FAQ
FAQ Enti - Formazione operatori volontari
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Il formatore "accreditato", che non è in possesso del requisito costituito dalla esperienza di Servizio Civile (circolare 21 giugno 2021), ha l'obbligo di svolgere presso il proprio Ente il "Corso di formazione per formatori di Servizio civile universale" (Art.8 del Decreto Legislativo 40).
1.1 Per tutti i progetti presentati fino a dicembre 2013:
Con riferimento ai doveri degli enti connessi all'erogazione della formazione generale ai volontari, gli stessi debbono essere assolti nei termini e con le modalità prescritte dalle Linee guida per la formazione generale dei giovani in Servizio civile nazionale - DETERMINA DIRETTORIALE 4 APRILE 2006 UNSC e dalla CIRCOLARE 24 MAGGIO 2007 UNSC/21346/II.5: "MONITORAGGIO SULLA FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE" e successive modifiche.
1.2 Per tutti i progetti presentati a partire da gennaio 2014:
Con riferimento ai doveri degli enti connessi all'erogazione della formazione generale ai volontari, gli stessi debbono essere assolti nei termini e con le modalità prescritte dalle " Linee guida per la formazione generale dei giovani in Servizio civile nazionale - DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 19 LUGLIO 2013 e dalla circolare applicativa Circolare 28/01/2014 "Monitoraggio del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale sulla formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale.
1.3 Approvate le Linee guida per la formazione generale e specifica delle operatrici volontarie e degli operatori volontari in Servizio Civile Universale e per la formazione delle formatrici e dei formatori - Decreto 88 del 31 gennaio 2023
I giovani che scelgono di partecipare alla realizzazione di progetti di Servizio civile universale hanno diritto ad avere una formazione generale ed una specifica. La formazione generale è basata sulla conoscenza dei principi che sono alla base del Servizio civile. La formazione specifica è inerente alla specificità del progetto.
Le ore di formazione generale e specifica di Servizio Civile universale devono essere non inferiori a quelle dichiarate nel progetto approvato dal Dipartimento o dai competenti Uffici delle Regioni e Province autonome.
La formazione, sia generale che specifica di servizio civile universale, deve essere svolta durante l'orario di servizio ed è obbligo dell'ente effettuarla.
Sì. Il volontario ha l'obbligo di frequentare i corsi di formazione generale e formazione specifica.
No, i volontari sono esenti da qualsiasi spesa sia per quanto riguarda la formazione generale che per la specifica.
Tutte le spese sono a carico dell'ente.
E' previsto un contributo per la sola formazione generale che è pari, per ciascun volontario, a:
- euro 90,00 per la formazione dei giovani che operano in Italia;
- euro 180,00 per la formazione dei giovani che operano all'estero.
Dall’ avviso 2021 il contributo passa ad € 100,00 Italia ed € 200,00 estero
Per tutti i progetti presentati dopo l'11 maggio 2018, alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 40/2017, con particolare riferimento alla flessibilità oraria della durata del servizio civile (come noto, il recente D.M. dell’11 maggio 2018 “Disposizioni sulle caratteristiche e sulle modalità di redazione, presentazione e valutazione dei progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero” ha fornito alcune precisazioni in merito alle tempistiche di erogazione della formazione degli operatori volontari) si rammenta che:
- in merito ai tempi di erogazione delle ore di formazione dichiarate nella scheda progetto, l’ente potrà optare per una delle due seguenti modalità: l’80% delle ore entro la prima metà del periodo di realizzazione del progetto e il restante 20% entro il penultimo mese del progetto, oppure tutte le ore di formazione dichiarate da erogare entro la prima metà del periodo di realizzazione del progetto;
- la formazione specifica deve essere erogata, relativamente a tutte le ore previste nel progetto, entro e non oltre 90 giorni dall’avvio dello stesso. In alternativa l’ente può scegliere la seguente modalità prevista: 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, 30% delle ore entro e non oltre il terz’ultimo mese del progetto).
Queste nuove tempistiche di erogazione e certificazione della formazione generale e di erogazione della formazione specifica sostituiscono pertanto quelle previste dalle “Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile” emanate con Decreto del capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale il 19 luglio 2013, e dalla Circolare 28 gennaio 2014 “Monitoraggio del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale sulla formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale” - con l’ulteriore precisazione che il termine “metà”, richiamato nelle disposizioni dell’11 maggio 2018 di cui sopra, va inteso in riferimento al numero dei mesi e che convenzionalmente il mese si intende di 30 giorni.
La compilazione del questionario dovrà avvenire, sia che l’ente abbia optato per la soluzione in unica tranche sia che abbia scelto la doppia trance, entro la fine del progetto
1) Modalità di svolgimento da remoto della Formazione generale, la FAD:
La formazione “a distanza”, in termini di monte ore formativo, non può superare il 50% del totale delle ore dichiarate dall’Ente: in particolare, la formazione in modalità “asincrona” non può, in ogni caso, andare oltre il 30% del totale delle ore dichiarate dall’Ente in fase di programmazione. (come indicato nel Decreto 88 del 31 gennaio 2023).
2) Modalità di svolgimento da remoto della Formazione specifica, la FAD:
La formazione specifica deve essere erogata preferibilmente in presenza; tuttavia, in relazione alla materia trattata e considerando le specifiche finalità, è ammissibile erogare la stessa in modalità FAD per un massimo del 30% del totale del monte ore. (come indicato nel Decreto 88 del 31 gennaio 2023).
3) Modalità di svolgimento del modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di Servizio civile universale:
Gli Enti devono obbligatoriamente prevedere ai sensi dell’art. 32 d.lgs 81 del 2008, nel corso della formazione specifica ed entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto, un apposito modulo concernente l’informativa sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari nel progetto di Servizio civile universale. Questo modulo può essere erogato sia in modalità “In Presenza” che in “FAD Sincrona/Asincrona. (come indicato nelle LG)
Tale attività non necessariamente deve essere inclusa nelle 50 ore minime richieste per la formazione specifica previste dal progetto di servizio civile universale, fermo restando l’obbligo di legge e il rispetto dei tempi di somministrazione dell’attività precedentemente menzionata.