FAQ Enti - Presentazione programmi e progetti
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All’atto della presentazione del programma d’intervento, gli enti sono tenuti a rispettare il limite massimo di operatori volontari indicato nel singolo avviso di presentazione di programmi di intervento.
Sì, nello stesso progetto si potrà prevedere tale misura anche in più Paesi U.E ma ciascun volontario sarà destinato ad uno solo dei Paesi previsti.
L’obiettivo o gli obiettivi del programma deve o devono essere scelti tra quelli indicati nel piano triennale (obiettivi dell’agenda 2030), mentre l’obiettivo del progetto si riferisce al contributo del singolo progetto per la realizzazione del programma e deve essere coerente con l’obiettivo/gli obiettivi e l’ambito di azione del programma di intervento di cui fa parte.
Sì, in tale ambito può ricadere anche la formazione universitaria.
Sì, se si tratta di una sede secondaria prevista dal progetto (pag. 36 delle Disposizioni).
In aggiunta gli operatori volontari, fermo restando lo svolgimento delle attività progettuali nella sede di attuazione progetto cui sono assegnati, possono svolgere una parte delle attività presso altre sedi, a condizione che tale eventualità sia prevista dal progetto e per un tempo non superiore a 60 giorni, così come indicato nelle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale”, approvate con decreto dipartimentale n. 1641/2024 del 12/12/2024.
La sede secondaria, accreditata all’Albo, deve appartenere ad uno degli enti interessati al progetto. In particolare, può appartenere:
- all’ ente proponente il progetto;
- ad uno degli enti di accoglienza (attuatore del progetto) dell’ente proponente.
La formazione generale in modalità on line (sincrona + asincrona) non può superare complessivamente il 50% delle ore complessivamente previste per tale tipologia di formazione. Inoltre, il ricorso alla modalità asincrona non può eccedere il 30% del totale delle ore di formazione generale.
La formazione specifica in modalità on line (sincrona + asincrona) non può superare il 30% delle ore previste dal progetto per tale tipologia di formazione.
Le modalità a cui si fa riferimento nella voce 6 della scheda progetto, per garantire la continuità del servizio del volontario, sono rappresentate dal “servizio da remoto” o dall’individuazione di una sede alternativa. Quest’ultima può essere la sede secondaria iscritta all’albo di servizio civile e le attività che in essa verranno svolte devono essere definite nel progetto, o, in alternativa, si potrà far ricorso alla possibilità, fornita dalle Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale approvate con decreto dipartimentale n. 1641/2024 del 12/12/2024, di impiegare gli operatori volontari, per un periodo non superiore a sessanta giorni, presso altre località in Italia o all’estero, non coincidenti con la sede di assegnazione, e soltanto nel caso in cui detta previsione sia contenuta alla voce 5.3 della scheda progetto, oltre che alla voce 6, e sia finalizzata a dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo (ad esempio soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali, momenti formativi supplementari a quanto previsto dal progetto, ecc.).
No, i progetti non possono prevedere l’impiego dei volontari in orario notturno dalle 23:00 alle 6:00, così come previsto dalle Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale.
Le vigenti “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione”, stabiliscono la possibilità di prevedere che parte delle attività siano realizzate, non nelle sedi di attuazione del progetto, ma “da remoto”. L’attività “da remoto” non può comunque superare il 30% dell’attività totale degli operatori volontari, in termini di giorni o di ore a seconda dell’opzione scelta. È possibile ricorrere a tale modalità solo se l’operatore volontario dispone di adeguati strumenti per l’attività da remoto, oppure se l’ente è in grado di fornirglieli. Ciò implica che l’ente, in ogni caso, deve essere organizzato affinché le attività degli operatori volontari si possano comunque svolgere tutte in presenza.
Le medesime disposizioni prevedono, inoltre, la possibilità di ricorrere all’attività “da remoto”, anche se non pianificata, in via eccezionale, in situazioni di emergenza che non consentano l’operatività presso le sedi. In tali casi l’ente avrà cura di dare opportuna comunicazione al Dipartimento.
Pertanto, laddove i progetti realizzati non prevedano la descritta modalità attuativa dell’attività, è possibile inviare, a mezzo posta elettronica certificata, apposita istanza, opportunamente motivata, al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale - Servizio Programmazione degli Interventi e Gestione dell’Albo.
L’istituto dello smart working non è ammissibile nell’ambito del Servizio Civile Universale, poiché il campo di applicazione della predetta modalità di svolgimento dell’attività è circoscritto, dall’attuale assetto normativo, ai rapporti di lavoro di natura subordinata, risultando, dunque, non compatibile con le previsioni contenute nel d.lgs n. 2017/40. L’attività può, eventualmente, proseguire in modalità "da remoto" previo invio, a mezzo posta elettronica certificata, di apposita istanza, opportunamente motivata, al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale - Servizio Programmazione degli Interventi e Gestione dell’Albo.
L’orario di servizio viene stabilito dall’ente in relazione alla natura del progetto, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale”. L’eventuale impegno nei giorni festivi deve essere previsto alla voce “Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio”.
Gli operatori volontari, fermo restando lo svolgimento delle attività progettuali nella sede di attuazione progetto, possono svolgere una parte delle attività presso un ente partner a condizione che tale eventualità sia prevista dal progetto e per un tempo non superiore a 60 giorni, così come indicato nelle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale”, approvate con decreto dipartimentale n. 1641/2024 del 12/12/2024. Naturalmente le attività svolte dagli operatori volontari presso l'ente partner devono essere funzionali alla realizzazione del progetto e ben descritte nell'elaborato.
Sì, ma il punteggio sarà attribuito solo per la certificazione delle competenze.
Il contributo viene corrisposto a chi eroga la formazione generale.
Pertanto potrà essere corrisposto al solo ente referente se è l’unico che eroga la formazione, oppure all’ente o agli enti coprogrammanti se erogano la formazione ciascuno per sé. Ciò avviene a prescindere dal fatto che il sistema di formazione sia condiviso o meno.
I contenuti sono indicati nell’allegato 2 alla Circolare del 12 marzo 2025 recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale – criteri e modalità di valutazione”.
Per facilitare l’ente nella stesura dell’accordo, se ne propone un facsimile.
Facsimile Accordo di Coprogrammazione in formato Word
Facsimile Accordo di Coprogrammazione in formato ODT
Sì, ma il punteggio sarà attribuito solo per la certificazione delle competenze.
Sì. Oltre alle firme degli enti titolari di iscrizione all’albo coinvolti, possono essere anche previste le firme degli enti di accoglienza.
Per attività comuni si intendono le stesse attività svolte dagli enti coprogrammanti. Per attività integrate si intendono eventuali attività realizzate da ciascun ente coprogrammante, che non siano in comune con l’altro ente.
L'accordo di partenariato deve essere sottoscritto dall'ente partner e dall'ente proponente il progetto. In alternativa può essere sottoscritto dall'ente partner e dall'ente di accoglienza che realizza il progetto, ma in tal caso l'accordo deve essere controfirmato dall'ente proponente che lo mantiene agli atti.
No, per enti partner si intendono uno o più soggetti pubblici o privati (persone giuridiche), non iscritti all'albo di servizio civile universale.
No. Non è possibile presentare progetti in coprogettazione con altri enti titolari di iscrizione all’Albo e/o loro enti di accoglienza. Resta ferma la possibilità da parte di un ente titolare di iscrizione all’albo di progettare con i propri enti di accoglienza.
Sì. Ogni ente titolare di iscrizione all’Albo può presentare programmi in coprogrammazione con altri enti titolari. Non sono previsti specifici punteggi per la coprogrammazione.
L’accordo deve essere sottoscritto dall’ente referente del programma e da tutti gli enti coprogrammanti. L’assenza della firma anche di un solo ente coinvolto nella coprogrammazione comporta l’inammissibilità del programma.
Se si sceglie di adottare una o più ulteriori misure a favore di giovani, le voci ad esse relative sono tutte a compilazione obbligatoria ad eccezione di:
- per la misura relativa ai giovani con minori opportunità la voce relativa all’eventuale assicurazione integrativa;
- per la misura del periodo fino a tre mesi in un Paese UE la voce relativa ai vantaggi per il progetto e all’eventuale assicurazione integrativa;
- per la misura relativa al periodo di tutoraggio la voce relativa alle attività opzionali da realizzare nel percorso di tutoraggio.
Si intende che uno o più dei seguenti elementi:
- territorio;
- contesto;
- bisogni/aspetti da innovare;
- relazione tra ciascun progetto e il programma;
sia descritto in modo insufficiente. Basta che anche un solo elemento sia descritto in modo insufficiente per escludere il programma dalla graduatoria, in quanto si tratta di elementi obbligatori la cui descrizione è fondamentale per la comprensione delle motivazioni alla base della realizzazione del programma stesso.
Le sedi secondarie sono state introdotte per casi specifici e rappresentano un’eccezione, tenuto conto anche delle ripercussioni che l’individuazione di una sede secondaria ha su altri temi, quali ad esempio le verifiche ispettive.
La sede secondaria, così come quella principale, deve essere iscritta all’albo ed avere tutti i requisiti previsti dalla Circolare del 21 giugno 2021 “Norme e requisiti per l'iscrizione all'Albo degli enti di Servizio Civile Universale” per la sede di attuazione del progetto.
Una sede può essere secondaria di più sedi principali, nei limiti di quanto previsto nel progetto, ma particolare attenzione andrà dedicata ad evitare che in determinati giorni/orari si sovrappongano le attività con superamento del limite del numero di volontari per sede e altre eventuali criticità connesse alla sicurezza del luogo.
Si precisa inoltre che, posto che nella sede secondaria si svolge parte dell’attività progettuale, la stessa non può essere troppo distante da quella principale.
La sede secondaria, accreditata all’Albo, deve appartenere ad uno degli enti interessati al progetto. In particolare, può appartenere:
- all’ ente proponente il progetto;
- ad uno degli enti di accoglienza (attuatore del progetto) dell’ente proponente.
La sede secondaria deve appartenere allo stesso ente di quella primaria.
L’Olp della sede secondaria deve essere lo stesso di quella principale.
No, per le sedi secondarie non si applica il limite temporale di 60 giorni di cui alle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale”, approvate con decreto dipartimentale n. 1641/2024 del 12/12/2024.
No, non sono previste incompatibilità. Resta fermo che l’organismo pubblico o privato cui si affida il ruolo del tutor deve possedere un’adeguata formazione e qualificata esperienza in materia di risorse umane, con particolare riferimento alla selezione, alla valorizzazione delle competenze e all'orientamento professionale e/o alle politiche attive del lavoro.
È possibile prevedere più indirizzi nello stesso campo testuale del sistema informativo.
No, non occorre inviare il curriculum, in quanto non è una figura necessaria ai fini della presentazione dei programmi e progetti di servizio civile universale. L’ente può, se lo ritiene opportuno, nell’ambito della sua organizzazione interna, prevedere tale figura professionale.
No. Si tratta di due figure professionali diverse con requisiti specifici differenti. In particolare, il Responsabile della sicurezza previsto dalla Circolare del 12 marzo 2025 deve possedere i requisiti previsti dall’allegato 5 alla suddetta Circolare e il suo curriculum deve essere redatto secondo il fac-simile di cui all’allegato 5C) e caricato sul sistema Helios.
La quota del 25% si applica rapportando il numero dei volontari con minori opportunità sul totale degli operatori volontari previsti nel progetto. Il sistema Helios calcola in modo automatico la percentuale sulla base degli operatori volontari inseriti a sistema applicando l'arrotondamento matematico. Il punteggio non viene attribuito se la percentuale ottenuta è inferiore al 25%
Riportiamo, a fini esemplificativi, un esempio di valutazione dei programmi di intervento con riferimento ai punteggi da attribuire.
Se il programma è composto da 4 progetti potrebbe verificarsi la situazione seguente a seguito della valutazione dei progetti:
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Punteggio progetto 1 |
Progetto inammissibile o escluso dalla graduatoria |
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Punteggio progetto 2 |
50 |
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Punteggio progetto 3 |
36 |
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Punteggio progetto 4 |
60 |
Il punteggio totale del programma è calcolato nel seguente modo:
Punteggio totale del Programma = Media aritmetica dei punteggi dei singoli progetti =
(50+36+60) /3 = 146/3 = 48,7*
* il punteggio totale è arrotondato ad una cifra decimale.
Il progetto inammissibile o escluso dalla graduatoria non entra quindi nel calcolo della media dei progetti ma può influire sulla valutazione della coerenza tra i progetti in cui il programma è articolato.
No, per l’inserimento in graduatoria dei programmi di intervento non è stata indicata alcuna soglia minima.
No, ma il numero di operatori volontari che si possono richiedere per la realizzazione dei progetti per l’accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili non può essere inferiore né superiore al numero dei soggetti che usufruiscono dell’accompagnamento, indicati alla voce 5 della scheda progetto di cui all’ “Allegato 1 A” della Circolare del 20 aprile 2023.
Sì, potranno essere selezionati i settori e le aree di intervento ritenuti più adatti in base alle caratteristiche del programma e dei relativi progetti. Pertanto, si potranno realizzare certamente programmi e progetti di “Servizio Civile Digitale” nel "Settore E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport", ma potranno essere presentati anche programmi e progetti di servizio civile che offrono servizi di “facilitazione digitale” in altri settori, a titolo di esempio "Settore: A – Assistenza" o il “Settore: C - Patrimonio Ambientale e riqualificazione urbana” oppure il "Settore: D - Patrimonio storico, artistico e culturale" etc..
Sì, lo prevede il programma quadro; in caso di servizio di “facilitazione digitale” da realizzare ex novo, all’operatore volontario viene richiesto di effettuare le attività di “facilitazione digitale” inserendosi in un “gruppo di lavoro” esistente o da attivare per svolgere il servizio. Va sempre dunque garantito il supporto e l’accompagnamento degli operatori volontari, attraverso figure di riferimento preventivamente individuate. Si rammenta in proposito che in nessun caso l’operatore volontario può sostituire personale dipendente o a contratto degli Enti.
Gli Albi precedenti non sono più vigenti. Come è noto, l’Avviso di “Servizio Civile Digitale” è aperto solo agli Enti di servizio civile iscritti all’Albo di Servizio civile universale, di cui all’art. 11 del d.lgs 6 marzo 2017, n. 40. Gli Enti non accreditati possono partecipare in veste di partner (a livello progettuale) accordandosi con un ente già iscritto all'Albo del Servizio civile universale che a sua volta intende presentare un programma di intervento specifico di "Servizio Civile Digitale".
E’ possibile che uno stesso OLP venga impiegato in contemporanea su progetti dell’avviso ordinario e su progetti di “Servizio Civile Digitale”, si evidenzia tuttavia, come riportato nella Guida alla redazione dei programmi per l’impiego di operatori volontari di Servizio civile in Italia nell’ambito del programma quadro del “Servizio Civile Digitale” che “in aggiunta a quanto stabilito dalle vigenti Disposizioni, non essendo previsti progetti all’estero nell’ambito del programma quadro di sperimentazione del “Servizio Civile Digitale”, il rapporto tra numero di operatori locali di progetto e numero di operatori volontari è pari a 1 OLP ogni 6 volontari.
Non potranno fare domanda di partecipazione per il “Servizio Civile Digitale”; chi invece ha prestato servizio in progetti finanziati dal PON-IOG, potrà partecipare al “Servizio Civile Digitale”.
I caratteri indicati nelle linee guida SCD non sono da sommarsi a quelli previsti dalle vigenti disposizioni.
I requisiti sono quelli ordinariamente previsti delle vigenti disposizioni. Si sottolinea che è fondamentale che il volontario si inserisca in un sistema all’interno del quale operano figure professionali con competenze in materia di digitale.
Non sono previsti requisiti specifici per i candidati al “Servizio civile digitale” e gli Enti utilizzeranno i propri sistemi di selezione accreditati. Lo scopo non è quello di reclutare “facilitatori digitali” ma giovani operatori che acquisiranno competenze sul tema durante l’esperienza di Servizio civile.
Non è possibile. L’ente potrà ricorrere alla certificazione delle competenze tramite soggetti titolati ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 13/2013. In tal caso l’ente stesso dovrà assicurare il percorso di certificazione. Se l’ente prevede un attestato specifico da parte di Ente terzo non potrà ottenere il punteggio relativo alla certificazione delle competenze ma otterrà quello previsto per l’attestato specifico. Ove non previsto nel progetto e quindi non realizzato direttamente dagli enti, il percorso di certificazione sarà assicurato dal Dipartimento per la trasformazione digitale in collaborazione con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.
I progetti presentati dagli Enti che aderiscono al Programma quadro del “Servizio Civile Digitale” devono sviluppare una o entrambe le tipologie di servizi di seguito illustrate:
Tipologia 1. Realizzazione o potenziamento di un servizio di “facilitazione digitale” presso l’Ente.
Fanno parte di questa tipologia i servizi realizzati da soggetti pubblici o privati che offrono supporto individuale all’utenza di servizi online (attraverso, per esempio, punti di assistenza digitale già operanti nell’Ente, anche itineranti), oppure i servizi che si intende realizzare ex novo come sostegno delle proprie attività di assistenza all’utenza. La facilitazione digitale ha l’obiettivo di abilitare la fruizione autonoma da parte dell’utente di servizi digitali essenziali, pubblici o privati.
Tipologia 2. Realizzazione o potenziamento di attività di “educazione digitale”.
Rientrano in questa tipologia i servizi, realizzati da soggetti pubblici o privati, che riguardano l’educazione all’uso di strumenti digitali, non riferiti a servizi erogati direttamente dall’ente, con l’intento di curare la diffusione della “cultura digitale”. L’educazione digitale ha l’obiettivo di sviluppare negli individui formati competenze digitali di base e/o avanzate – intese sia come conoscenze, sia come abilità, sia come attitudini e valori – attraverso il disegno di attività didattiche mirate e l’integrazione di specifici metodi pedagogici.
Inoltre, come previsto dalle linee guida alla redazione dei programmi per l’impiego di operatori volontari di servizio civile in Italia nell’ambito del programma quadro del “Servizio Civile Digitale “non possono essere inserite attività che non attengono in modo specifico all’obiettivo progettuale, ad esempio attività di dematerializzazione o inserimento dati non legate ai servizi di facilitazione e/o educazione digitale” (cfr. voce Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo della scheda progetto).
Se l’ente ricorre alla certificazione delle competenze tramite soggetti titolati ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 13/2013, non dovrà rilasciare all’operatore volontario l’attestato specifico.
Non necessariamente.
Con riferimento agli indicatori da descrivere nella scheda progetto di “Servizio civile digitale”, è necessario prioritariamente attenersi alle indicazioni contenute nelle Linee guida alla redazione dei programmi per l’impiego di operatori volontari di servizio civile in Italia nell’ambito del programma quadro del “Servizio civile digitale”. In aggiunta a quanto richiesto nelle linee guida, si potrà sinteticamente arricchire la descrizione con eventuali ulteriori indicatori ritenuti utili, rispettando i limiti di carattere di ciascuna voce della scheda progetto.
La voce 6) della scheda progetto dovrà essere compilata dall'ente come da vigenti Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione.
Sono le competenze che gli operatori volontari potranno acquisire con la partecipazione alla realizzazione del progetto. Le competenze sono deducibili dalle attività svolte durante l’espletamento del servizio e al tempo stesso presenti in repertori codificati a livello nazionale e/o regionale.
Sì. Si può trattare anche dello stesso ente, l’importante è che abbia i requisiti richiesti dalle vigenti Disposizioni per la presentazione e aggiornamento dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione per erogare sia il tutoraggio sia la certificazione delle competenze.
Non esiste un numero minimo di competenze da certificare
L’ente potrà ricorrere alla certificazione delle competenze tramite soggetti titolati ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 13/2013, sulla base di quanto previsto nelle vigenti Disposizioni per la presentazione e aggiornamento dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione.
Nella piattaforma Helios possono essere indicati più enti titolati ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 13/2013.
No, la richiesta deve riguardare il programma di intervento positivamente valutato e rientrante nella relativa graduatoria pubblicata.
Il numero minimo di volontari è pari a 2 per ogni progetto e a 4 per il programma di intervento.
Il costo per autofinanziare un singolo operatore volontario per 12 mesi è pari ad € 6.268,64 (il costo include le spese per l’assegno mensile e l'assicurazione). Le eventuali spese di viaggio (inizio e fine servizio), di formazione e di sostegno alle misure aggiuntive sono a carico dell’ente.
No.
No, non è possibile. Deve essere rispettata la durata del programma approvato.
No, è necessario mettere in atto le misure a favore dei giovani approvate nei singoli progetti.
È possibile proporre eventuali aggiornamenti progettuali nei tempi e nelle modalità descritte nella Circolare del 19 maggio 2026 contenente le “Disposizioni per la presentazione e aggiornamento dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione”