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FAQ

FAQ Riattivazione programmi e progetti

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L’avvio dei programmi di intervento, articolati in progetti, deve di norma avvenire secondo la procedura ordinaria, ossia mantenendo gli obiettivi e le attività originariamente previsti, con l’individuazione della data utile affinché ciò avvenga nelle necessarie condizioni organizzative e di sicurezza. Laddove ciò non fosse possibile nell’immediato, gli enti dovranno prevedere il posticipo della data di avvio dei programmi e progetti, secondo il calendario di date riporte nel paragrafo 12 della Circolare del 15 aprile 2021. Inoltre, solo laddove non fossero presenti, oppure non prevedibili a breve, le necessarie condizioni, i programmi e i relativi progetti potranno essere rimodulati in una prima fase transitoria per poi rientrare, appena possibile, in procedura ordinaria di realizzazione.

 

. Contrariamente a quanto disposto dall’Avviso agli enti del 23 dicembre 2019 è consentito, in via residuale, e laddove non ci siano fossero le oggettive condizioni per mantenere la stessa tempistica di avvio per tutti i progetti relativi ad uno stesso programma d’intervento.

 

Nella procedura rimodulata, adottata nei casi eccezionali per i quali non sia possibile avviare ordinariamente il programma e i relativi progetti, né nell’immediato né nel prossimo futuro, un singolo progetto può essere, rimodulato e convertito, in parte o in toto, in nuove attività, che possono, temporaneamente e/o parzialmente, rispondere anche ad obiettivi diversi, come quelli indicati nell’Allegato 1 alla Circolare del 15 aprile 2021.

La procedura di avvio - di norma - deve essere la medesima con riferimento a tutte le sedi di uno stesso progetto, e a tutti i progetti afferenti ad uno stesso programma. Laddove, in casi eccezionali, non ce ne fossero le condizioni, si può prevedere la rimodulazione anche di un solo progetto e, all’interno di un progetto, solo di alcune sedi.

La comunicazione delle rimodulazioni di obiettivi e/o attività deve avvenire tempestivamente, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate al paragrafo 11 della presente Circolare.

Gli enti che optano per un’attivazione con procedura rimodulata devono favorire, nel rispetto della sostenibilità organizzativa e della sicurezza degli operatori volontari, appena se ne verificheranno le condizioni, ovvero quando sarà cessata l’esigenza, il rientro all’ordinarietà dei progetti, modificando tempestivamente e opportunamente i dati sulla piattaforma Helios.

No. La Circolare del 15 aprile 2021 non prevede l’interruzione temporanea dei progetti. Pur essendo confermata la possibilità di utilizzo di strumenti flessibili per semplificare le procedure di impiego degli operatori volontari e la realizzazione di alcuni adempimenti, invita gli enti ad avviare i progetti nel rispetto degli obiettivi e delle attività previsti secondo le originarie previsioni.

 

Gli Enti possono scegliere un’attività tra quelle previste nell’Allegato1 della Circolare del 15 aprile 2021 indicando il corrispondente codice attività. Se la scelta è multipla va indicata solo l’attività prevalente. Qualora l’attività individuata non fosse presente tra quelle proposte nell’Allegato 1, è possibile indicarla nel campo “A16 ALTRO” utilizzando i codici alfanumerici separati da #.

 

In linea generale la Circolare del 15 aprile 2021 non prevede che si possano stipulare accordi di gemellaggio tra l’ente attuatore del progetto e un diverso ente ospitante in quanto si deve tendere a realizzare i programmi e i progetti secondo le originarie previsioni. Tuttavia, se in particolari situazioni e in specifici e puntuali contesti, si dovesse ritenere comunque imprescindibile la stipula di accordi di gemellaggio quale unica opportunità per avviare il progetto, l’ente attuatore ne comunica l’esigenza al Dipartimento all’e-mail emergenza@serviziocivile.it, che ne valuterà la fattibilità e l’opportunità in raccordo con l’ente richiedente.

La Circolare del 14 ottobre 2020, che proroga le indicazioni operative contenute nella Circolare del 31 luglio 2020 ribadisce  che per tali progetti gli enti sono invitati a considerare con urgenza l’opportunità di chiusura definitiva dei progetti soggetti ad interruzione temporanea e mai riattivati, laddove non ci fossero ancora le condizioni per riprendere il servizio attivo.

No, la formazione, sia generale che specifica, deve essere svolta durante l’orario di servizio degli operatori volontari e non può, quindi, essere erogata nel corso della temporanea interruzione di un progetto. Pertanto, l'Ente dovrà chiedere la riattivazione del progetto e poi erogare la formazione. La proroga dei termini relativi all’erogazione delle attività di formazione rispetto alle tempistiche progettuali originarie e degli adempimenti connessi alle attività formative, sono indicati al paragrafo 4 della Circolare del 31 luglio 2020.

No, la formazione, sia generale che specifica, deve essere svolta durante l’orario di servizio degli operatori volontari e non può,quindi, essere erogata nel corso della temporanea interruzione di un progetto. Pertanto, l'Ente dovrà chiedere la riattivazione del progetto e poi erogare la formazione. La proroga dei termini relativi all’erogazione delle attività di formazione rispetto alle tempistiche progettuali originarie e degli adempimenti connessi alle attività formative, sono indicati al paragrafo 4 della Circolare del 31 luglio 2020.

Nel sistema informatico si deve procedere come di consueto alla "conferma generale mensile", in modo tale che si possa procedere all'erogazione all'operatore volontario del contributo mensile. I giorni di interruzione non vanno indicati come assenze. Sarà il Dipartimento da remoto a conteggiare il periodo di interruzione che andrà poi recuperato oltre la scadenza naturale del contratto come riportato al punto 10 della Circolare del 31 luglio 2020.

Si conferma che in entrambi i casi, ovvero sia che l’ente abbia optato per la soluzione in unica trance sia che abbia scelto la doppia trance, la compilazione del questionario dovrà avvenire entro la fine del progetto.

Si conferma che in entrambi i casi, ovvero sia che l’ente abbia optato per la soluzione in unica tranche sia che abbia scelto la doppia trance, la compilazione del questionario dovrà avvenire entro la fine del progetto.

Le attività possono essere realizzate in due diverse modalità, “sul campo” e “mista” intendendo per quest’ultima attività svolte sia “sul campo” che “da remoto”. Ciò significa che, per uno stesso progetto, anche solo per una singola sede, l’operatore volontario adotta una combinazione delle due modalità, in funzione delle specifiche attività, e dei tempi di realizzazione, sulla base della valutazione dell’ente della funzionalità organizzativa e di sicurezza.

Tutte le attività devono essere svolte ottemperando a quanto previsto dalle normative vigenti in termini di spostamenti e di distanziamento fisico, nonché dalle normative vigenti, nazionali e regionali, in merito alle misure di prevenzione, con particolare riferimento all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

La comunicazione dell’eventuale scelta della modalità “mista” deve avvenire tempestivamente, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate al paragrafo 11 della Circolare del 15 aprile 2021.

 

Si intende che, nel rispondere al principio di flessibilità indispensabile a garantire l’avvio dei programmi e progetti, l’ente può, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni vigenti, riarticolare l’orario di servizio rispetto a quello del progetto originario rispettando tuttavia il numero delle ore di impiego settimanali o il monte ore annuo.

La sola rimodulazione dell’orario di servizio, senza variazioni delle attività progettuali, non implica una procedura di attivazione “rimodulata” e quindi non occorre che l’ente faccia alcuna comunicazione ai sensi del paragrafo 11 della presente Circolare.

 

No, non è consentito. Resta valido quanto indicato al punto 7.2.3 delle Disposizioni del 14 gennaio 2019, e pertanto: “non è consentito all’ente di far svolgere all’operatore volontario attività notturna intesa come attività nella fascia oraria dalle ore 23.00 alle 6.00”.

Non sono previste allo stato attuale proroghe per i termini relativi all’erogazione delle attività di formazione rispetto alle tempistiche progettuali originarie e agli adempimenti connessi.

È autorizzata, invece, l’erogazione “a distanza” della formazione e, se si tratta di ore di formazione generale, tali ore potranno essere calcolate nel computo di quelle erogate con metodologia frontale, di cui alle disposizioni vigenti, anche ai fini della successiva rendicontazione attraverso il Modello F.

Tenuto conto che l’avvio dei progetti può avvenire, in una fase transitoria, anche attraverso la rimodulazione delle attività progettuali originarie, e che queste ultime possono altresì essere temporaneamente convertite in nuove attività, anche in raccordo con altri enti od istituzioni, sarà necessario prevedere uno o più moduli di formazione ad hoc, da erogare anche a distanza (FAD, videoconferenza, altri sistemi tecnologici), o comunque nel rispetto del distanziamento fisico, per fornire agli operatori volontari le conoscenze di base essenziali. In considerazione della finalità che ci si propone, tali moduli devono essere erogati prima dell'impiego degli operatori volontari nelle nuove attività.

 E’ da preferire, laddove le disposizioni governative, gli spazi e le condizioni lo consentano, l’erogazione della formazione specifica e dei moduli ad hoc in presenza per favorire l’apprendimento dei volontari, nel rispetto del necessario distanziamento e delle precauzioni del caso, anche attraverso lo svolgimento di lezioni all’aperto.

In linea generale, si evidenzia la necessità che gli enti ripristinino progressivamente le condizioni ordinarie di erogazione della formazione.

. In particolare, tenuto conto della specificità di tali programmi e della complessità della situazione internazionale, sarà consentito che progetti afferenti allo stesso programma siano avviati, anche in questo caso, in date diverse. Inoltre, tenuto conto dell’esiguità del numero rispetto al totale, sarà cura del Dipartimento continuare a mantenere un costante raccordo con gli enti titolari dei suddetti progetti per individuare le soluzioni a eventuali puntuali criticità, nel rispetto dei principi e delle modalità generali qui riportate.

Con riferimento a tali programmi, si rappresenta la necessità che gli enti valutino con estrema attenzione la data di avvio dei relativi progetti in base agli specifici contesti dei Paesi e delle aree di destinazione, programmando per tempo le partenze per l’estero e dando tempestiva comunicazione al Dipartimento, anche in caso di eventuale improvviso rimpatrio, per le necessarie azioni conseguenti.

Si rammenta l’esigenza di aggiornare i Piani di sicurezza, per ciascun Paese/area, in funzione delle mutate situazioni di rischio e di darne opportuna informazione al Dipartimento e alle strutture diplomatiche in loco.

Anche per i programmi con progetti all’estero la comunicazione di eventuali rimodulazioni deve avvenire tempestivamente, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate al paragrafo 11 della suddetta Circolare.

La realizzazione delle occasioni di incontro/confronto tra i giovani, previste nel programma di intervento, può subire modifiche rispetto alle originarie tempistiche e modalità.

Tali incontri potranno svolgersi “da remoto”, privilegiando strumenti in grado di garantire un buon livello d’interattività dei partecipanti, cercando tuttavia di mantenere invariato il più possibile quanto previsto nella scheda programma, con riferimento al numero degli eventi e al periodo di realizzazione rispetto alla durata di ciascun programma d’intervento.

L’operatore volontario che a fronte di una rimodulazione decidesse di rinunciare a proseguire il servizio deve ricorrere all’interruzione di servizio come da vigenti disposizioni

L’operatore volontario deve comunicare all’ente l’interruzione del servizio, come previsto dal par. 4 delle Disposizioni 14 gennaio 2019 e quindi il contratto di servizio civile universale viene “rescisso”, ossia risolto per sopravvenuto evento eccezionale..

 

In entrambi i casi tali giorni di assenza si considerano come giorni di malattia straordinaria, che si aggiungono ai 15 giorni di malattia retribuiti previsti dalle Disposizioni del 14 gennaio 2019.

 

Vanno indicati come giorni di servizio e non come giorni di assenza per malattia, per evitare che il sistema informatico li conteggi come parte dei 15 giorni previsti dalle Disposizioni del 14 gennaio 2019.

 

, per le esigenze connesse al servizio può spostarsi. Qualora fosse necessario compilare il modello di autodichiarazione, in aggiunta alle altre informazioni richieste, l’operatore volontario indicherà che lo spostamento è determinato da “comprovate esigenze lavorative” e nello spazio in merito allo spostamento, dichiarerà  inoltre che  “è operatore volontario del servizio civile universale, contrattualizzato con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, e opera con l’ente.............. (nome dell’ente)". In alternativa può essere esibita anche copia del contratto firmato con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. 

 

In considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, gli enti possono valutare insieme alle operatrici volontarie in gravidanza l’eventuale opportunità di una modifica delle loro condizioni di servizio o, sulla base di accertamenti sanitari, l’astensione obbligatoria anticipata.

Come previsto dalle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale” del 14 gennaio 2019, ai sensi del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, il divieto di adibire l’operatrice volontaria allo svolgimento del servizio civile nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi il parto (astensione obbligatoria ex art. 16 d.lgs. n. 151/2001) “è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto nel caso in cui le operatrici volontarie siano impegnate in attività che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravose o pregiudizievoli(astensione obbligatoria anticipata art. 17, comma 1 d.lgs. n.151/2001”.

Inoltre, l’astensione obbligatoria anticipata “può essere disposta anche (art.17, comma 2): a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.”

È utile informare tutte le operatrici volontarie della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza per consentire all’ente di adottare misure di prevenzione e protezione, come la modifica delle condizioni di impiego dell’operatrice volontaria (favorendo mansioni non a rischio anche ricorrendo all’attività da remoto) e/o la modifica dell'orario di servizio e di consegnare all’ente la certificazione medica nel caso di astensione obbligatoria anticipata.

 

Deve contattare immediatamente il proprio medico di base il quale valuterà la situazione e deciderà se il soggetto dovrà sottoporsi a tampone. In caso il medico ritenesse il soggetto affetto da sintomi riconducibili al virus COVID-19 e l’operatore volontario fosse sottoposto ad isolamento domiciliare (o durante il periodo di attesa tampone), il volontario sarà considerato in malattia straordinaria, dietro presentazione di idonea certificazione medica che attesti una possibile relazione con il COVID-19.

 

Non esiste una procedura univoca che possa applicarsi a tutti i casi, ma dipende dalla specifica struttura e dalle disposizioni adottate dalle singole Regioni e Province Autonome. E' bene che l’operatore volontario ed il suo Ente di servizio civile di riferimento si raccordino con la struttura di impiego per conoscere la specifica procedura da adottare nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Qualora fosse necessario sostenere delle spese per l’effettuazione di test o tamponi in quanto il volontario non fosse ritenuto assimilabile al personale operante presso la sede, l'Ente provvederà ad anticiparle e poi a rendicontarle mediante giustificativi di spesa  al Dipartimento affinché possano essere rimborsate.

 

In considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, gli enti possono valutare insieme alle operatrici volontarie in gravidanza l’eventuale opportunità di una modifica delle loro condizioni di servizio o, sulla base di accertamenti sanitari, l’astensione obbligatoria anticipata.

Come previsto dalle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale” del 14 gennaio 2019, ai sensi del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, il divieto di adibire l’operatrice volontaria allo svolgimento del servizio civile nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi il parto (astensione obbligatoria ex art. 16 d.lgs. n. 151/2001) “è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto nel caso in cui le operatrici volontarie siano impegnate in attività che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravose o pregiudizievoli(astensione obbligatoria anticipata art. 17, comma 1 d.lgs. n.151/2001”.

Inoltre, l’astensione obbligatoria anticipata “può essere disposta anche (art.17, comma 2): a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.”

È utile informare tutte le operatrici volontarie della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza per consentire all’ente di adottare misure di prevenzione e protezione, come la modifica delle condizioni di impiego dell’operatrice volontaria (favorendo mansioni non a rischio anche ricorrendo all’attività da remoto) e/o la modifica dell'orario di servizio e di consegnare all’ente la certificazione medica nel caso di astensione obbligatoria anticipata.

Se durante l’interruzione temporanea del progetto, l'operatrice volontaria entra in congedo di astensione obbligatoria o anticipata, lo comunica all’ente secondo le ordinarie tempistiche ed indicazioni previste nelle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale” del 14 gennaio 2019. 

E' necessario pertanto, anche nel caso di progetti temporaneamente interrotti, che l’ente dia comunicazione tempestivamente al Dipartimento dell'avvio e del termine del periodo di astensione obbligatoria o anticipata, per consentire allo stesso gli adempimenti di propria competenza, anche in relazione all’adeguamento del trattamento economico dell’operatrice volontaria.

, ma solo se ha effettuato il servizio per più di sei mesi. In tali casi, in considerazione del fatto che l'emergenza COVID-19 è "causa di forza maggiore", si applica quanto previsto dall'art. 18, comma 6 del Decreto Legislativo n. 40/2017

Deve contattare immediatamente il proprio medico di base il quale valuterà la situazione e deciderà se il soggetto dovrà sottoporsi a tampone. In caso il medico ritenesse il soggetto affetto da sintomi riconducibili al virus COVID-19 e l’operatore volontario fosse sottoposto ad isolamento domiciliare (o durante il periodo di attesa tampone), il volontario sarà considerato in malattia straordinaria, dietro presentazione di idonea certificazione medica che attesti una possibile relazione con il COVID-19.

Non esiste una procedura univoca che possa applicarsi a tutti i casi, ma dipende dalla specifica struttura e dalle disposizioni adottate dalle singole Regioni e Province Autonome. E' bene che l’operatore volontario ed il suo Ente di servizio civile di riferimento si raccordino con la struttura di impiego per conoscere la specifica procedura da adottare nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Qualora fosse necessario sostenere delle spese per l’effettuazione di test o tamponi in quanto il volontario non fosse ritenuto assimilabile al personale operante presso la sede, l'Ente provvederà ad anticiparle e poi a rendicontare al Dipartimento affinché possano essere rimborsate.

In considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, gli enti possono valutare insieme alle operatrici volontarie in gravidanza l’eventuale opportunità di una modifica delle loro condizioni di servizio o, sulla base di accertamenti sanitari, l’astensione obbligatoria anticipata.

Come previsto dalle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale” del 14 gennaio 2019, ai sensi del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, il divieto di adibire l’operatrice volontaria allo svolgimento del servizio civile nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi il parto (astensione obbligatoria ex art. 16 d.lgs. n. 151/2001) “è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto nel caso in cui le operatrici volontarie siano impegnate in attività che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravose o pregiudizievoli(astensione obbligatoria anticipata art. 17, comma 1 d.lgs. n.151/2001”.

Inoltre, l’astensione obbligatoria anticipata “può essere disposta anche (art.17, comma 2): a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.”

È utile informare tutte le operatrici volontarie della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza per consentire all’ente di adottare misure di prevenzione e protezione, come la modifica delle condizioni di impiego dell’operatrice volontaria (favorendo mansioni non a rischio anche ricorrendo all’attività da remoto) e/o la modifica dell'orario di servizio e di consegnare all’ente la certificazione medica nel caso di astensione obbligatoria anticipata.

Se durante l’interruzione temporanea del progetto, l'operatrice volontaria entra in congedo di astensione obbligatoria o anticipata, lo comunica all’ente secondo le ordinarie tempistiche ed indicazioni previste nelle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale” del 14 gennaio 2019. 

E' necessario pertanto, anche nel caso di progetti temporaneamente interrotti, che l’ente dia comunicazione tempestivamente al Dipartimento dell'avvio e del termine del periodo di astensione obbligatoria o anticipata, per consentire allo stesso gli adempimenti di propria competenza, anche in relazione all’adeguamento del trattamento economico dell’operatrice volontaria.

Si, ma solo se ha effettuato il servizio per più di sei mesi. In tali casi, in considerazione del fatto che l'emergenza COVID-19 è "causa di forza maggiore", si applica quanto previsto dall'art. 18, comma 6 del Decreto Legislativo n. 40/2017.

Gli enti, una volta inviate le graduatorie secondo le usuali procedure, devono utilizzare la funzionalità aggiornata del sistema informatico Helios, che sarà resa operativa il prossimo 26 aprile 2021, inserendo i dati richiesti e indicando la data scelta tra quelle proposte nel paragrafo 12 della Circolare del 15 aprile 2021. Il relativo Manuale d’uso aggiornato sarà disponibile sullo stesso sistema nel menù “Utilità – Manuali utenti” e nella sezione del sito del Servizio civile universale “Sistema Unico SC - Manuali”.

In particolare, gli enti possono esportare il file csv relativo alle sedi di propria competenza, aggiornarne i dati, indicando la data di “avvio servizio”, e caricare il file compilato nel sistema.

Gli enti possono scegliere un’attività tra quelle previste nell’Allegato 1 della suddetta Circolare, indicando il corrispondente codice attività. Se la scelta è multipla va indicata solo l’attività prevalente.

Una volta completata la procedura informatica, rimane l’obbligo per ciascun ente di inviare una e-mail al Dipartimento, all’indirizzo emergenza@serviziocivile.it, avendo cura di indicare nell’oggetto della e-mail il proprio “codice ente” seguito da “rimodulazione programma”.

In caso di problemi tecnici di inserimento dati, si prega di fare un’opportuna segnalazione scrivendo una e-mail a heliosweb@serviziocivile.it.

Si evidenzia che le eventuali modifiche al progetto riferite alle attività di formazione e alle occasioni di incontro/confronto, secondo quanto previsto al par. 4, e alle attività di monitoraggio e valutazione, secondo quanto previsto al par. 5, non rappresentano rimodulazioni da comunicare al Dipartimento ai sensi del presente paragrafo.

 

Le eventuali richieste di interruzioni di servizio da parte degli operatori volontari che non intendono proseguire nel progetto cui sono assegnati che viene rimodulato, o in altre attività messe a loro disposizione attraverso l’opzione residuale del gemellaggio con altro ente (autorizzato preventivamente dal Dipartimento), devono essere comunicate dall’ente al Dipartimento con le ordinarie modalità di trasmissione e preferibilmente in modalità cumulativa.