FAQ di Avviso pubblico "Prevenzione e contrasto a disagio giovanile"
NO. Lart. 1, punto 2. dellAvviso (Obiettivi e azioni) specifica che ogni soggetto proponente, sia in qualità di singolo, sia di capofila, sia di associato in ATS, pena linammissibilità delle domande che propone o a cui partecipa, come singolo, come capofila, o come associato, può presentare una sola proposta progettuale e/o partecipare ad un solo progetto. Non è ammesso il subappalto.
Come specificato nelle Linee guida per la presentazione dei progetti (punto 2), parte integrante dellAvviso, non è necessario che lATS sia costituita prima della presentazione del progetto ma, in caso di approvazione dello stesso, la costituzione dellATS dovrà avvenire entro 10 giorni dalla pubblicazione sul sito della graduatoria delle proposte finanziate.
Lart. 3, lettera a) dellAvviso (Soggetti proponenti) specifica che possono presentare la Proposta di Progetto, in qualità di proponente singolo o di soggetto capofila dellATS, esclusivamente le organizzazioni che rientrino in una delle seguenti categorie:
- Associazioni di promozione sociale (di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383);
- Cooperative sociali (di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381);
- Organizzazioni di volontariato (di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266);
- Fondazioni;
- Enti morali, Enti ecclesiastici e Associazioni la cui ordinaria attività e le cui finalità istituzionali non siano incompatibili con le finalità del presente Avviso.
I soggetti, pertanto, che rientrano in queste categorie, comprese le Associazioni ONLUS, possono presentare la proposta di progetto, purché lordinaria attività e le finalità istituzionali degli stessi non siano incompatibili con le finalità dellAvviso.
LAssociazione può partecipare, se alla data di presentazione della domanda, sia in possesso del requisito costituita.da almeno cinque anni, previsto dal medesimo art. 3 lettera a)
Lart. 3, punto 5 dellAvviso -Soggetti proponenti - specifica che Il soggetto proponente, singolo o in ATS, deve aver realizzato, negli ultimi 3 anni (2012 2014), attività similari nellambito di intervento prescelto () a prescindere da chi abbia finanziato, ciò che conta è la similarità con lambito prescelto. Lammontare del finanziamento fa riferimento non al costo complessivo del progetto, ma alla quota di contributo (pubblico o privato) eventualmente ottenuta.
Le attività progettuali concretamente proposte devono essere innanzitutto coerenti con lambito di intervento prescelto, indicato in termini generali e astratti, poi devono essere similari, ossia non uguali, ma analoghe, raffrontabili, dello stesso genere, affini e pertanto alcuni elementi potranno anche essere diversi, purché si resti comunque in ambito di affinità. In ogni caso, laccertamento della condizione di aver realizzato attività similari è di competenza della Commissione di valutazione, pertanto non è possibile entrare nel merito di specifiche richieste.
No. Il requisito delle attività similari svolte, negli ultimi tre anni, in almeno n. 5 regioni è necessario soltanto qualora si intenda presentare una proposta progettuale relativa allambito di interventoI.
Lart. 6 dellAvviso - Modalità per la presentazione delle proposte- specifica che: La presentazione dei progetti avviene mediante una procedura informatizzata dettagliata nelle Linee guidaper la presentazione dei progetti (punto 6). E prevista la modalità dellinserimento diretto dei dati, relativi alla proposta progettuale, nella piattaforma informatica alla quale si accede previa registrazione sulla pagina https://avvisogiovanieantidroga.serviziocivile.it
Per il diritto il soggetto dotato di personalità giuridica è diverso e distinto dai soggetti che lo costituiscono; comunque, per assicurare il rispetto del vincolo stabilito dallAvviso, ogni soggetto proponente sia in qualità di singolo, sia di capofila, sia di associato in ATS, pena linammissibilità della domanda che propone, o a cui partecipa, come singolo, come capofila o come associato, può presentare una sola proposta progettuale e/o partecipare ad un solo progetto. Il soggetto consortile/federazione/associazione di associazioni può, pertanto, presentare autonomamente un solo progetto solo nel caso in cui nessuno dei propri aderenti presenti una proposta progettuale. In caso contrario sarà dichiarata linammissibilità sia del soggetto consortile che della singola associazione.
Lintervento deve essere rivolto a giovani la cui età sia compresa nella fascia prevista dai 14 ai 28 anni, quindi anche 14/20.
No. Possono presentare la Proposta di Progetto, in qualità di proponente singolo o di soggetto capofila dellATS, esclusivamente le organizzazioni, che si siano costituite, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, da almeno 5 anni per lambito di intervento I e da almeno 3 anni per gli ambiti II e III, e che rientrino in una delle seguenti categorie:
- Associazioni di promozione sociale (di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383);
- Cooperative sociali (di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381);
- Organizzazioni di volontariato (di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266);
- Fondazioni;
- Enti morali, Enti ecclesiastici e Associazioni la cui ordinaria attività e le cui finalità istituzionali non siano incompatibili con le finalità del presente Avviso.
La partecipazione di qualsiasi soggetto profit è limitato alla possibilità di partecipare allAvviso come associato esterno, motivando la propria partecipazione con lapporto di competenze e risorse finanziarie ulteriori/aggiuntive rispetto a quelle previste nel progetto.
No. Possono partecipare come componenti dellATS in cui la capofila sia una delle organizzazioni previste dallAvviso.
Si. Lassociato esterno è un soggetto che partecipa allo svolgimento del progetto senza percepire finanziamenti.Si tratta disoggetti terzi che possono aderire a più iniziative, purché aggiungano ulteriori risorse finanziarie o prestazioni/attività, rispetto al costo complessivo del progetto, consentendo la realizzazione di prestazioni e/o servizi ulteriori rispetto a quelli previsti nella proposta progettuale per cui si richiede il finanziamento.
Le ulteriori risorse devono essere chiaramente indicate nella proposta e deve essere specificato che tali risorse finanziarie o prestazioni e/o attività sono aggiuntive rispetto a quelle del progetto per cui si richiede il finanziamento; le stesse devono essere descritte in modo puntuale ed esauriente.
La mancanza di tale requisito è causa di esclusione come previsto dallart. 4 comma 2 dellAvviso.
Le attività concretamente proposte devono essere innanzitutto coerenti con lambito di intervento indicati in termini generali ed astratti, poi devono essere similari cioè affini, ossia non uguali ma dello stesso genere.
No. Limporto di euro 100.000,00 è il massimo del finanziamento pubblico che può essere richiesto. Il 25% di cofinanziamento si riferisce al costo complessivo del progetto: ad esempio, se il costo complessivo è pari ad euro 133.333,33 ed il finanziamento richiesto è pari ad euro 100.000,00 (cioè 75% del costo complessivo stesso), allora il contributo che il proponente deve aggiungere al finanziamento deve essere pari ad euro 33.333,33, corrispondente al restante 25% del costo (ved. in proposito le Linee guida per la presentazione dei progetti punto 4, pag. 4).
No. LAvviso prevede che il soggetto proponente singolo, o in caso di ATS, il capofila, che presenti una domanda relativa allambito I, deve aver svolto negli ultimi 3 anni attività similari a quelle previste dalla proposta progettuale in almeno n. 5 Regioni del territorio italiano.
Tale requisito, inoltre, costituisce uno dei criteri di valutazione per lambito II e III.
Leventuale incompatibilità con le finalità dellAvviso sarà valutata esclusivamente dalla Commissione di valutazione delle proposte progettuali.
Sì, ma nel rispetto del requisito previsto dallart. 3, comma 5: deve cioè aver ottenuto finanziamenti per un importo complessivamente pari ad almeno il doppio del finanziamento richiesto.
Per finanziamenti ottenuti si intendono esclusivamente i finanziamenti e o i contributi ricevuti da enti pubblici e privati.
Ogni soggetto proponente, sia in qualità di singolo, sia di Capofila, sia di associato in ATS, pena linammissibilità della domanda che propone, o a cui partecipa, come singolo, come capofila o come associato, può presentare una sola proposta progettuale e/o partecipare ad un solo progetto indipendentemente dallambito a cui si riferisce.
Le Amministrazioni Pubbliche possono partecipare allAvviso come associati interni dellATS in cui il soggetto Capofila sia una delle organizzazioni del Terzo settore previste dallAvviso.
No. Nel caso descritto, il requisito previsto dallAvviso è soddisfatto interamente dal Capofila.
Ai fini della rendicontazione non è necessaria la traduzione della fattura in lingua italiana a condizione che espressamente specificata e desumibile la tipologia di costo corrispondente a quelle previsto dallAvviso.
Possono essere stipulati, purché inerenti alle attività proegttuali, tutti i contratti previsti dalla normativa vigente in materia.
Si intendono i giovani in condizioni di disagio e le giovani donne che hanno un ruolo attivo nellespletamento delle attività progettuali.
Sì. La Conferenza Episcopale Italiana, costituita in organismo permanente e dotata di proprio statuto e regolamento, è una persona giuridica pubblica a norma dellordinamento canonico. Tale personalità giuridica è civilmente riconosciuta in forza delle vigenti norme concordatarie.
Relativamente allambito di intervento I, lAvviso prevede che il soggetto proponente singolo o, in caso di ATS, il capofila, deve aver svolto negli ultimi 3 anni attività similari a quelle previste dalla proposta progettuale in almeno n. 5 Regioni del territorio italiano (art. 3, punto 6, dellAvviso). Si tratta, quindi, di un requisito di ammissibilità riferito esclusivamente al soggetto proponente.
Si tratta di caratteristiche che fanno riferimento esclusivamente al soggetto proponente.
Sì, esiste la possibilità di attivare nuovi contratti di lavoro, a condizione che si tratti di risorse professionali dedicate al raggiungimento degli obiettivi progettuali, contrattualizzate nelle forme previste dalla normativa vigente.
No.
Le attività similari pregresse ed i relativi finanziamenti devono essere indicati, nellapposita tabella, presente nella scheda di progetto (allegato B), che deve essere compilata obbligatoriamente, pena lesclusione, come meglio specificato nelle linee guida per la presentazione del progetto.