07 - Programmi e progetti Servizio civile digitale

, potranno essere selezionati i settori e le aree di intervento ritenuti più adatti in base alle caratteristiche del programma e dei relativi progetti. Pertanto, si potranno realizzare certamente programmi e progetti di “Servizio Civile Digitale” nel "Settore E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport", ma potranno essere presentati anche programmi e progetti di servizio civile che offrono servizi di “facilitazione digitale” in altri settori, a titolo di esempio "Settore: A – Assistenza" o il “Settore: C - Patrimonio Ambientale e riqualificazione urbana” oppure il "Settore: D - Patrimonio storico, artistico e culturale" etc..

Sì, lo prevede il programma quadro; in caso di servizio di “facilitazione digitale” da realizzare ex novo, all’operatore volontario viene richiesto di effettuare le attività di “facilitazione digitale” inserendosi in un “gruppo di lavoro” esistente o da attivare per svolgere il servizio. Va sempre dunque garantito il supporto e l’accompagnamento degli operatori volontari, attraverso figure di riferimento preventivamente individuate. Si rammenta in proposito che in nessun caso l’operatore volontario può sostituire personale dipendente o a contratto degli Enti.

Gli Albi precedenti non sono più vigenti. Come è noto, l’Avviso di “Servizio Civile Digitale” è aperto solo agli Enti di servizio civile iscritti all’Albo di Servizio civile universale, di cui all’art. 11 del d.lgs 6 marzo 2017, n. 40. Gli Enti non accreditati possono partecipare in veste di partner (a livello progettuale) o di rete (a livello di programma) accordandosi con un ente già iscritto all'Albo del Servizio civile universale che a sua volta intende presentare un programma di intervento specifico di "Servizio Civile Digitale".

E’ possibile che uno stesso OLP venga impiegato in contemporanea su progetti dell’avviso ordinario e su progetti di “Servizio Civile Digitale”, si evidenzia tuttavia, come riportato nella Guida alla redazione dei programmi per l’impiego di operatori volontari di Servizio civile in Italia nell’ambito del programma quadro del “Servizio Civile Digitale” che “in aggiunta a quanto stabilito dalle vigenti Disposizioni, non essendo previsti progetti all’estero nell’ambito del programma quadro di sperimentazione del “Servizio Civile Digitale”, il rapporto tra numero di operatori locali di progetto e numero di operatori volontari è pari a 1 OLP ogni 6 volontari.

Non potranno fare domanda di partecipazione per il “Servizio Civile Digitale”; chi invece ha prestato servizio in progetti finanziati dal PON-IOG, potrà partecipare al “Servizio Civile Digitale”.

Sì, viene applicata la griglia di valutazione prevista nella Circolare del 31 gennaio 2023: “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione” come modificata dalla Circolare del 26 gennaio 2024. Analogamente, per i progetti SCD viene applicata la “Griglia Valutazione Progetti Italia” (allegato 12) della Circolare.

I caratteri indicati nelle linee guida SCD non sono da sommarsi a quelli previsti dalle vigenti disposizioni.

I requisiti sono quelli ordinariamente previsti delle vigenti disposizioni. Si sottolinea che è fondamentale che il volontario si inserisca in un sistema all’interno del quale operano figure professionali con competenze in materia di digitale.

Non sono previsti requisiti specifici per i candidati al “Servizio civile digitale” e gli Enti utilizzeranno i propri sistemi di selezione accreditati. Lo scopo non è quello di reclutare “facilitatori digitali” ma giovani operatori che acquisiranno competenze sul tema durante l’esperienza di Servizio civile.

, se tali elementi non riguardano la formazione degli operatori volontari e se indirettamente garantiscono maggiore efficacia ed efficienza a tutti i progetti afferenti al programma.

Non è possibile. L’ente potrà ricorrere alla certificazione delle competenze tramite soggetti titolati ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 13/2013. In tal caso l’ente stesso dovrà assicurare il percorso di certificazione. Se l’ente prevede un attestato specifico da parte di Ente terzo non potrà ottenere il punteggio relativo alla certificazione delle competenze ma otterrà quello previsto per l’attestato specifico. Ove non previsto nel progetto e quindi non realizzato direttamente dagli enti, il percorso di certificazione sarà assicurato dal Dipartimento per la trasformazione digitale in collaborazione con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

I progetti presentati dagli Enti che aderiscono al Programma quadro del “Servizio Civile Digitale” devono sviluppare una o entrambe le tipologie di servizi di seguito illustrate:

Tipologia 1. Realizzazione o potenziamento di un servizio di “facilitazione digitale” presso l’Ente.

Fanno parte di questa tipologia i servizi realizzati da soggetti pubblici o privati che offrono supporto individuale all’utenza di servizi online (attraverso, per esempio, punti di assistenza digitale già operanti nell’Ente, anche itineranti), oppure i servizi che si intende realizzare ex novo come sostegno delle proprie attività di assistenza all’utenza. La facilitazione digitale ha l’obiettivo di abilitare la fruizione autonoma da parte dell’utente di servizi digitali essenziali, pubblici o privati.

Tipologia 2. Realizzazione o potenziamento di attività di “educazione digitale”.

Rientrano in questa tipologia i servizi, realizzati da soggetti pubblici o privati, che riguardano l’educazione all’uso di strumenti digitali, non riferiti a servizi erogati direttamente dall’ente, con l’intento di curare la diffusione della “cultura digitale”. L’educazione digitale ha l’obiettivo di sviluppare negli individui formati competenze digitali di base e/o avanzate – intese sia come conoscenze, sia come abilità, sia come attitudini e valori – attraverso il disegno di attività didattiche mirate e l’integrazione di specifici metodi pedagogici.

 Inoltre, come previsto dalle linee guida alla redazione dei programmi per l’impiego di operatori volontari di servizio civile in Italia nell’ambito del programma quadro del “Servizio Civile Digitale “non possono essere inserite attività che non attengono in modo specifico all’obiettivo progettuale, ad esempio attività di dematerializzazione o inserimento dati non legate ai servizi di facilitazione e/o educazione digitale” (cfr. voce Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo della scheda progetto).

Se l’ente ricorre alla certificazione delle competenze tramite soggetti titolati ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 13/2013, non dovrà rilasciare all’operatore volontario l’attestato specifico.

Non necessariamente.

Con riferimento agli indicatori da descrivere nella scheda programma e progetto di “Servizio civile digitale”, è necessario prioritariamente attenersi alle indicazioni contenute nelle Linee guida alla redazione dei programmi per l’impiego di operatori volontari di servizio civile in Italia nell’ambito del programma quadro del “Servizio civile digitale”. In aggiunta a quanto richiesto nelle linee guida, si potrà sinteticamente arricchire la descrizione con eventuali ulteriori indicatori ritenuti utili, rispettando i limiti di carattere di ciascuna voce della scheda programma/progetto.

La voce 6) della scheda progetto dovrà essere compilata dall'ente come da vigenti Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione.