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FAQ Avvisi e Bandi Politiche Giovanili
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Possono presentare una proposta progettuale gli enti locali, le università pubbliche o altri enti pubblici titolari di biblioteche, come definite dall’art. 101, secondo comma, lettera b) del D. Lgs. n. 42/2004, e di spazi idonei a realizzare le attività progettuali.
Possono partecipare al partenariato, soggetti pubblici e/o, nel rispetto della normativa vigente, soggetti del privato sociale, quali associazioni, fondazioni o altre organizzazioni giovanili, senza fini di lucro.
Gli istituti scolastici pubblici, titolari di una biblioteca, come definita dall’art. 101, secondo comma, lettera b) del D. Lgs. n. 42/2004,funzionante ed operativa, possono presentare una proposta progettuale in qualità di soggetti proponenti.
Con riferimento al quesito posto in merito alla possibilità di partecipare all'Avviso in oggetto, pur non essendo l'ente proprietario dell'immobile sede della biblioteca comunale, ma avendone la gestione in virtù di un contratto di comodato d'uso, si risponde affermativamente, fermo restando che dovranno essere comunque rispettate tutte le condizioni previste nell'Avviso, ivi compresa quella relativa agli orari minimi di apertura al pubblico della biblioteca comunale e che la stessa abbia spazi idonei allo svolgimento delle attività progettuali funzionali all'aggregazione giovanile.
Le cooperative sociali senza fini di lucro, nel rispetto della normativa vigente, possono partecipare in qualità di soggetto partner.
NO, ogni soggetto proponente può presentare una sola proposta progettuale. Qualora risulti capofila di più proposte progettuali sarà ammissibile solo il primo progetto pevenuto in ordine cronologico.
E' possibile presentarsi in qualità di partner per un massimo di tre proposte progettuali, a pena di esclusione di tutte le ulteriori, sulla base dell'ordine cronologico di arrivo.
Gli accordi di partenariato per lo svolgimento delle attività progettuali possono essere stati già sottoscritti al momento della presentazione della candidatura. In alternativa, al momento della presentazione della candidatura devono essere definiti i soggetti pubblici e/o privati che si intende coinvolgere e siano presentate le dichiarazioni di impegno a stipulare accordi di partenariato per la realizzazione del progetto in caso che lo
stesso venga selezionato utilizzando esclusivamente il format messo a disposizione all'interno della piattaforma (allegato c).
La compagine del partenariato deve essere mantenuta per tutta la fase di realizzazione del progetto, a pena di esclusione, fatta eccezione per modifiche della stessa non prevedibili al momento della presentazione della candidatura, per le quali è necessaria la preventiva approvazione da parte del Dipartimento.
La biblioteca, oggetto della proposta progettuale, come definita dall'art. 101, secondo comma, lett. b) del decreto legislativo n. 42/2004, deve essere funzionante ed operativa e avere spazi idonei all'aggregazione dei giovani. Nel caso di sviluppo delle attività progettuali in più sedi della stessa, ciascuna dovrà rispettare gli orari minimi di apertura al pubblico, pari ad almeno cinque giorni a settimana per otto ore al giorno da intendersi o quale orario ordinariamente osservato o anche orario protratto proprio per effetto della proposta progettuale presentata. Restano ferme tutte le altre previsioni dell'Avviso.
Gli orari di apertura al pubblico di diverse sedi bibliotecarie oggetto delle attività progettuali non sono cumulabili. Ciascuna sede dovrà rispettare gli orari minimi di apertura al pubblico, pari ad almeno cinque giorni a settimana per otto ore al giorno, da intendersi o quale orario ordinariamente osservato o anche orario protratto per effetto della proposta progettuale presentata.
Le attività progettuali devono svolgersi all'interno della biblioteca pubblica. La finalità perseguita dall'Avviso è infatti quella di favorire la realizzazione e lo sviluppo di luoghi di aggregazione giovanile all'interno delle biblioteche valorizzandone la vocazione di luogo di incontro, cooperazione, conversazione, confronto
Le proposte progettuali dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 31 ottobre 2022, esclusivamente attraverso la piattaforma di cui all'articolo 3 dell'Avviso ed utilizzando la modulistica ivi disponibile.
La procedura prevista dall'Avviso è c.d. "a sportello" nel senso che le domande di partecipazione sono registrate e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione. Le risorse sono, quindi, assegnate ai progetti valutati positivamente da una Commissione di valutazione (con punteggio non inferiore a 70/100) sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Sarà pubblicato un elenco delle proposte progettuali che, via via, risulteranno finanziabili.
L'Avviso pone a carico del soggetto proponente (ente pubblico) l'obbligo di sottoscrivere digitalmente la documentazione necessaria alla presentazione della candidatura. Qualora il partner del privato sociale non sia dotato di firma digitale è possibile presentare il partenariato sottoscritto con firma autografa del legale rappresentante del soggetto privato corredato da un documento di identità in corso di validità; qualora il partner sia un soggetto pubblico valgono le disposizioni di cui all'art. 15 della L. 241/90 e s.m.i., le quali prevedono la nullità dell'atto in assenza di firma digitale.
NO, non è possibile presentare candidature utilizzando modulistica diversa da quella presente all'interno della piattaforma o con modalità di trasmissione differenti. A seguito della registrazione alla piattaforma dedicata sarà possibile compilare la domanda di partecipazione e scaricare i modelli da sottoscrivere e caricare in piattaforma. È esclusa la validità di qualsiasi altra modalità di presentazione.
Non esiste un modello standard di partenariato da utilizzare qualora lo stesso sia formalizzato prima della presentazione della candidatura. Resta fermo il rispetto delle finalità e delle previsioni dell'Avviso. Il Dipartimento si riserva di chiedere eventuali chiarimenti/integrazioni rispetto al contenuto dello stesso. Qualora il partenariato non sia già costituito al momento della presentazione della candidatura è necessario compilare lo "Schema di dichiarazione di intenti per la costituzione di partenariati", scaricabile dalla piattaforma dedicata.
Il doppio del finanziamento richiesto si riferisce al doppio dellimporto del cofinanziamento pubblico richiesto nella proposta progettuale presentata.
No, il requisito deve essere rispettato dal soggetto Capofila dellATS, ai sensi dellart. 3, punto 8) che recita: Il soggetto proponente, singolo o capofila di ATS, deve aver realizzato, negli ultimi 3 anni (2013 - 2015), attività riconducibili agli ambiti di intervento individuati al precedente art. 1, per un importo complessivamente pari ad almeno il doppio del finanziamento richiesto.
Nelle forme previste dalla normativa vigente in materia.
LAvviso dà indicazioni in proposito, la valutazione della coerenza delle finalità della proposta progettuale presentata, rispetto allambito di intervento dellAvviso, rientra nelle specifiche funzioni della Commissione di valutazione che sarà successivamente nominata.
No, in ogni caso, si tratta di valutazioni riservate esclusivamente alla Commissione di valutazione che sarà alluopo nominata.
Sono ammissibili solo le attività coerenti con le finalità dellAvviso.
Limporto riconducibile alle attività è da intendersi come finanziamento effettivamente ricevuto da enti pubblici e privati.
Per importo riconducibile si deve intendere esclusivamente il contributo ricevuto per la realizzazione della parte progettuale coerente con le finalità dellAvviso.
Le notizie relative agli associati esterni devono essere descritte in modo puntuale ed esauriente nella Scheda di progetto allegato B dellAvviso - e devono essere sostenute da documenti ufficiali da tenere a disposizione dellAmministrazione per eventuali controlli.
No, ai sensi dellart. 3, punto b, le imprese sociali ex legge n. 118/2005, possono partecipare solo in qualità di Associato interno dellATS.
Il costo totale del progetto è da intendersi pari al cofinanziamento pubblico richiesto più il 25% di cofinanziamento a carico del proponente, fermo restando quanto stabilito dallart. 4, punto 4.
Pur non essendo indicata tra le cause di esclusione, di cui allart. 7 dellAvviso, il superamento dellapplicazione della regola del de minimis deve essere dichiarata nella domanda di partecipazione con la quale si attesta di non aver beneficiato, nel corso dellesercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, di altri aiuti a titolo de minimis ovvero che il cofinanziamento richiesto non determina il superamento del limite massimo di aiuti de minimis nel triennio stabilito dalla normativa.
Se si tratta di soggetto profit la risposta è negativa. La partecipazione di soggetti profit è limitata esclusivamente alla posizione di associato esterno, motivando la partecipazione con lapporto di competenze e risorse finanziarie ulteriori/aggiuntive rispetto a quelle previste nel progetto.
No, lassociato esterno apporta risorse al progetto e vi partecipa, anche se in qualità di soggetto esterno, apportando ulteriori risorse o servizi. Pertanto, non può essere un soggetto che effettua prestazioni di servizi il cui costo è inserito nel piano finanziario.
No, rientrano tra gli Associati esclusivamente le scuole, le accademie, gli istituti di alta formazione anche di natura privatache abbiano ottenuto il riconoscimento del MIUR.
I massimali si riferiscono alla spesa massima ammissibile per ciascuna tipologia di spesa. Ovviamente il totale dei costi progettuali deve costituire il 100% del costo complessivo.
Rientra nelle specifiche funzioni della Commissione, che sarà designata, valutare linnovatività delliniziativa tenendo conto di quanto indicato nellAvviso.
Sì, lATS così composta è adeguata, ai sensi dellart. 3, punto 4, se i soggetti proponenti hanno le altre caratteristiche indicate dallarticolo 3.
Unazienda speciale, nellordinamento giuridico italiano, è un ente pubblico definito quale "ente strumentale" dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale ovvero dall'organo legislativo di una Regione o Provincia autonoma.
Può partecipare in qualità di associato interno dellATS esclusivamente nel caso in cui sia senza scopo di lucro.
NO, ogni soggetto, sia in qualità di singolo, sia di Capofila, sia di associato in ATS, pena linammissibilità della domanda che propone, o a cui partecipa, come singolo, come capofila o come associato, può presentare una sola proposta progettuale e/o partecipare ad un solo progetto.
No. Il soggetto dotato di personalità giuridica è diverso e distinto dai soggetti che lo costituiscono. Il requisito previsto al punto 8 dellart. 3 dellAvviso deve quindi essere posseduto dal soggetto proponente singolo o capofila dellATS.
La quota di cofinanziamento, pari ad almeno il 25% del costo totale della proposta progettuale, va ripartita tra il proponente e gli associati, come previsto allart. 4 punto 3 dellAvviso.
Nella parte III della Scheda di progetto - punto 7 - occorre indicare le competenze professionali coinvolte specificando tutti gli elementi utili a supportare la valutazione della Commissione (età - titolo di studio eventuali titoli accademici riconoscimenti ufficiali ecc.), ma non occorre allegare i curricula che dovranno, comunque, essere acquisiti e tenuti a disposizione dellAmministrazione per eventuali verifiche.
No, i soggetti profit possono partecipare esclusivamente come associati esterni allATS.
Il requisito previsto dallart. 3 punto 8 dellAvviso è richiesto per il soggetto proponente singolo o, in caso di ATS, per il Capofila.
La risposta non è univoca, dipende dallautonomia riconosciuta ai singoli Dipartimenti dalla Statuto dellUniversità e comunque nel rispetto dellArt. 7 (Cause di esclusione), comma 1, lett. a.
Se si tratta di ente pubblico, lEnte può partecipare esclusivamente in qualità di Associato dellATS. Può partecipare quale proponente se ha le caratteristiche indicate nellAvviso.
Sì, gli enti morali sono individuati tra le categorie di organizzazioni che, ai sensi dell'art. 3, punto a), dell'Avviso, possono presentare una proposta progettuale in qualità di proponenti singoli o Capofila dellATS, purché le finalità istituzionali dellente non siano incompatibili con gli obiettivi dellAvviso, esclusi i soggetti profit.
Non vi sono quote prestabilite. E fatto obbligo al soggetto proponente singolo o, in caso di ATS, al capofila e agli associati interni, di garantire un cofinanziamento pari ad almeno il 25% del costo totale della proposta progettuale, mediante risorse finanziarie proprie o risorse umane e strumentali.
In caso di ATS da costituire è necessario che il legale rappresentante di ciascun associato dellATS provveda alla compilazione degli Allegati A1 e A2 dellAvviso, nonché alla sottoscrizione con firma digitale.
Gli allegati A1 e A2, reperibili alla pagina https://avvisigiovani.serviziocivile.it/, devono essere scaricati e salvati sul proprio computer. Dopo la compilazione con i dati richiesti devono essere presentati secondo le indicazioni previste allart. 8 dellAvviso. Non sono generati automaticamente dalla procedura on-line.
Il requisito previsto dallart. 3, punto 8 dellAvviso è richiesto per il soggetto proponente singolo o, in caso di ATS, per il Capofila.
Lente di ricerca associato interno allATS può essere soggetto pubblico o privato purché senza scopo di lucro. La qualità di ente di ricerca dovrà comunque risultare non solo dallo statuto dellente ma anche da elementi oggettivi che formeranno oggetto della valutazione della Commissione.
Non ci sono format specifici al riguardo: potranno essere formalizzati secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Si precisa che la parte II della Scheda di progetto Allegato B - prevede un apposito spazio relativo agli associati esterni (punto C.1) ove è possibile inserire tutte le informazioni.
Limporto da inserire nella voce Importo progetti realizzati/finanziati della Scheda di progetto è lammontare del finanziamento ottenuto dal proponente per le attività progettuali realizzate coerenti con lambito di intervento di cui allAvviso e non il costo complessivo del progetto cui ha partecipato assieme ad altri.
Gli Enti ecclesiastici rientrano tra le categorie individuate dallAvviso per la presentazione di una proposta progettuale, in qualità di proponente singolo o di Capofila di ATS. Possono anche partecipare come associati solo se e in quanto rientranti tra i soggetti indicati allart. 3 lettera b).
Il calcolo delle attività realizzate negli ultimi 3 anni (2013-2015) è dato dalla somma dei finanziamenti e/o dei contributi ricevuti da enti pubblici o privati nel periodo in esame.
Il soggetto che partecipa è quello che rendiconta i propri costi; non può rendicontare costi di altri soggetti che non fanno parte direttamente dellATS.
Si intendono i giovani come risorse umane coinvolte nelle attività progettuali.
Domanda 1 e 2: Si, se rientrano tra i soggetti indicati nellAvviso.
Domanda 3: Laver realizzato negli ultimi 3 anni attività riconducibili agli ambiti di intervento per un importo complessivo pari ad almeno il doppio del finanziamento richiesto, è un requisito indispensabile previsto dallart. 3, punto 8 dellAvviso.
Il requisito va riferito ai finanziamenti e/o i contributi effettivamente ricevuti.
In caso di ATS la partecipazione di ciascun componente deve essere motivata dallapporto di competenze e risorse finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della proposta progettuale, che deve essere descritta e dettagliata (parte II.B della Scheda di progetto) nella proposta progettuale e comprende anche la partecipazione finanziaria in termini di costi che vengono assunti dallassociato.
Dipende, se sarà o meno ritenuta dalla Commissione funzionale alla realizzazione del progetto.
Sì, se il soggetto operante in altra Regionerealizza attività previste nella proposta progettuale. La realizzazione di attività progettuali in più Regioni costituisce un elemento di valutazione della proposta progettuale da parte della Commissione.
Lambito dintervento è costituito da qualsiasi iniziativa idonea ad assicurare la promozione e il sostegno allo sviluppo e allestrinsecazione dei talenti e della creatività dei giovani; si deve trattare di iniziative che consentano ai giovani di valorizzare le esperienze e competenze già acquisite anche, ad esempio, nel campo dellinnovazione tecnologica. Le proposte potranno essere riferite per esempio a iniziative volte a supportare talento e creatività nel mondo dellarte, dellartigianato tradizionale e non, nellambito tecnologico e in ogni altro ambito nel quale si possa esprimere la persona umana.
Destinatari diretti sono i giovani (di età compresa tra 18 e 35 anni), il cui numero è chiaramente identificato, che rappresentano il target di riferimento dellattività e su cui si intende agire direttamente.
Beneficiari indiretti sono i soggetti i quali, pur non essendo coinvolti direttamente nelle attività di progetto, sono influenzati dal loro svolgimento. Non sono previsti limiti di età per i beneficiari indiretti.
Se si chiedono 150.000,00 Euro, nei tre anni precedenti il soggetto proponente deve aver ricevuto finanziamenti complessivi da pubblici o privati, per attività similari pari almeno a 300.000 Euro).
Nel caso di ATS il Capofila deve aver ricevuto almeno il 40% del doppio del finanziamento richiesto (proseguendo nellesempio precedente su 300.000 Euro deve aver ricevuto finanziamenti complessivi per almeno 120.000 Euro. In questo caso tutti gli altri associati devono aver ricevuto complessivamente finanziamenti pari ad Euro 180.000).
La percentuale indicata per il Capofila è la percentuale minima, pertanto nulla vieta che il Capofila possa essere stato il destinatario del 100% dei finanziamenti pari al doppio della richiesta (sempre proseguendo nellesempio può essere stato beneficiario di 300.000 Euro avendone chiesti, come ATS, 150.000).
SI. Si sottolinea, come specificato nelle Linee guida, che è obbligatorio, a pena di esclusione, compilare la tabella presente nellAllegato B on line e riguardante le attività similari pregresse con i relativi finanziamenti. Inoltre nella stessa tabella è previsto che, sia per il capofila/soggetto proponente, sia per gli associati, debba indicarsi limporto totale dei finanziamenti ricevuti e la percentuale degli stessi rispetto al totale dellATS.
Per finanziamenti ottenuti si intendono esclusivamente i finanziamenti ricevuti da enti pubblici e privati.
Sì. Il soggetto proponente singolo o, in caso di ATS, il capofila, deve aver svolto negli ultimi 3 anni attività similari a quelle previste dalla proposta progettuale in almeno 5 Regioni del territorio italiano.(art. 3 punto 5).
La mancanza di tale requisito è causa di esclusione come previsto dallAvviso e specificato nelle Linee guida.
Le attività progettuali concretamente proposte devono essere innanzitutto coerenti con lambito di intervento indicato in termini generali e astratti, poi devono essere similari, ossia non uguali ma analoghe, raffrontabili, dello stesso genere, affini.
Non si chiede che le attività svolte siano uguali, ma dello stesso tipo o genere, per cui alcuni elementi potranno anche essere diversi, purché resti comunque un ambito di affinità.
I requisiti devono essere riferibili al soggetto proponente, che è soggetto unitario.
In caso di ATS i requisiti sono diversi tra capofila soggetto che è sempre necessariamente unico e i singoli associati.
Gli enti locali non sono associazioni del terzo settore, se peraltro sono associati di unassociazione del terzo settore dotata di personalità giuridica che, come soggetto unitario, presenta la domanda, risulta assorbente la natura del soggetto istante e non delle singole parti che compongono il soggetto.
No. Possono presentare la Proposta di Progetto, in qualità di proponente singolo o di soggetto capofila dellATS, esclusivamente le organizzazioni, che si siano costituite, in forma di atto
pubblico o di scrittura privata registrata, da almeno 5 anni, e rientranti in una delle seguenti categorie:
- Associazioni di promozione sociale (di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383);
- Cooperative sociali (di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381);
- Organizzazioni di volontariato (di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266);
- Fondazioni,
- Enti morali, Enti ecclesiastici e Associazioni la cui ordinaria attività e le cui finalità istituzionali non siano incompatibili con le finalità dellAvviso.
Sì, è corretto.
La partecipazione di qualsiasi soggetto profit è limitata alla possibilità di partecipare come associato esterno (la figura dellassociato esterno è indicata allart. 3, lett. b), punto 2).
Lente pubblico può partecipare esclusivamente in qualità di associato dellATS, altri enti pubblici possono partecipare al progetto, in qualità di associati o di proponente, qualora rientranti in una delle tipologie specificate allarticolo 3, lettera a) dellavviso.
Lassociato esterno è un soggetto (associazione, ente locale, ente privato) che partecipa allo svolgimento del progetto senza percepire finanziamenti (art. 3, lett. b), punti 2 e 3). Si tratta di soggetti terzi con i quali vengono stabilite forme di collaborazione e aggiungono ulteriori risorse finanziarie o prestazioni/attività, rispetto al costo complessivo del progetto, consentendo la realizzazione di prestazioni e/o servizi ulteriori rispetto a quelli previsti nella proposta progettuale per cui si richiede il finanziamento. Le ulteriori risorse devono essere chiaramente indicate nella proposta e deve essere specificato che tali risorse finanziarie o prestazioni e/o attività sono aggiuntive rispetto a quelle del progetto per cui si richiede il finanziamento; le stesse devono essere descritte in modo puntuale ed esauriente.
Lavviso, prevede che il soggetto proponente debba aver ricevuto, complessivamente, nei tre anni precedenti, per attività similari, il doppio dei finanziamenti richiesti.
Per il diritto il soggetto dotato di personalità giuridica è diverso e distinto dai soggetti che lo costituiscono, comunque si tratterebbe di una elusione della prescrizione.
La normativa generale è in ogni caso prevalente; con riferimento ai requisiti richiesti e alle modalità per dichiararli è necessario fare riferimento a quanto indicato nellAvviso.
Sono considerati entrambi gli elementi, sia la natura che la durata: si deve trattare di attività specialistiche e non continuative.
L avviso prevede che il soggetto proponente singolo o, in caso di ATS, il capofila, deve aver svolto negli ultimi 3 anni attività similari a quelle previste dalla proposta progettuale in almeno n. 5 Regioni del territorio italiano (art. 3 punto 5 dellavviso). Questo è il requisito di ammissibilità richiesto.
Lo svolgimento di tali attività similari, oltre il minimo di 5 regioni, costituisce invece un criterio di valutazione.
Si richiede unautocertificazione, i controlli saranno successivi. Il coinvolgimento deve prevedere lutilizzo dei NEET come attori delle attività progettuali.
Le Società Cooperative in qualsiasi forma costituite, possono presentare un progetto purché siano senza fini di lucro.
Il punteggio previsto dal criterio di valutazione soggetti proponenti che svolgono attività in rete con altri attori (10 punti), è relativo al soggetto proponente.
Le attività di natura tecnologica, sono valutate parimenti a qualsiasi altra iniziativa che consenta ai giovani di valorizzare le loro esperienze e competenze.
Si. Infatti la mancanza di tale requisito è causa di esclusione.
No. Non è richiesto.
No. Non è prevista una durata minima. La stessa andrà valutata in correlazione alle attività progettuali proposte.
No. Non è richiesto un numero minimo di regioni.
Si, purché in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dallAvviso.
Unattività multimediale on line può essere considerata come nazionale e soddisfare il requisito delle 5 Regioni, se si riesce a dimostrare che allattività stessa hanno avuto accesso utenti di almeno 5 Regioni.
No. I requisiti di partecipazione devono essere prodotti e posseduti in via diretta dal consorzio stesso.
Tale cofinanziamento dovrà essere così costituito:
- almeno la metà (12,50%) deve essere garantito con risorse finanziarie proprie del proponente singolo o dellintera ATS (pena linammissibilità della domanda);
- la restante metà (12,50%) può essere garantita con risorse strumentali (es.: costo del personale in quota parte per lo svolgimento del progetto, attrezzature, utenze, costi per sedi anche quelle non esclusivamente dedicate allo svolgimento del progetto purché siano in parte utilizzate per lo svolgimento di alcune attività ad esso inerenti, ecc.).
Sono tenuti alla compilazione dellallegato A2 soltanto gli associati dellATS con esclusione di quelli esterni.
Il soggetto proponente, singolo o capofila, deve aver ottenuto finanziamenti per un importo complessivamente pari ad almeno il doppio del finanziamento richiesto (vanno considerati tutti i finanziamenti ottenuti per progetti per attività similari anche sommati tra loro).
In caso di ATS tale finanziamento deve essere stato ottenuto per almeno il 40% dal capofila e la restante quota dagli associati (il capofila potrebbe anche avere ottenuto il 100%);
Saranno valutate entrambe le casistiche, limportante è che il soggetto proponente abbia svolto attività in 5 regioni non è di interesse se per uno o più progetti.
Latto costitutivo e lo statuto di unAssociazione deve essere registrato (Agenzia delle Entrate, Notaio, ecc.).
La data di registrazione è quella a partire dalla quale si calcola lanzianità. Inoltre, al momento della registrazione viene attribuito un codice che, di solito, è apposto sulloriginale. Quel codice deve essere inserito nellapposita casella.
Le associazioni culturali vengono ricomprese nellultima tipologia.
Come indicato nelle linee guida, il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore indica a la tipologia di rapporto di lavoro giuridica a cui fare riferimento.
Comunque nella categoria Personale dipendente e assimilato, devono essere ricomprese solo le risorse professionali dedicate al raggiungimento degli obiettivi progettuali e contrattualizzate nelle forme previste dalla legge vigente e con le quali sussiste un rapporto di lavoro continuativo.
E sufficiente il 100% del capofila.
LAvviso non parla di partner, ma di associati interni allATS e di associati esterni, le cui informazioni vanno inserite nella Parte II.b Informazioni sugli associati della scheda di progetto.
No, sono riconoscibili le spese del soggetto che partecipa singolarmente o in ATS al progetto. La rete non è rilevante ai fini del progetto, rilevano i singoli componenti dellATS.
Si intende conoscere il ruolo che eventualmente il Rappresentante Legale riveste allinterno del progetto.
Per soggetto responsabile delle attività si intende lAssociazione che deve svolgere le attività relative a quella macrofase.
Per prodotto della Macrofase si intende ciò che si ottiene dalla Macrofase stessa (ad es., un report, ecc.).
Per risultati della Macrofase si intendono gli effetti generati dalle attività progettuali poste in essere.
Gli associati coinvolti sono le associazioni, enti, ecc. che saranno coinvolti nello svolgimento delle attività
Si possono essere create altre Macrofasi.
Per impatto a livello locale si intende il risultato prodotto sul luogo/contesto in cui si svolge lattività, mentre limpatto generale riguarda un contesto più ampio.
In qualità di singolo proponente, che non intende costituire un'ATS, il proponente può inserire eventuali associati esterni nella Scheda progetto, Parte III (Informazioni sul progetto), punto 3 - Contesto e motivazione, all'interno del box denominato "Identificazione degli attori coinvolti".
NO. Lart. 1, punto 2. dellAvviso (Obiettivi e azioni) specifica che ogni soggetto proponente, sia in qualità di singolo, sia di capofila, sia di associato in ATS, pena linammissibilità delle domande che propone o a cui partecipa, come singolo, come capofila, o come associato, può presentare una sola proposta progettuale e/o partecipare ad un solo progetto. Non è ammesso il subappalto.
Come specificato nelle Linee guida per la presentazione dei progetti (punto 2), parte integrante dellAvviso, non è necessario che lATS sia costituita prima della presentazione del progetto ma, in caso di approvazione dello stesso, la costituzione dellATS dovrà avvenire entro 10 giorni dalla pubblicazione sul sito della graduatoria delle proposte finanziate.
Lart. 3, lettera a) dellAvviso (Soggetti proponenti) specifica che possono presentare la Proposta di Progetto, in qualità di proponente singolo o di soggetto capofila dellATS, esclusivamente le organizzazioni che rientrino in una delle seguenti categorie:
- Associazioni di promozione sociale (di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383);
- Cooperative sociali (di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381);
- Organizzazioni di volontariato (di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266);
- Fondazioni;
- Enti morali, Enti ecclesiastici e Associazioni la cui ordinaria attività e le cui finalità istituzionali non siano incompatibili con le finalità del presente Avviso.
I soggetti, pertanto, che rientrano in queste categorie, comprese le Associazioni ONLUS, possono presentare la proposta di progetto, purché lordinaria attività e le finalità istituzionali degli stessi non siano incompatibili con le finalità dellAvviso.
LAssociazione può partecipare, se alla data di presentazione della domanda, sia in possesso del requisito costituita.da almeno cinque anni, previsto dal medesimo art. 3 lettera a)
Lart. 3, punto 5 dellAvviso -Soggetti proponenti - specifica che Il soggetto proponente, singolo o in ATS, deve aver realizzato, negli ultimi 3 anni (2012 2014), attività similari nellambito di intervento prescelto () a prescindere da chi abbia finanziato, ciò che conta è la similarità con lambito prescelto. Lammontare del finanziamento fa riferimento non al costo complessivo del progetto, ma alla quota di contributo (pubblico o privato) eventualmente ottenuta.
Le attività progettuali concretamente proposte devono essere innanzitutto coerenti con lambito di intervento prescelto, indicato in termini generali e astratti, poi devono essere similari, ossia non uguali, ma analoghe, raffrontabili, dello stesso genere, affini e pertanto alcuni elementi potranno anche essere diversi, purché si resti comunque in ambito di affinità. In ogni caso, laccertamento della condizione di aver realizzato attività similari è di competenza della Commissione di valutazione, pertanto non è possibile entrare nel merito di specifiche richieste.
No. Il requisito delle attività similari svolte, negli ultimi tre anni, in almeno n. 5 regioni è necessario soltanto qualora si intenda presentare una proposta progettuale relativa allambito di interventoI.
Lart. 6 dellAvviso - Modalità per la presentazione delle proposte- specifica che: La presentazione dei progetti avviene mediante una procedura informatizzata dettagliata nelle Linee guidaper la presentazione dei progetti (punto 6). E prevista la modalità dellinserimento diretto dei dati, relativi alla proposta progettuale, nella piattaforma informatica alla quale si accede previa registrazione sulla pagina https://avvisogiovanieantidroga.serviziocivile.it
Per il diritto il soggetto dotato di personalità giuridica è diverso e distinto dai soggetti che lo costituiscono; comunque, per assicurare il rispetto del vincolo stabilito dallAvviso, ogni soggetto proponente sia in qualità di singolo, sia di capofila, sia di associato in ATS, pena linammissibilità della domanda che propone, o a cui partecipa, come singolo, come capofila o come associato, può presentare una sola proposta progettuale e/o partecipare ad un solo progetto. Il soggetto consortile/federazione/associazione di associazioni può, pertanto, presentare autonomamente un solo progetto solo nel caso in cui nessuno dei propri aderenti presenti una proposta progettuale. In caso contrario sarà dichiarata linammissibilità sia del soggetto consortile che della singola associazione.
Lintervento deve essere rivolto a giovani la cui età sia compresa nella fascia prevista dai 14 ai 28 anni, quindi anche 14/20.
No. Possono presentare la Proposta di Progetto, in qualità di proponente singolo o di soggetto capofila dellATS, esclusivamente le organizzazioni, che si siano costituite, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, da almeno 5 anni per lambito di intervento I e da almeno 3 anni per gli ambiti II e III, e che rientrino in una delle seguenti categorie:
- Associazioni di promozione sociale (di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383);
- Cooperative sociali (di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381);
- Organizzazioni di volontariato (di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266);
- Fondazioni;
- Enti morali, Enti ecclesiastici e Associazioni la cui ordinaria attività e le cui finalità istituzionali non siano incompatibili con le finalità del presente Avviso.
La partecipazione di qualsiasi soggetto profit è limitato alla possibilità di partecipare allAvviso come associato esterno, motivando la propria partecipazione con lapporto di competenze e risorse finanziarie ulteriori/aggiuntive rispetto a quelle previste nel progetto.
No. Possono partecipare come componenti dellATS in cui la capofila sia una delle organizzazioni previste dallAvviso.
Si. Lassociato esterno è un soggetto che partecipa allo svolgimento del progetto senza percepire finanziamenti.Si tratta disoggetti terzi che possono aderire a più iniziative, purché aggiungano ulteriori risorse finanziarie o prestazioni/attività, rispetto al costo complessivo del progetto, consentendo la realizzazione di prestazioni e/o servizi ulteriori rispetto a quelli previsti nella proposta progettuale per cui si richiede il finanziamento.
Le ulteriori risorse devono essere chiaramente indicate nella proposta e deve essere specificato che tali risorse finanziarie o prestazioni e/o attività sono aggiuntive rispetto a quelle del progetto per cui si richiede il finanziamento; le stesse devono essere descritte in modo puntuale ed esauriente.
La mancanza di tale requisito è causa di esclusione come previsto dallart. 4 comma 2 dellAvviso.
Le attività concretamente proposte devono essere innanzitutto coerenti con lambito di intervento indicati in termini generali ed astratti, poi devono essere similari cioè affini, ossia non uguali ma dello stesso genere.
No. Limporto di euro 100.000,00 è il massimo del finanziamento pubblico che può essere richiesto. Il 25% di cofinanziamento si riferisce al costo complessivo del progetto: ad esempio, se il costo complessivo è pari ad euro 133.333,33 ed il finanziamento richiesto è pari ad euro 100.000,00 (cioè 75% del costo complessivo stesso), allora il contributo che il proponente deve aggiungere al finanziamento deve essere pari ad euro 33.333,33, corrispondente al restante 25% del costo (ved. in proposito le Linee guida per la presentazione dei progetti punto 4, pag. 4).
No. LAvviso prevede che il soggetto proponente singolo, o in caso di ATS, il capofila, che presenti una domanda relativa allambito I, deve aver svolto negli ultimi 3 anni attività similari a quelle previste dalla proposta progettuale in almeno n. 5 Regioni del territorio italiano.
Tale requisito, inoltre, costituisce uno dei criteri di valutazione per lambito II e III.
Leventuale incompatibilità con le finalità dellAvviso sarà valutata esclusivamente dalla Commissione di valutazione delle proposte progettuali.
Sì, ma nel rispetto del requisito previsto dallart. 3, comma 5: deve cioè aver ottenuto finanziamenti per un importo complessivamente pari ad almeno il doppio del finanziamento richiesto.
Per finanziamenti ottenuti si intendono esclusivamente i finanziamenti e o i contributi ricevuti da enti pubblici e privati.
Ogni soggetto proponente, sia in qualità di singolo, sia di Capofila, sia di associato in ATS, pena linammissibilità della domanda che propone, o a cui partecipa, come singolo, come capofila o come associato, può presentare una sola proposta progettuale e/o partecipare ad un solo progetto indipendentemente dallambito a cui si riferisce.
Le Amministrazioni Pubbliche possono partecipare allAvviso come associati interni dellATS in cui il soggetto Capofila sia una delle organizzazioni del Terzo settore previste dallAvviso.
No. Nel caso descritto, il requisito previsto dallAvviso è soddisfatto interamente dal Capofila.
Ai fini della rendicontazione non è necessaria la traduzione della fattura in lingua italiana a condizione che espressamente specificata e desumibile la tipologia di costo corrispondente a quelle previsto dallAvviso.
Possono essere stipulati, purché inerenti alle attività proegttuali, tutti i contratti previsti dalla normativa vigente in materia.
Si intendono i giovani in condizioni di disagio e le giovani donne che hanno un ruolo attivo nellespletamento delle attività progettuali.
Sì. La Conferenza Episcopale Italiana, costituita in organismo permanente e dotata di proprio statuto e regolamento, è una persona giuridica pubblica a norma dellordinamento canonico. Tale personalità giuridica è civilmente riconosciuta in forza delle vigenti norme concordatarie.
Relativamente allambito di intervento I, lAvviso prevede che il soggetto proponente singolo o, in caso di ATS, il capofila, deve aver svolto negli ultimi 3 anni attività similari a quelle previste dalla proposta progettuale in almeno n. 5 Regioni del territorio italiano (art. 3, punto 6, dellAvviso). Si tratta, quindi, di un requisito di ammissibilità riferito esclusivamente al soggetto proponente.
Si tratta di caratteristiche che fanno riferimento esclusivamente al soggetto proponente.
Sì, esiste la possibilità di attivare nuovi contratti di lavoro, a condizione che si tratti di risorse professionali dedicate al raggiungimento degli obiettivi progettuali, contrattualizzate nelle forme previste dalla normativa vigente.
No.
Le attività similari pregresse ed i relativi finanziamenti devono essere indicati, nellapposita tabella, presente nella scheda di progetto (allegato B), che deve essere compilata obbligatoriamente, pena lesclusione, come meglio specificato nelle linee guida per la presentazione del progetto.
Il Bando non prevede espressamente un determinato “monte ore” in quanto lo stesso dipende dal singolo progetto presentato da uno specifico ETS e dalle attività che ciascun giovane “operatore” andrà a svolgere.
Tali attività sono, infatti, finalizzate alla realizzazione di un “risultato”, attraverso una prestazione lavorativa di carattere parasubordinato, non soggetta a priori a vincoli di orario o a vincoli di predeterminazione della prestazione. Ai sensi dell’art. 2, comma 7, del Bando, infatti, “I candidati, …., opereranno presso quest’ultimi, a seguito della stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)…”.
Casistica n. 1
Se un/a giovane ha già concluso il servizio civile può partecipare al Bando "Time to care", ma in un ente diverso da quello dove ha realizzato le attività di SCU, in linea con quanto stabilito dall’art. 2, comma 6, del Bando “Time to care” (TTC), il quale stabilisce che “Non possono presentare domanda i giovani che abbiano in corso con l’ente del Terzo settore individuato, rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del presente Bando.”.
Casistica n. 2
Se un/a giovane sta svolgendo il servizio civile può partecipare al Bando "Time to care", ma in un ente diverso da quello dove sta realizzando le attività di SCU, in linea con quanto stabilito dall’art. 2, comma 6, del Bando TTC, il quale stabilisce che “Non possono presentare domanda i giovani che abbiano in corso con l’ente del Terzo settore individuato, rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del presente Bando.”.
Inoltre, qualora selezionato per il Bando "Time to care", può essere impiegato nei limiti previsti dall'art. 16, comma 5, del d. lgs. n. 40/2017, ossia è necessario che le attività che andrà a svolgere e gli orari delle stesse siano compatibili (Nell'attuazione del servizio civile universale gli operatori volontari sono tenuti a realizzare le attività previste dal progetto, nel rispetto di quanto stabilito nel contratto di cui al comma 1, e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile universale).
Casistica n. 3
Un/a giovane, dopo aver partecipato al Bando "Time to care", potrà svolgere il servizio civile, ma in un ente diverso da quello dove ha svolto attività per il Bando "Time to care".
Infatti, secondo quanto previsto dal Bando di selezione per il SCU l'articolo dedicato ai requisiti stabilisce che: "...non possono partecipare i giovani che intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente che realizza il progetto o con organismi a questo collegati e da questo finanziati rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.".
L’art. 7 c.3 degli Avvisi prevede che la domanda di partecipazione (allegato A) dovrà essere trasmessa completa esclusivamente degli allegati A1 e A2 solo per le ATS, B, B1 e C solo per l’avviso Beni.
Altra documentazione (Statuto, atto costitutivo) andrà inoltrata al Dipartimento, se richiesta, solo ai fini del perfezionamento dei documenti necessari per la firma della Convenzione.
Si ricorda che l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazioni, del proponente o degli associati, ovvero la non corrispondenza tra le predette dichiarazioni sostitutive con quanto effettivamente risultante dalla documentazione prodotta, comporterà l'esclusione dalla procedura, ovvero, se già presente in graduatoria, comporterà l'esclusione dalla graduatoria medesima e la decadenza dal beneficio.
SI, purché la sede operativa sia ubicata in una delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia), così come definite dalla politica di coesione europea 2014-2020. Gli Associati, invece, possono anche avere la sede legale in altra Regione (art. 4, lettera a, punto2 di entrambi gli Avvisi).
Nell’allegato B, parte III, al punto 7 dovranno essere specificati gli indicatori che si intendono utilizzare in relazione al progetto, riportando quantitativamente il numero corrispondente affinché sia correlato alle misurazioni di medio termine e finale.
Tali organismi possono partecipare come soggetto proponente laddove rientrino tra quelli indicati all’art. 4, lett. a, punto 1 di entrambi gli Avvisi sempre che le finalità istituzionali degli stessi, indicate nello statuto , non siano incompatibili con le finalità degli Avvisi.
Possono altresì partecipare come soggetto associato (art. 4, lett. b, punto 1).
Tutti gli altri enti possono essere associati esterni, ma in questo caso non saranno beneficiari del cofinanziamento.
L’associato esterno è un soggetto giuridico pubblico o privato che partecipa allo svolgimento del progetto senza percepire finanziamenti (art. 4, lett. b, punto 2 di entrambi gli Avvisi). Si tratta di soggetti terzi con i quali vengono stabilite forme di collaborazione appositamente documentate attraverso lettere d’intenti e/o protocolli d’intesa e che apportano al progetto una qualche utilità. Tali risorse aggiuntive possono essere di natura finanziaria o di natura strumentale e devono essere indicate nel piano finanziario in modo leggibile, ma non devono essere sommate al costo complessivo. L’Associato esterno, che potrà essere descritto nell’ambito della scheda di progetto (allegato B, parte II, C1), potrà essere anche fornitore di servizi aggiuntivi nel contesto della proposta progettuale.
NO. Ogni soggetto proponente, sia esso soggetto singolo o Capofila di ATS, potrà richiedere un cofinanziamento che non deve essere inferiore a 100.000 euro (art. 6, comma 2 di entrambi gli Avvisi). In tal caso dovrà essere aggiunto almeno il 10% di compartecipazione per comporre il costo complessivo che non potrà risultare inferiore ad euro 111.111,11.
SI. Nell’allegato A1 dovrà essere aggiunta la specifica che l’ATS è già costituita. Si evidenzia, a tal fine, che l’atto di costituzione ATS, che sarà inviato in fase di sottoscrizione della convenzione, dovrà contenere necessariamente il riferimento al progetto presentato.
I beneficiari diretti indicati dagli Avvisi devono appartenere alla fascia di età 14-35 anni (art. 3 comma 1). In tale ambito possono essere individuati target group con differenti età di appartenenza che possono costituire anche gruppi omogenei e specifici. In caso di molteplici gruppi di target è necessario includere la giustificazione di tale scelta nella proposta progettuale e articolare chiaramente le attività anche in considerazione di orizzonti temporali diversi.
NO. La proposta progettuale deve individuare un solo ambito di riferimento tra quelli indicati all’art. 2 di entrambi gli Avvisi, pena l’inammissibilità prevista all’art. 5, comma 1, lettera b, di entrambi gli Avvisi.
Sì come previsto dall’art. 10, lettera b degli Avvisi il revisore indipendente, professionista e/o società di revisione, deve essere regolarmente iscritto al Registro dei Revisori tenuto presso il Ministero dell’economia e delle finanze.
SI. Possono essere aggiunte le Macrofasi e/o le attività che si ritengono opportune laddove strettamente necessarie ai fini della descrizione del progetto.
NO. Non è riservata alcuna premialità specifica riguardo ad un Soggetto proponente sia esso un ATS, già costituita o costituenda, o Proponente singolo.
SI. L’importo massimo del cofinanziamento rimane comunque pari a 144.000 euro e il soggetto proponente, che si impegna con una compartecipazione maggiore del 10 % in questo caso, deve specificare in modo documentato la fonte e la destinazione delle ulteriori risorse per il finanziamento del costo complessivo (art. 6, c. 4 di entrambi gli Avvisi).
Il soggetto proponente (soggetto singolo o Capofila di ATS) deve avere la sede operativa in una delle Regioni definite meno sviluppate (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia) e la proposta progettuale deve essere realizzata nell’ambito di una sola delle medesime Regioni. Il luogo di svolgimento delle attività può anche essere diverso da quello della sede operativa; in tal caso la localizzazione sarà valutata in rapporto alle attività progettuali da realizzare e alla congruità dei costi.
Una ATS ancora da costituire può presentare una proposta progettuale. In questo caso il raggruppamento dovrà allegare alla domanda l’Allegato A1 con cui i soggetti Associati attestano la volontà di costituire formalmente una ATS entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. L’ATS dovrà essere costituita sotto forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. a) degli Avvisi, gli organi direttivi del soggetto proponente devono essere in possesso almeno di uno dei due requisiti richiesti ai punti sub a.1 (maggioranza) e sub a.2 (rappresentanza).
Con riguardo al requisito sub a.1, ai fini del calcolo della maggioranza, occorre identificare il numero totale dei componenti degli organi direttivi e, tra questi, il numero dei componenti di età compresa tra 18 e 35 anni, che devono costituire la maggioranza numerica rispetto al numero totale dei componenti.
Qualora il proponente disponga del requisito della maggioranza, l’Avviso richiede altresì che nel numero delle figure professionali impegnate nelle attività progettuali sia presente una percentuale pari ad almeno il 70% di giovani della stessa età 18-35 (che andranno riportate nella Macrovoce Personale).
Nel caso sub a.2, che è alternativo, sarà considerata sufficiente la rappresentanza, cioè la presenza negli organi direttivi di giovani di età compresa tra 18 e 35 anni, purché nel numero delle figure professionali impegnate nelle attività progettuali sia presente una percentuale pari ad almeno il 90% di giovani della stessa età 18-35.
Il possesso di uno dei due requisiti alternativi è obbligatorio per il soggetto proponente singolo o Capofila di ATS e deve ancora sussistere alla data di scadenza del bando. Si segnala che in fase di sottoscrizione della convenzione verranno richiesti i certificati comprovanti la sussistenza dei requisiti dichiarati.
Il requisito è valido solo per il Singolo proponente o, in caso di ATS, per il Capofila (art. 4, lettera a, punto 2). In ogni caso tutte le organizzazioni partecipanti (Singolo proponente, Capofila, Associati) devono essere validamente costituite al momento di presentazione della domanda e regolarmente aggiornate nella composizione degli organi direttivi alla data della presentazione della domanda.
Non va scansionata la firma. Come previsto da entrambi gli Avvisi agli artt. 7 e 8, le proposte progettuali - allegati A, A1 e A2 per le ATS, B e B1 e C per i beni - devono essere firmati digitalmente, utilizzando quindi un dispositivo (Smart card, chiavetta USB o HSM sui quali il titolare esercita un controllo esclusivo) che contenga un certificato digitale di sottoscrizione, tramite il quale il titolare può firmare digitalmente i propri documenti.
L’Avviso “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici 2018” prevede che alla domanda venga accluso, pena l’esclusione, l’allegato C tramite il quale l’Ente titolare del bene attesti la volontà a rendere disponibile il bene per le attività progettuali. Successivamente in fase di firma della convenzione per i soggetti aggiudicatari dell’Avviso, dovrà essere presentato l’atto di concessione del bene pubblico sottoscritto dal responsabile amministrativo dell’ Ente titolare del bene.
Le Associazioni che hanno ricevuto un cofinanziamento nel precedente Avviso e che vogliono partecipare all’Avviso “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici 2018”, oltre a rispettare il requisito previsto dall’art. 6, comma 2, a pena di esclusione, devono proporre nuove idee progettuali non sovrapponibili ad altre già finanziate, anche con altri finanziamenti pubblici qualificabili come “aiuto”, e non devono rappresentare uno strumento per mantenere la sostenibilità del progetto precedentemente cofinanziato. Potranno essere considerate, eventualmente, le parti del bene pubblico già individuato che non siano state oggetto di iniziative progettuali e nel cui ambito si propongono nuove attività.
SI. L’Avviso prevede all’art. 1 la valorizzazione di beni demaniali ovvero patrimoniali, disponibili o non disponibili, di proprietà di una Pubblica Amministrazione.
NO. L’Avviso prevede esclusivamente la valorizzazione di beni demaniali ovvero patrimoniali, disponibili o non disponibili, di proprietà di una Pubblica Amministrazione (art. 1).
SI. Per gli interventi di ristrutturazione è possibile prevedere spese fino ad un massimo del 40% del cofinanziamento richiesto (art. 5, comma 2, lettera b) che andranno imputate nella Macrovoce Servizi e Forniture e che saranno valutate in rapporto alle attività progettuali da realizzare e alla congruità dei costi. Tale Macrovoce può essere considerata fino ad un massimo del 75% del cofinanziamento richiesto, quale massimale riportato all’art. 10, c. 6, lett. b) degli Avvisi.
Qualora un soggetto proponente dovesse aggiudicarsi un cofinanziamento nell’ambito dell’Avviso “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici 2018”, dovrà presentare prima della sottoscrizione della convenzione un atto di concessione de bene pubblico che abbia una durata pari almeno al periodo di svolgimento del progetto, comprensivo di eventuale proroga (ulteriori 6 mesi). Sarebbe opportuno però prevedere una durata anche superiore, per consentire all’Amministrazione, se ciò fosse necessario, di concedere sospensioni nel corso dello svolgimento.
Si, è possibile presentare una proposta progettuale nella quale il bene demaniale da valorizzare sia già nella disponibilità del soggetto proponente, purché le attività da realizzare e le eventuali opere di ristrutturazione o riqualificazione non siano state oggetto di un precedente finanziamento pubblico.
In tal caso il soggetto proponente potrà inoltrare oltre all’atto di concessione, la dichiarazione di disponibilità del bene (allegato C) in cui deve essere specificato che il bene, o la porzione di esso, oggetto della proposta progettuale presentata nell’ambito dell’Avviso “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici 2018” è diverso e distinto da quello sul quale sono state già svolte e finanziate le attività di un progetto precedente.
In caso di aggiudicazione del cofinanziamento, dovrà essere presentato dal soggetto proponente un nuovo atto di concessione rilasciato dall’ente pubblico territoriale che riporti il titolo del nuovo progetto e la porzione dell’immobile da valorizzare.
L’Avviso non contiene specifiche richieste a questo riguardo. Conseguentemente, la domanda può essere validamente presentata anche in assenza delle eventuali autorizzazioni necessarie alle opere di ristrutturazioni del bene. Si evidenzia in relazione a tali condizioni che il progetto deve essere, comunque, realizzabile entro i termini previsti dall’Avviso.
Occorre in ogni caso accludere alla proposta l’allegato A nell’ambito del quale il soggetto proponente dichiara di “ ... impegnarsi, per le attività per cui si richiede il cofinanziamento, ad utilizzare beni mobili ed immobili in regola con tutte le normative previste.”
Ogni Associazione può partecipare ad entrambi gli Avvisi “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici 2018“ e “Giovani per il sociale 2018” purché venga assicurato il rispetto del limite massimo previsto per gli aiuti “de minimis” nei tre esercizi finanziari stabiliti dalla normativa (cfr. art. 10 Reg. UE 1407/2013).
Le Associazioni che hanno realizzato i progetti tramite il cofinanziamento ricevuto con i precedenti Avvisi pubblici sopra citati, o che comunque abbiano ricevuto incentivi pubblici qualificabili come “aiuto”, devono verificare di rispettare il parametro previsto dall’art. 6 comma 2 di entrambi gli Avvisi, affinché il cofinanziamento richiesto non determini il superamento del limite massimo previsto per gli aiuti “de minimis” nei tre esercizi finanziari stabiliti dalla normativa (cfr. art. 10 Reg. UE 1407/2013). Sia il Capofila sia gli eventuali Associati in ATS sono tenuti a rispettare la norma.
Le Associazioni che partecipano all’ Avviso “Giovani per il Sociale 2018” devono proporre iniziative progettuali che non siano state oggetto di precedente cofinanziamento e che risultino, pertanto, chiaramente diverse e distinte da quelle già attuate (anche se ne rappresentano una evoluzione).
Le iniziative proposte inoltre non devono rappresentare uno strumento per assicurare la sostenibilità del progetto precedentemente cofinanziato, in quanto la sostenibilità era requisito indispensabile già richiesto dai precedenti Avvisi . Dovrà essere, comunque, rispettato il requisito previsto dall’art. 6, comma 2 dell’Avviso riguardante gli aiuti “de minimis” (cfr. art. 10 Reg. UE 1407/2013).
Nell’ambito della compartecipazione pari ad almeno il 10% del costo totale del progetto, almeno una metà dovrà essere garantita con risorse finanziarie. La restante metà (5%) potrà essere assicurata con “risorse strumentali” quali ad esempio, a titolo esemplificativo, attrezzature, utenze, risorse umane, sedi utilizzate in parte per alcune attività riferite al progetto.
Per “risorse umane” possono intendersi tutti gli individui già precedentemente contrattualizzati dal soggetto proponente (soggetto singolo o ATS) e che potranno essere considerati in quota parte rispetto alle attività del progetto proposto. Relativamente al lavoro volontario potranno essere considerate nel 5% il rimborso spese viaggio, nella misura in cui questa attività genera costi effettivi che consentono di dettagliare un budget in euro.
SI. Le spese per l’acquisto di servizi e forniture sono ammissibili purché necessarie all’espletamento delle attività progettuali e per un massimale non superiore al 75% dei costi complessivi di progetto, come previsto all’art. 10, comma 4, degli Avvisi.
Più in generale, per essere considerati ammissibili, i costi devono essere:
a) necessari per l’attuazione del progetto;
b) previsti nel piano finanziario presentato;
c) generati durante la durata del progetto;
d) identificabili, controllabili ed attestati da documenti giustificativi.
Come riportato all’art. 6 di entrambi gli Avvisi “E’ fatto obbligo al soggetto proponente (Singolo o, in caso di ATS, Capofila e Associati) di garantire un cofinanziamento pari ad almeno il 10% del costo totale del progetto, di cui almeno la metà deve essere garantito con risorse finanziarie proprie del soggetto proponente”. A fronte del cofinanziamento massimo concedibile dal Dipartimento, pari ad euro 144.000,00, è necessaria una compartecipazione del 10% pari ad almeno 16.000 euro.
La cifra riportata nell’allegato A degli Avvisi, Domanda di partecipazione, si riferisce ad una proposta progettuale che richieda l’importo massimo di cofinanziamento pubblico. Qualora l’importo di cofinanziamento pubblico richiesto fosse inferiore ad euro 144.000, il 10 % di compartecipazione dovrà essere rideterminato proporzionalmente.
Qualora la proposta progettuale preveda che a completamento delle attività individuate si determini la costituzione di una impresa nelle forme consentite dalla normativa, potranno essere considerate le spese per l’avvio di tale impresa nella Macrovoce Servizi e Forniture.
Non sono ammissibili le spese per l’acquisto di beni immobili. L’acquisizione di beni di investimento quali, ad esempio automezzi, potrà considerarsi ammissibile qualora i benisiano compatibili con quanto previsto all’art. 10 degli Avvisi e, soprattutto, quando gli stessi siano strumentali alla realizzazione delle finalità del progetto e non siano adibiti ad uso promiscuo. Pertanto, ai fini della rendicontazione, andranno imputate nel piano finanziario (Macrovoce Servizi) le sole quote di ammortamento riferibili al periodo di realizzazione dell’iniziativa.
Come riportato all’art. 10, comma 6, lettera c), nell’ambito della Macrovoce Viaggi e soggiorni devono essere considerate le spese di viaggio, vitto ed alloggio che saranno sostenute dal personale impiegato nel progetto per l’esecuzione delle attività dello stesso, vale a dire dalle figure professionali contrattualizzate e i volontari. Le spese di viaggi e soggiorni riferite ai giovani destinatari diretti delle azioni progettuali o ad altre figure professionali, che per le loro specifiche mansioni potrebbero prevedere un rimborso del viaggio, dovranno essere imputate all’interno della Macrovoce Servizi e forniture.
Nella Macrovoce Personale devono essere considerate le spese per le risorse professionali dedicate al raggiungimento degli obiettivi progettuali, contrattualizzate nelle forme previste dalla legge vigente e con le quali sussista un rapporto di lavoro continuativo almeno per la durata del progetto, come riportato all’art. 10, comma 6, lettera a) degli Avvisi. Gli incarichi conferiti a liberi professionisti, iscritti in albi professionali e titolari di partita IVA, devono considerarsi come acquisto di servizi (non costi di personale) se derivano dalla necessità di acquisire prestazioni a carattere specialistico e non continuativo. Al contrario, le professionalità che opereranno in modo continuativo nel progetto e che sono titolari di Partita IVA potranno essere ricomprese nella voce Personale, qualora contrattualizzate.
Nell’ambito della Macrovoce Spese generali, come indicato all’art. 10, comma 6, lettera d) degli Avvisi, potranno essere considerate spese “…per utenze, gestione ordinaria dei locali adibiti a sede del progetto e materiali di consumo; tali spese dovranno essere riferite al periodo di durata delle attività progettuali e sono completamente rimborsabili solo quando si riferiscono alla sede esclusiva di svolgimento dell’iniziativa progettuale, altrimenti sono rimborsabili in quota parte.”
Sono altresì incluse, a titolo esemplificativo, le spese di locazione, per materiale di consumo e quelle riferite alla polizza fideiussoria. Sono da ritenersi non ammissibili le spese per la costituzione dell’ATS.
L’art. 6 comma 3 di entrambi gli Avvisi stabilisce che è fatto obbligo al soggetto proponente (cioè un soggetto singolo o un ATS) di assicurare una compartecipazione pari ad almeno il 10% del costo totale del progetto, di cui almeno la metà deve essere garantita con risorse finanziarie proprie del soggetto proponente. Nel caso in cui il proponente sia una ATS, la quota di compartecipazione potrà anche non essere a carico esclusivo del Capofila, ma venire ripartita tra gli associati.
SI. Come indicato all’art. 10, comma 6, lettera a) di entrambi gli Avvisi, devono essere riportati sul piano finanziario i nominativi delle figure professionali che si prevede di coinvolgere nel progetto. Tali nominativi dovranno essere indicati anche nella scheda di progetto all. B, parte III, punto 6.