Cessazione stato di emergenza (D.L 24 marzo 2022, n. 24)

Espandi i gruppi della lista per visualizzare l'elenco delle FAQ

Alla luce delle recenti disposizioni (decreto legge 24/03/2022 n. 24) recanti misure urgenti per il superamento dello stato di emergenza, la malattia straordinaria, per i progetti in corso, potrà essere concessa soltanto a coloro che risultino positivi al covid-19.

Per quanto concerne l’effettuazione del vaccino, l’Operatore Volontario, in accordo con l’Ente, può: 

  • modificare l’orario di entrata e/o uscita dal servizio nella giornata di vaccinazione;
  • ridurre l’orario di servizio con recupero delle ore non effettuate entro lo stesso mese;
  • usufruire di 1 giorno di permesso ordinario tra quelli a sua disposizione.

Per quanto concerne i progetti in corso, rimangono in forza le disposizioni introdotte con le Circolari del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale nelle date del 15 e 30 aprile 2021 fino a successiva comunicazione e salvo quanto espressamente superato direttamente dalle previsioni dal decreto legge 24/03/2022 n. 24.

Il candidato, per l’accesso in presenza alle selezioni e fino alla data del 30/04/2022, deve essere in possesso del green pass base (art.6, comma 2,del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24).

Il candidato che svolge il colloquio in presenza e in data successiva al 30/04/2022, può partecipare a prescindere dal possesso del green pass base. 

L’ente ha la possibilità di effettuare i colloqui nella duplice e alternativa modalità da remoto o in presenza, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.  Nel caso di utilizzo di modalità on-line, l’ente dovrà garantire, in misura sostenibile rispetto ai sistemi informatici utilizzati, a chi lo desideri di assistere ai colloqui.

Le modalità da seguire per i progetti da avviare dovranno rispondere alla procedura ordinaria.

Considerato che a decorrere dal 1° aprile 2022 è stata indicata la cessazione dello stato emergenza, i progetti da avviare devono svolgersi in base all’applicabile quadro normativo ordinario.

Nella specifica fattispecie, l’Avviso agli Enti di Servizio Civile Universale presentazione dei programmi di intervento di Servizio Civile Universale per l’anno 2021 – pubblicato in data 31 dicembre 2020 dispone che “Tutti i progetti facenti parte di un programma di intervento finanziato dovranno avere la stessa data di avvio in servizio degli OV” (Cfr. paragrafo 4 - ESAME E VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO E DEI PROGETTI, pag. 4).

Dunque, i progetti devono, in base a tale disposizione, avere la stessa data di avvio in servizio degli OV.

In considerazione del processo di transizione dallo stato emergenziale a quello ordinario, sono ammissibili le seguenti modalità semplificative per agevolare la partenza con la stessa data di avvio dei progetti facenti parte del medesimo programma.

Tale modalità, che deve realizzarsi secondo le procedure ordinarie applicabili, sono:

  • l’ampliamento della capienza della sede progetto, in termini di incremento del numero di OV;
  • incremento del numero di OLP aggiuntivi alla configurazione iniziale indicata in sede di presentazione del Programma/progetto (tali OLP potrebbero essere impiegati in sostituzione di quelli già impegnati nei medesimi progetti che risulterebbero ancora attivi);

Tali modalità semplificative sono valide, esclusivamente, per progetti che si svolgono su territorio nazionale.

Laddove tali modalità gestionali non risultassero applicabili, l’Ente può presentare istanza, adeguatamente motivata e documentata, che rappresenti l’impossibilità di dare seguito alla disposizione ordinaria di partenza con la stessa data di avvio dei progetti facenti parte del medesimo programma.

Tale istanza, deve essere indirizzata a assegnazionegestione@serviziocivile.it e sarà oggetto di valutazione dell’Ufficio.