progetto.

I giorni di permesso ordinari variano da un numero minimo di 13 ad un massino di 20, secondo la durata del progetto.

Nel computo del monte ore previsto dai progetti rientra il periodo di formazione: al termine dei mesi di validità del progetto, i volontari dovranno avere effettivamente svolto le ore di servizio previste ed aver usufruito dei giorni di permesso.

Il monte ore previsto non può essere esaurito prima del termine del progetto, né è possibile tenere in servizio i volontari oltre il periodo di durata dello stesso.

L'ente deve mantenere per tutta la durata del progetto il numero di ore settimanali ovvero l'orario di servizio riferito al monte ore annuo dallo stesso previsto.